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Document 32005R1357

Regolamento (CE) n. 1357/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Chevrotin» (DOP)]

GU L 214 del 19.8.2005, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 229–231 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1357/oj

19.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1357/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2005

che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Chevrotin» (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La domanda di registrazione della denominazione «Chevrotin» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(2)

L’Italia si è opposta alla registrazione suddetta, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, adducendo a motivo dell’opposizione la mancata osservanza delle condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il fatto che la registrazione arrecherebbe pregiudizio all’esistenza di prodotti comunemente presenti sul mercato in Italia, in particolare quelli designati con il nome «caprino» e facendo inoltre osservare la genericità della denominazione in esame tradotta in lingua italiana («caprino»).

(3)

Con lettera del 7 dicembre 2004, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a pervenire ad un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

(4)

Dato che la Francia e l’Italia non hanno raggiunto un accordo nel termine previsto di tre mesi, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(5)

La Francia ha tuttavia dichiarato ufficialmente che la registrazione della denominazione «Chevrotin» non può comportare il divieto dell’uso dell’espressione «de chèvre» (caprino) o «fromage de chèvre» (formaggio di capra) per designare formaggi prodotti a partire da latte di capra né, di conseguenza, il divieto dell’impiego della traduzione di questi termini (in italiano «caprino» o «formaggio di capra»).

(6)

Poiché il termine «chevrotin» non può essere considerato una traduzione del termine «caprino» e viceversa, la presunta genericità del termine «caprino» asserita dalle autorità italiane non implica che il termine «chevrotin» sia diventato generico. L’Italia non ha peraltro fornito elementi che permettano di comprovare la genericità del termine «chevrotin».

(7)

Infine, l’Italia non ha addotto elementi che permettano di comprovare la mancata osservanza delle condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(8)

Alla luce di quanto precede, la denominazione suddetta può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato con la denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU C 262 del 31.10.2003, pag. 12.

(3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 32).


ALLEGATO

PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

Formaggi

FRANCIA

Chevrotin (DOP)


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