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Document 32005R1007

Regolamento (CE) n. 1007/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 1o marzo 2005

GU L 170 del 1.7.2005, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1007/oj

1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1007/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 1o marzo 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati (1), in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati emessi titoli di importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , ad esclusione dei titoli di importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 212 325 tonnellate, per il periodo dal 1o settembre 2004 al 28 febbraio 2005. In applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1549/2004 occorre quindi modificare il dazio all’importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati. La modifica deve decorrere dal 1o marzo 2005 per tenere conto dell’applicabilità a quella data del regolamento (CE) n. 1006/2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1549/2004.

(2)

Dato che il dazio applicabile deve essere fissato entro un termine di tre giorni dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1006/2005, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente. Tenuto conto della fissazione retroattiva del dazio suddetto, occorre disporre che i dazi riscossi in eccesso siano rimborsati su semplice domanda degli operatori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è di 42,5 EUR/t.

Articolo 2

Gli importi eccedenti l’importo legalmente dovuto contabilizzati a decorrere dal 1o marzo 2005 sono rimborsati o sgravati.

A tal fine gli operatori interessati sono invitati a presentare domanda in applicazione delle disposizioni dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2) e delle relative disposizioni d’applicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2005 (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 837/2005 (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 1).


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