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Document 32005R0545

    Regolamento (CE) n. 545/2005 della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di marzo 2005 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

    GU L 91 del 9.4.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/545/oj

    9.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 91/4


    REGOLAMENTO (CE) N. 545/2005 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 aprile 2005

    che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di marzo 2005 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1206/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1o luglio 2004-30 giugno 2005) (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1206/2004 prevede un'eventuale nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non siano state presentate domande di titoli di importazione entro il 18 febbraio 2005.

    (2)

    L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 395/2005 della Commissione, del 9 marzo 2005, relativo alla ridistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1206/2004 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (3), ha stabilito le quantità di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importate a condizioni speciali entro il 30 giugno 2005.

    (3)

    L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1206/2004 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti. Le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ciascuna domanda di diritti di importazione presentata in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1206/2004 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

    8,9347 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1206/2004,

    50,0474 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1206/2004.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2005.

    Per la Commissione

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 42.

    (3)  GU L 63 del 10.3.2005, pag. 20.


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