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Document 32005R1175

Regolamento (CE) n. 1175/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese

GU L 189 del 21.7.2005, p. 15–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 164M del 16.6.2006, p. 249–257 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 22/07/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1175/oj

21.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1175/2005 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Il 29 gennaio 2005, con il regolamento (CE) n. 145/2005, del 28 gennaio 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese (2) (di seguito «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»).

B.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2)

A seguito della comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie raggiunte. Nessuna parte ha chiesto di essere sentita.

(3)

La Commissione ha ancora chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

Importatore indipendente:

Castle Colours Ltd, Regno Unito

b)

Utilizzatori comunitari:

Terreal SA, Francia

Torrecid SA, Spagna.

(4)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo dei dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni a seguito di tale comunicazione.

(5)

Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate, apportando le debite modifiche alle conclusioni.

C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6)

Non essendo pervenute ulteriori osservazioni sul prodotto in esame e il prodotto simile, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 11 e 12 del regolamento provvisorio.

D.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(7)

In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative al trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, di cui ai considerando da 13 a 23 del regolamento provvisorio.

2.   Trattamento individuale

(8)

In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative al trattamento individuale, di cui ai considerando da 24 a 29 del regolamento provvisorio.

3.   Valore normale

a)   Determinazione del valore normale per i produttori che hanno collaborato all’inchiesta e cui è stato concesso il TEM

(9)

Per un produttore esportatore, nel determinare se le vendite interne erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, nonché nel costruire il valore normale per alcuni tipi del prodotto in esame, erano stati utilizzati costi di finanziamento incorretti al momento del calcolo del margine di dumping provvisorio. Pertanto, per il calcolo del margine di dumping definitivo sono state apportate le opportune correzioni.

(10)

Per l’altro produttore esportatore, il valore di vendita degli scarti era stato provvisoriamente detratto dal costo di produzione. Tuttavia, dopo aver esaminato le informazioni al riguardo, non è risultato certo se l’importo potesse essere considerato detraibile come scarto di produzione. Sulla base delle informazioni disponibili, è infatti emerso che i cosiddetti «scarti» avevano in realtà un notevole valore commerciale a sé stante. In mancanza di inventari, non è stato però possibile quantificare adeguatamente l’importo in questione. Inoltre, ai fini di un’eventuale detrazione di tale importo, l’impresa ne aveva attribuito l’ammontare totale al prodotto in esame, mentre riguardava anche altri prodotti da essa fabbricati. Pertanto, nella fase definitiva, la detrazione per gli scarti non è stata operata, mentre si è provveduto ad adeguare il valore del sottoprodotto.

(11)

Il produttore esportatore interessato ha contestato il metodo adottato, affermando che gli scarti sotto forma di scorie e calce vengono smaltiti in sinergia con uno stabilimento adiacente, in modo da ridurre i costi complessivi. Va notato che nel questionario il produttore esportatore aveva peraltro sostenuto che tali vendite sono da considerasi come vendite di un «sottoprodotto». A tale proposito, si ricorda che durante l’inchiesta non è stato possibile stabilire i quantitativi venduti del prodotto in questione. Inoltre, dall’inchiesta è emerso che le vendite allo stabilimento vicino hanno riguardato esclusivamente il sottoprodotto H2S. Si è peraltro ritenuto che fossero state fornite informazioni contraddittorie, che non è stato possibile chiarire dopo la comunicazione delle conclusioni definitive. Il produttore esportatore ha inoltre affermato che il valore del sottoprodotto H2S dedotto dal costo di produzione avrebbe dovuto essere più elevato. Tuttavia, le prove raccolte durante l’inchiesta hanno evidenziato come tale pretesa fosse esagerata e andasse quindi respinta.

