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Document 32005R0708
Commission Regulation (EC) No 708/2005 of 10 May 2005 amending the specification for a designation of origin in the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (PDO)
Regolamento (CE) n. 708/2005 della Commissione, del 10 maggio 2005, che modifica alcuni elementi del disciplinare di una denominazione di origine figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (DOP)
Regolamento (CE) n. 708/2005 della Commissione, del 10 maggio 2005, che modifica alcuni elementi del disciplinare di una denominazione di origine figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (DOP)
GU L 119 del 11.5.2005, p. 3–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 164–168
(MT)
In force
11.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 708/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2005
che modifica alcuni elementi del disciplinare di una denominazione di origine figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (DOP)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 9 e l’articolo 6, paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la richiesta del Portogallo di modifica di elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Azeites do Norte Alentejano», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). |
(2) |
Non essendo stata trasmessa alla Commissione alcuna dichiarazione d’opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, tali modifiche devono essere registrate ed essere oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il disciplinare della denominazione d’origine «Azeites do Norte Alentejano» è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1345/2004 (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 14).
(3) GU C 262 del 31.10.2003, pag. 17 («Azeites do Norte Alentejano»).
ALLEGATO I
PORTOGALLO
«Azeites do Norte Alentejano»
Modifiche apportate:
— |
Sezione del disciplinare:
|
— |
Modifiche: Descrizione— L’olio d’oliva dell’Alentejo settentrionale è un olio d’oliva leggermente denso, fruttato e di colore giallo-verde, che raggiunge il punteggio minimo di 6,5 per gli oli d’oliva extra-vergini e di 6,0 per gli oli d’oliva vergini. Nel corso di studi approfonditi sulle caratteristiche di questo olio d’oliva, è emersa la necessità di correggere alcuni dei suoi parametri, in particolare: Delta K, Trigliceridi LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; acidi grassi C16:0, C16:1 C17:0, C17:1, C18:0, C18:1, C18:2 e C18:3; acidi grassi trans, Colesterolo, Campestanolo e Delta 7 — Stigmasterolo. Alle varietà ammesse si aggiungono le varietà regionali Carrasquenha, Redondil e Azeiteira (o Azeitoneira). Zona Geografica— Allargamento della zona geografica di produzione per includere i comuni di Alandroal, Nisa, Reguengos de Monsaraz, Évora [parrocchie (freguesias) di Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede e S. Bento do Mato] e Mourão (parrocchie di Luz e Mourão), dato che:
|
ALLEGATO II
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«AZEITES DO NORTE ALENTEJANO»
(N. CE: PO/0266/24.1.1994)
DOP (X) IGP ( )
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un’informazione completa, gli interessati, e in particolare i produttori dei prodotti tutelati dalla DOP o dalla IGP in oggetto, sono invitati a consultare la versione completa del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).
1.
Nome: |
Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica |
Indirizzo: |
Av. Afonso Costa, 3 — P-1949-002 Lisboa |
Tel. |
(351-21) 844 22 00 |
Fax |
(351-21) 844 22 02 |
E-mail: |
idrha@idrha.min-agricultura.pt |
2.
2.1. |
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2.2. |
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2.3. |
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3.
4.
4.1. Nome: «Azeites do Norte Alentejano».
4.2. Descrizione: con la denominazione «Azeite do Norte Alentejano» si indica il liquido oleaginoso estratto meccanicamente dai frutti delle varietà Galega, Carrasquenha, Redondil, Azeiteira o Azeitoneira, Blanqueta o Branquita e Cobrançosa, della specie Olea europea sativa, in seguito alla separazione delle acque residue e delle particelle di buccia, polpa e nocciolo dai vegetali. Il liquido dovrà provenire da oliveti localizzati nella zona geografica più avanti descritta, nella quale dovranno inoltre essere eseguite le fasi di trasformazione e condizionamento del prodotto.
Gli oli dell’Alentejo settentrionale sono leggermente densi, fruttati e di colore giallo-verde e raggiungono il punteggio minimo di 6,5 per gli oli d’oliva extra-vergini e di 6,0 per gli oli d'oliva vergini.
