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Document 32005R1336
Commission Regulation (EC) No 1336/2005 of 12 August 2005 amending Annex III to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1336/2005 della Commissione, del 12 agosto 2005, recante modifica dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1336/2005 della Commissione, del 12 agosto 2005, recante modifica dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 211 del 13.8.2005, p. 11–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 225–228
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
13.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1336/2005 DELLA COMMISSIONE
del 12 agosto 2005
recante modifica dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2092/91 modificato dal regolamento (CE) n. 392/2004 (2), il sistema di controllo previsto dall’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 si applica a tutte le attività svolte dagli operatori durante tutto il processo di produzione, preparazione e commercializzazione. |
(2) |
Perché siano debitamente incluse tutte le categorie di operatori di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, occorre estendere l’applicazione delle disposizioni generali contenute nell’allegato III di detto regolamento. |
(3) |
È opportuno che la frequenza dei controlli a campione sia in rapporto con i rischi di inosservanza del regolamento (CEE) n. 2092/91. |
(4) |
L’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 deve essere modificato di conseguenza. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20).
(2) GU L 65 del 3.3.2004, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue.
1) |
Dopo il titolo, è inserito il testo seguente: «Le disposizioni generali contenute nel presente allegato si applicano a tutti gli operatori di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nella misura in cui dette disposizioni si riferiscono ad attività svolte dall’operatore di cui trattasi. Agli operatori che svolgono le attività menzionate nel titolo di ciascuna sezione si applicano, oltre alle disposizioni generali, anche le disposizioni specifiche corrispondenti.» |
2) |
Le disposizioni generali sono modificate come segue:
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3) |
Le disposizioni specifiche sono modificate come segue:
|