(12)

A parte gli adeguamenti di cui ai considerando 9 e 10 del presente regolamento, in mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative al valore normale, di cui ai considerando da 43 a 59 del regolamento provvisorio.

b)   Determinazione del valore normale per tutti i produttori che hanno collaborato all’inchiesta, ma ai quali non è stato concesso il TEM

(13)

Un’organizzazione di utilizzatori ha contestato la scelta degli Stati Uniti come paese di riferimento, ai sensi del considerando 12 del regolamento provvisorio. La parte interessata non ha però dimostrato la fondatezza della sua obiezione o fornito eventuali prove, riferendosi piuttosto genericamente ad una presunta mancanza di concorrenza dovuta alle misure antidumping vigenti sul mercato americano. Tuttavia, si osserva che il livello di concorrenza sul mercato interno degli Stati Uniti è stato preso in esame al momento della determinazione dei dazi provvisori. Come indicato al considerando 37 del regolamento provvisorio, sul mercato interno americano sono state riscontrate condizioni di concorrenza eque.

(14)

Un importatore indipendente ha, a sua volta, contestato la scelta degli Stati Uniti come paese di riferimento poiché il produttore americano i cui dati sono stati utilizzati per la determinazione del valore normale era collegato al produttore comunitario. Va notato che, nel corso del periodo dell’inchiesta, tale relazione non sussisteva ancora. Inoltre, l’importatore in questione non ha fornito alcuna prova che la relazione, avviata soltanto successivamente, abbia avuto un’incidenza sui costi e prezzi interni degli Stati Uniti durante il periodo dell’inchiesta. L’argomentazione dell’importatore indipendente ha quindi dovuto essere respinta.

(15)

Sulla scorta di quanto precede, si conferma la scelta degli Stati Uniti come paese di riferimento.

4.   Prezzo all’esportazione

(16)

In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative alla determinazione del prezzo all’esportazione di cui al considerando 60 del regolamento provvisorio.

5.   Confronto

(17)

I produttori esportatori hanno osservato che, nel calcolo del margine di dumping provvisorio, i costi di trasporto marittimo e assicurazione erano stati erroneamente detratti dai prezzi praticati sulle vendite all’esportazione effettuate su base franco a bordo (fob) o costo e nolo (CFR), che invece non includevano tali costi. I prezzi delle vendite all’esportazione sono pertanto stati corretti di conseguenza.

(18)

Inoltre, è emerso che un produttore esportatore non aveva comunicato le commissioni versate agli operatori commerciali per le vendite del prodotto in esame nella Comunità. I prezzi all’esportazione sono pertanto stati adeguati di conseguenza.

(19)

A parte gli adeguamenti di cui ai precedenti considerando 9, 10 e 18 del presente regolamento, in mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative al confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione di cui ai considerando da 61 a 66 del regolamento provvisorio.

6.   Margini di dumping

(20)

Tenuto conto delle suddette correzioni, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo costo, assicurazione e nolo (cif), franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

3,4 %

Zaozhuang Yongli Chemical Co.

4,6 %

Tutte le altre società

31,7 %

E.   PREGIUDIZIO

1.   Industria comunitaria e consumo comunitario

(21)

In mancanza di ulteriori osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 72 a 74 del regolamento provvisorio.

2.   Importazioni dal paese interessato

(22)

A seguito della comunicazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha ribadito che i prezzi più elevati imposti dall’industria comunitaria derivano dalla maggiore reattività del prodotto. Come indicato al considerando 80 del regolamento provvisorio, la richiesta di un adeguamento dei pezzi dell’industria comunitaria per tener conto delle differenze di reattività era stata provvisoriamente respinta.

(23)

Sebbene la fondatezza della richiesta non fosse stata adeguatamente dimostrata con l’inoltro di nuove informazioni, la questione è stata ulteriormente esaminata, dal momento che il produttore esportatore sosteneva che le differenze di reattività, indicate come una caratteristica presente in tutti i tipi di carbonato di bario, non avrebbero dovuto essere valutate soltanto per i tipi più reattivi venduti dall’industria comunitaria, come era stato fatto nella fase provvisoria.