4.3. Zona geografica: zona delimitata dai comuni di Alandroal, Borba, Estremoz, dalle parrocchie (freguesias) di Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede e S. Bento do Mato del comune d’Évora, dalle parrocchie di Luz e Mourão del comune di Mourão, dai comuni di Redondo, Reguengos de Monsaraz e Vila Viçosa del distretto d’Évora, dai comuni d’Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre e Sousel del distretto di Portalegre.
4.4. Prova d’origine: origine consacrata dall’uso, in particolare in considerazione della tradizione culinaria regionale e delle pratiche tramandate da tempi immemorabili.
Per produrre questi oli d’oliva, i trasformatori possono utilizzare esclusivamente olive fornite da produttori iscritti e varietà autorizzate.
Per ogni operatore riconosciuto dall’associazione che gestisce la DOP è tenuto un registro descrittivo ed aggiornato, contenente informazioni relative alla provenienza delle olive utilizzate, alle condizioni effettive di produzione/raccolta e alle condizioni tecnologiche in vigore.
In questo registro giornaliero si deve fare menzione dei nomi dei fornitori di olive, dei quantitativi ricevuti e della quantità d’olio d’oliva prodotta.
Le varietà devono essere registrate dagli olivicoltori o dai loro rappresentanti (cooperative).
I produttori devono possedere e tenere aggiornato un registro dove figurano le quantità di olive destinate alla produzione della DOP Norte Alentejano.
4.5. Metodo di ottenimento: il prodotto è ottenuto mescolando oli estratti dalle varietà sotto indicate, nelle seguenti proporzioni:
Date le condizioni peculiari che caratterizzano i comuni di Campo Maior e Elvas (particolarmente propizi alla produzione di olive da conserva), a titolo eccezionale è ammesso che nella piccola area di oliveti che rimane destinata alla produzione dell’olio d’oliva siano utilizzate le varietà sotto indicate, purché nelle seguenti proporzioni:
La varietà Picual è vietata in ogni caso; tuttavia, altre varietà tradizionali possono essere utilizzate, in una quota massima del 5 %, quando sono autorizzate dall’associazione di produttori che gestisce la DOP.
I frutti devono essere colti nel loro stato di maturazione ideale; le olive raccolte al suolo non possono essere utilizzate per la produzione dell’olio DOP in questione. Il trasporto è effettuato in cassette impilabili, tenendo conto della necessità di aerazione.
Le varietà devono essere registrate dagli olivicoltori o dai loro rappresentanti e, nell’ambito di questa DOP, i frantoi possono utilizzare esclusivamente le varietà autorizzate e fornite dai produttori iscritti, sempre nel rispetto di condizioni igieniche e sanitarie ineccepibili.
Le temperature dell’impasto nella gramola o nel decanter e quella della miscela acqua/olio nella centrifuga non possono in ogni caso oltrepassare i 35 °C.
Per garantire in ogni momento la tracciabilità dell’olio d’oliva e considerata la sua natura di prodotto miscibile, il condizionamento può essere effettuato esclusivamente da operatori debitamente autorizzati, nella zona di origine, in modo da garantire la qualità e l’autenticità del prodotto e da non indurre il consumatore in errore. Il condizionamento viene effettuato in imballaggi a base di materiali impermeabili, inerti e non dannosi per l’operatore e che soddisfano tutte le norme igienico-sanitarie.
4.6. Legame: le condizioni edafo-climatiche della regione menzionata sono alla base delle caratteristiche specifiche di questi oli d’oliva.
4.7. Struttura di controllo
Nome: |
AADP — Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre |
Indirizzo: |
Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901 Portalegre |
Tel. |
(351-245) 20 12 96/33 10 64 |
Fax |
(351-245) 20 75 21 |
E-mail: |
aadp1@iol.pt |
4.8. Etichettatura: per gli oli d'oliva dell’Alentejo settentrionale devono obbligatoriamente figurare l’indicazione «AZEITES DO NORTE ALENTEJANO — Denominação de Origem Protegida», il logotipo approvato dall’associazione che gestisce la DOP ed il logotipo comunitario approvato per le DOP.
4.9. Condizioni nazionali: —
(1) Commissione europea — Direzione generale dell'Agricoltura — Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli» — B-1049 Bruxelles.