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Document 32005R0936

Regolamento (CE) n. 936/2005 della Commissione, del 20 giugno 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda il bilancio previsionale d’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per il settore dei cereali, degli oli vegetali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché per la fornitura di alcuni animali vivi

GU L 158 del 21.6.2005, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 189–192 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; abrog. impl. da 32006R0793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/936/oj

21.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/6


REGOLAMENTO (CE) N. 936/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda il bilancio previsionale d’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per il settore dei cereali, degli oli vegetali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché per la fornitura di alcuni animali vivi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d’oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 6, e l’articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l’approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio (2), stabilisce alcuni bilanci previsionali d’approvvigionamento e fissa l’aiuto comunitario corrispondente.

(2)

Dal livello attuale di esecuzione dei bilanci annuali per l’approvvigionamento di cereali, di oli vegetali e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché per la fornitura di animali vivi, per i dipartimenti francesi d’oltremare risulta che i quantitativi fissati per l’approvvigionamento dei suddetti prodotti sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.

(3)

È emerso un particolare fabbisogno per l’approvvigionamento di pomodori da conserva. Per i tuberi-seme di patate i quantitativi contemplati dal bilancio sono superiori ai livelli di esecuzione corrispondenti. Per quanto riguarda le bufale, i pulcini e le uova, occorre adeguare alcune caratteristiche dei prodotti oggetto dell’approvvigionamento al fabbisogno emerso nelle aziende dei dipartimenti francesi d’oltremare.

(4)

Occorre pertanto adeguare i quantitativi e le descrizioni dei suddetti prodotti e animali all’effettivo fabbisogno dei dipartimenti francesi d’oltremare interessati.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:

1)

nell’allegato I, le parti 1, 2, 3 e 4 sono sostituite dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2)

nell’allegato II, le parti 1, 2 e 4 sono sostituite dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 1).

(2)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2138/2004 (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 24).


ALLEGATO I

«Parte 1

Cereali e prodotti cerealicoli destinati all’alimentazione animale e all’alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Dipartimento

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo

(in t)

Aiuto

(in EUR/t)

I

II

III

Guadalupa

frumento tenero, orzo, granturco e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

58 000

42

 (1)

Guiana

frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all’alimentazione animale e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 et 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinica

frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10

52 000

42

 (1)

Riunione

frumento tenero, orzo, granturco e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

188 000

48

 (1)

Parte 2

Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantitativo

(in t)

Aiuto

(in EUR/t)

I

II

III

Oli vegetali (2)

1507 a 1516 (3)

Martinica

300

71

 (4)

Guadalupa

300

71

 (4)

Riunione

11 000

 

91

 (4)

Guiana

100

91

 (4)

Totale

11 700

Parte 3

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantitativo

(in t)

Aiuto

(in EUR/t)

I

II

III

Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione

ex20 07

Tutti

100

395

Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione

ex20 08

Guiana

 

586

Guadalupa

950

408

Martinica

 

408

Riunione

 

456

Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione

ex20 09

Guiana

500

 

727

 

Martinica

311

 (5)

Riunione

311

 

Guadalupa

311

 

Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico

2002

Tutti

100

91

 (5)

Parte 4

Sementi

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantitativo

(in t)

Aiuto

(in EUR/t)

I

II

III

Patate da semina

0701 10 00

Riunione

50

 

94»

 


(1)  L’importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

(2)  Destinati all’industria di trasformazione.

(3)  Esclusi 1509 e 1510.

(4)  L’importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

(5)  L’importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


ALLEGATO II

«Parte 1

Allevamento bovino ed equino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantitativo

Aiuto

(in EUR/capo)

Cavalli riproduttori

0101 11 00

Tutti

7

1 100

Animali vivi della specie bovina:

 

 

 

bovini riproduttori (1)

0102 10

 

 

bufali riproduttori

ex01021090

600

1 100

bovini destinati all’ingrasso (2)  (3)

0102 90

200

Parte 2

Avicoltura, cunicoltura

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantitativo

(numero di animali, pezzi)

Aiuto

(in EUR/capo, pezzo)

Pulcini

ex01 05 11

Tutti

85 240

0,48

Uova da cova destinate alla produzione di pulcini

ex04070019

800 000

0,17

Conigli riproduttori:

 

 

 

conigli domestici da riproduzione

ex01061910

800

33»

«Parte 4

Allevamento ovino e caprino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantitativo

(numero di animali)

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori delle specie ovina e caprina:

 

Tutti

 

 

animali maschi

ex01 04 10 ed ex01 04 20

30

312

animali femmine

ex01 04 10 ed ex01 04 20

210

192»


(1)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

(2)  Unicamente originari di paesi terzi.

(3)  Il beneficio dell’esonero dai dazi all’importazione è subordinato:

alla dichiarazione dell’importatore, all’arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati,

all’impegno scritto dell’importatore, all’arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, nel mese successivo all’arrivo dei bovini, l’azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l’ingrasso,

alla prova da fornire da parte dell’importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell’azienda o nelle aziende indicate in conformità al secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.


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