(24)

Poiché la reattività costituisce una caratteristica del carbonato di bario che non figura nelle specifiche tecniche dei produttori, ma può essere dedotta sulla base delle dimensioni delle particelle e della densità del prodotto in esame, nei diversi settori di consumo finale è prassi comune espletare controlli al momento della consegna del prodotto per verificarne le proprietà. Il fatto che gli utilizzatori finali in un comparto come l’industria dei mattoni e delle piastrelle, in cui la reattività è cruciale, aumentino la quantità di carbonato di bario di cui normalmente hanno bisogno per il processo di produzione quando utilizzano prodotti importati dalla RPC, rispetto a quelli acquistati dall’industria comunitaria, indica che essi attribuiscono una maggiore reattività al carbonato di bario prodotto dall’industria comunitaria. Inoltre, un’ulteriore analisi dei prodotti venduti sul mercato comunitario ha evidenziato come, oltre ai tipi maggiormente reattivi che, come indicato al considerando 80 del regolamento provvisorio, rappresentano meno del 5 % delle vendite nella CE dell’industria comunitaria, quest’ultima abbia di fatto venduto ulteriori tipi con una reattività notevolmente maggiore, corrispondenti a circa il 20 % delle vendite complessive nella Comunità. La parte restante delle vendite dell’industria comunitaria è costituita da tipi di minore reattività. Si è pertanto concluso che, in tali circostanze e diversamente dal considerando 80 del regolamento provvisorio, fosse necessario garantire un adeguamento per le differenze di reattività.

(25)

Ai fini dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, il prezzo di vendita dei tipi di carbonato di bario con elevata reattività, prodotti dall’industria comunitaria, è stato ridotto del 14 %. Tale adeguamento ha tenuto conto della differenza di prezzo tra tipi a maggiore e minore reattività venduti dall’industria comunitaria. Il confronto ha evidenziato come durante il periodo dell’inchiesta il prodotto in esame originario della RPC fosse venduto nella Comunità a prezzi che, espressi in percentuale rispetto a quelli dell’industria comunitaria, risultavano inferiori a questi ultimi di un margine compreso tra il 20 % e 26 %.

(26)

A parte gli adeguamenti di cui al precedente considerando 25, in mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative alle importazioni dal paese interessato, di cui ai considerando da 75 a 81 del regolamento provvisorio.

3.   Situazione dell’industria comunitaria e conclusioni in materia di pregiudizio

(27)

Secondo un esportatore che ha collaborato all’inchiesta gli indicatori economici analizzati nei considerando da 84 a 94 del regolamento provvisorio non evidenziano un notevole pregiudizio. Tuttavia, non è stato fornito alcun elemento o alcuna prova sostanzialmente nuovi che potessero richiedere una revisione di tali indicatori e quindi della conclusione tratta in via provvisoria.

(28)

A seguito della comunicazione delle conclusioni definitive, l’obiezione è stata ribadita, specie per quanto riguarda l’evoluzione della produzione, dell’utilizzazione degli impianti, della quota di mercato, delle scorte e dell’occupazione. Come già spiegato nei considerando da 84 a 88 del regolamento provvisorio, tali indicatori evidenziano chiaramente un’evoluzione negativa che ha contribuito a deteriorare la situazione dell’industria comunitaria. Di conseguenza, l’obiezione è stata respinta.

(29)

Pertanto si confermano i considerando da 82 a 97 del regolamento provvisorio relativi alla situazione dell’industria comunitaria e alle conclusioni in materia di pregiudizio.

F.   NESSO CAUSALE

1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(30)

In mancanza di ulteriori informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi in proposito, si confermano le conclusioni di cui al considerando 100 del regolamento provvisorio.

2.   Effetto di altri fattori

(31)

Un esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha ribadito che il pregiudizio potrebbe essere derivato anche dalle importazioni da altri paesi terzi, che prima del periodo dell’inchiesta sono aumentate notevolmente, specie quelle dall’India e dal Brasile. Per quanto riguarda l’India, il paese non può essere considerato una fonte di approvvigionamento considerevole durante il periodo 2000-2003 preso in esame, data l’esiguità delle quantità importate. Infatti, la quota di mercato delle importazioni indiane era inferiore all’1 % nel periodo dell’inchiesta e praticamente inesistente prima. Quanto al Brasile, le importazioni da tale paese sono state contenute sia rispetto a quelle dalla RPC, sia rispetto a quelle totali durante tutto il periodo in esame. Pertanto, come già indicato al considerando 103 del regolamento provvisorio, si è concluso che le suddette importazioni non fossero tali da annullare il nesso causale.

(32)

Secondo un esportatore e diversi importatori e utilizzatori, l’industria comunitaria ha goduto di una posizione dominante sul mercato comunitario di carbonato di bario, consentendole di aumentare i suoi prezzi nella Comunità. L’esportatore ha sottolineato come il gruppo cui l’unico produttore comunitario appartiene sia stato indagato in passato per abuso di posizione dominante.

(33)

Occorre innanzitutto notare che, durante il periodo 2000-2003, la quota di mercato dell’industria comunitaria è stata in media di circa 10 punti percentuali più elevata rispetto a quella dei produttori esportatori cinesi, mentre durante il periodo dell’inchiesta era paragonabile a quella delle importazioni dalla RPC. Non si può pertanto concludere che l’industria comunitaria abbia goduto di una posizione dominante nel periodo in esame data la riduzione della sua quota di mercato, diventata analoga a quella delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta. In ogni caso, le parti interessate non hanno fornito alcuna prova a suffragio di un eventuale abuso di posizione dominante da parte dell’industria comunitaria per quanto riguarda il prodotto simile. Il solo fatto che un’impresa sia l’unico produttore su un determinato mercato non sta ad indicare che essa abbia abusato della sua posizione sul mercato aumentando artificialmente i prezzi. Inoltre, se l’industria comunitaria avesse realmente goduto di una posizione dominante, o eventualmente abusato di tale condizione, risulterebbe difficile comprendere come i suoi prezzi possano essere calati del 7 %, come indicato al considerando 86 del regolamento provvisorio, mentre gli esportatori cinesi aumentavano in modo talmente rilevante la loro quota di mercato. Peraltro, non si può concludere che il produttore comunitario abbia abusato di un’eventuale posizione dominante soltanto sulla base dell’esistenza di un’inchiesta che non riguarda il prodotto simile, o di inchieste condotte in passato nei confronti di società del gruppo al quale appartiene. Tale obiezione è stata quindi respinta.

(34)

Per quanto riguarda le informazioni di cui ai considerando 110 e 111 del regolamento provvisorio, diversi utilizzatori e importatori hanno sostenuto che l’istituzione di una misura definitiva può penalizzare i produttori di mattoni e piastrelle che preferiscono usare l’impasto semiliquido a base di carbonato di bario e acqua, ricavato dal carbonato di bario importato dalla RPC, piuttosto che utilizzare il carbonato di bario in polvere fornito dall’industria comunitaria. Tali parti affermano che l’industria comunitaria non vende questo impasto e rifiuta di fornire il carbonato di bario in polvere agli importatori che lo producono. Diversamente da tali affermazioni, è stato confermato che l’industria comunitaria fornisce carbonato di bario ad almeno un importatore che ne ricava l’impasto. Pertanto, esiste effettivamente una fonte di approvvigionamento alternativa per l’impasto ottenuto dal carbonato di bario prodotto dall’industria comunitaria. Inoltre, come affermato oltre, al considerando 43, l’istituzione di misura antidumping non intende affatto bloccare l’accesso alla Comunità ai prodotti provenienti dalla RPC, quanto piuttosto ripristinare condizioni eque di concorrenza e mantenere fonti di approvvigionamento alternative nella Comunità.

(35)

Sulla scorta di quanto precede e non avendo gli utilizzatori e importatori fornito alcuna prova a sostegno della loro preferenza per l’impasto o per il carbonato di bario importato dalla RPC rispetto al prodotto concorrente offerto dall’industria comunitaria, l’obiezione è stata respinta.

3.   Conclusioni relative al nesso causale

(36)

In base alle suddette considerazioni e alle altre considerazioni di cui ai considerando da 98 a 111 del regolamento provvisorio, si conclude che le importazioni dalla RPC hanno arrecato all’industria comunitaria un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(37)

Due associazioni che rappresentano gli utilizzatori finali, alcuni importatori e gli stessi utilizzatori finali hanno ribadito la loro preoccupazione che l’istituzione di misure antidumping possa ridurre la concorrenza globale sul mercato comunitario per questo particolare prodotto, comportando inevitabilmente un aumento dei prezzi tale da ridurre il loro livello di competitività. Le parti non hanno fornito ulteriori prove a sostegno di tale argomentazione.

(38)

Inoltre, venti utilizzatori che non si erano manifestati alla Commissione prima dell’istituzione delle misure provvisorie, si sono detti contrari all’istituzione di dazi antidumping definitivi. Tali parti hanno avuto la possibilità di precisare le loro richieste, ma non lo hanno fatto. Tuttavia, le loro argomentazioni sono state ulteriormente esaminate verificando i dati già forniti prima dell’istituzione delle misure provvisorie da un importatore e due utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta.

(39)

Ulteriori visite di verifica condotte presso una società che opera nell’industria della ceramica (fritte) ed un’altra operante nell’industria dei mattoni e delle piastrelle (due imprese che insieme rappresentano oltre il 20 % delle importazioni di carbonato di bario dalla RPC, come riferito dagli utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta) hanno di fatto confermato quanto indicato al considerando 127 del regolamento provvisorio, ovvero che l’incidenza del carbonato di bario nel costo totale di produzione sostenuto dagli utilizzatori è in media inferiore all’8 %.

(40)

In linea con le conclusioni di cui al considerando 128 del regolamento provvisorio, si è pertanto concluso che, considerato il livello delle misure e data l’esistenza di fonti alternative di approvvigionamento da esportatori non soggetti a dazio, l’impatto di un eventuale aumento dei prezzi del prodotto simile risulta minimo per gli utilizzatori.

(41)

A seguito della comunicazione delle conclusioni definitive, due associazioni di utilizzatori e un produttore esportatore hanno sostenuto che l’eventuale impatto delle misure definitive sugli utilizzatori risulterebbe superiore a quanto definito ai precedenti considerando 39 e 49. A tale riguardo, si ricorda che le conclusioni si basano su dati verificati, forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta. Le suddette osservazioni si riferivano a informazioni relative ad imprese che non hanno collaborato all’inchiesta e che quindi non potevano essere verificate. Tali osservazioni sono pertanto state respinte.

(42)

Secondo il suddetto produttore esportatore, le conclusioni si fonderebbero su un numero limitato di utilizzatori, non rappresentativo dell’intero mercato. A tale proposito, va precisato che gli utilizzatori sottoposti a verifica sia nella fase provvisoria sia in quella definitiva rappresentano oltre il 90 % delle importazioni di carbonato di bario dalla RPC effettuate dagli utilizzatori che hanno collaborato durante il periodo dell’inchiesta. Pertanto, le conclusioni restano valide, mentre l’obiezione è respinta.

(43)

Si ricorda inoltre che l’obiettivo di qualsiasi misura compensativa non è affatto quello di bloccare l’accesso alla Comunità ai prodotti provenienti dalla RPC, ma consiste invece nel ripristinare condizioni eque di concorrenza in seguito alle distorsioni introdotte da pratiche commerciali sleali. Pertanto, le misure consentirebbero all’unico produttore comunitario di proseguire la sua attività, promuovendo la concorrenza globale sul mercato comunitario.

(44)

In mancanza di ulteriori informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi in proposito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 114 a 132 del regolamento provvisorio.

H.   LIVELLO DI ELIMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(45)

A seguito della comunicazione delle conclusioni provvisorie, un esportatore ha sostenuto che il margine di profitto del 7,2 % che l’industria comunitaria potrebbe registrare in mancanza di pratiche di dumping pregiudizievoli da parte della RPC non costituisce un valore realistico, poiché la presunta posizione dominante dell’unico produttore comunitario gli aveva consentito in passato di raggiungere livelli di redditività artificialmente elevati.

(46)

Come già indicato al precedente considerando 33, il fatto che per un certo periodo vi sia un unico produttore nella Comunità non significa che tale produttore detenga una posizione dominante sul mercato e abusi della situazione, ad esempio, sfruttando la sua posizione per ottenere margini di profitto sproporzionati dalla sua attività. Come spiegato al considerando 135 del regolamento provvisorio, il margine di profitto del 7,2 % è stato calcolato come media ponderata di quelli registrati per il prodotto simile tra il 1996 e il 1998. Si è tenuto conto dei margini di profitto dell’industria comunitaria quando non era soggetta al dumping pregiudizievole, vale a dire prima del periodo preso in esame per la valutazione del pregiudizio. Poiché l’esportatore in questione non ha fornito alcuna prova che dimostri che il suddetto profitto sia da considerarsi sproporzionato, l’obiezione è respinta, mentre si conferma il calcolo del margine di pregiudizio di cui al considerando 135.

I.   MISURE DEFINITIVE

(47)

Alla luce delle conclusioni tratte in merito al dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse della Comunità, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si ritiene che sulle importazioni originarie della RPC debbano essere istituiti dazi antidumping definitivi al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nella fattispecie, le aliquote del dazio applicabili individualmente e l’aliquota nazionale andrebbero pertanto fissate al livello dei margini di dumping riscontrati.

Sulla scorta di quanto precede, i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

3,4 %

Zaozhuang Yongli Chemical Co.

4,6 %

Tutte le altre società

31,7 %

(48)

Per quanto concerne la forma delle misure, non essendo pervenute osservazioni, si conferma l’istituzione di un dazio sotto forma di un importo specifico per tonnellata, come specificato al considerando 138 del regolamento provvisorio.

J.   IMPEGNI

(49)

A seguito della comunicazione delle conclusioni definitive, due produttori esportatori si sono detti interessati ad offrire un impegno sui prezzi. Tuttavia, ad uno dei due non era stato concesso né il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, né il trattamento individuale, e di prassi la Commissione non accetta impegni in tali casi poiché risulta impossibile determinare il margine di dumping individuale. Pertanto, l’offerta non ha potuto essere presa in considerazione. L’altro produttore esportatore, cui era stato concesso il TEM, ha successivamente ritirato la sua offerta.

K.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(50)

In considerazione dell’entità dei margini di sovvenzione accertati per i produttori esportatori della RPC e tenuto conto del livello del pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping istituiti dal regolamento provvisorio vengano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Poiché i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria che superano l’aliquota definitiva dei dazi antidumping vanno liberati.

(51)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili individualmente ad alcune società, indicate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per le società interessate. Tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l’intero paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche di cui viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nell’articolo 1 del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(52)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento di ragione sociale o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, connessi, ad esempio, al cambiamento di ragione sociale, oppure ai suddetti mutamenti di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento verrà opportunamente modificato, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio,

(53)

Il prodotto in esame è fungibile e privo di marchio di fabbrica. Inoltre, la differenza tra le diverse aliquote individuali è notevole e i produttori esportatori sono numerosi. Tali elementi potrebbero favorire i tentativi di deviare i flussi di esportazione utilizzando gli esportatori tradizionali che beneficiano di aliquote inferiori.

(54)

Pertanto, se il volume delle esportazioni di una delle società che beneficia delle aliquote individuali più basse dovesse aumentare di oltre il 30 %, le relative misure individuali potrebbero essere considerate insufficienti a compensare le pratiche di dumping pregiudizievoli riscontrate. Di conseguenza, nel rispetto delle condizioni richieste, sarà possibile avviare un’inchiesta in modo da correggere adeguatamente la forma o il livello delle misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Sono istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, originario della Repubblica popolare cinese e classificabile al codice NC 2836 60 00 (codice TARIC 2836600010).

2.   L’entità del dazio antidumping definitivo sarà pari al valore fisso indicato di seguito per i prodotti fabbricati dai seguenti produttori:

Paese

Produttore

Aliquota del dazio

(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd, 62, Qinglong Road,

Songhe Town,

Jingshan County,

provincia dello Hubei, RPC

6,3

A606

Zaozhuang Yongli Chemical Co.,

South Zhuzibukuang Qichun,

Zaozhuang City Center District,

provincia dello Shangdong, PRC

8,1

A607

Tutte le altre società

56,4

A999

3.   In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del valore fisso summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 145/2005 sulle importazioni di carbonato di bario, classificabile al codice NC ex 2836 60 00 e originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva conformemente alle seguenti norme:

a)

gli importi depositati che superino l’importo dei dazi antidumping definitivi sono liberati;

b)

qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.).

(2)  GU L 27 del 29.1.2005, pag. 4.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 del 11.6.2005, pag. 5).


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