This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005R0129
Commission Regulation (EC) No 129/2005 of 20 January 2005 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature and amending Regulation (EC) No 955/98
Regolamento (CE) n. 129/2005 della Commissione, del 20 gennaio 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata e che modifica il regolamento (CE) n. 955/98
Regolamento (CE) n. 129/2005 della Commissione, del 20 gennaio 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata e che modifica il regolamento (CE) n. 955/98
GU L 25 del 28.1.2005, pp. 37–40
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 348M del 24.12.2008, pp. 49–54
(MT)
In force
|
28.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 129/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2005
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata e che modifica il regolamento (CE) n. 955/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
I cosiddetti sistemi «home cinema» sono stati classificati nel codice NC 8543 89 95 sulla base della classificazione di «apparati ad audiofrequenza» nel regolamento (CE) n. 955/98 della Commissione, del 29 aprile 1998, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (3). Poiché tali classificazioni non sono conformi alla classificazione stabilita nell'allegato a questo regolamento, esse devono essere considerate non corrette. |
|
(6) |
Il regolamento (CE) n. 955/98 deve essere modificato in tal senso. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il punto 2 dell'allegato al regolamento (CE) n. 955/98 è soppresso.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 2003.
ALLEGATO
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||
|
8521 90 00 |
Classificazione a norma delle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00 . Il prodotto è presentato in assortimento per la vendita al minuto; l’oggetto che conferisce all’insieme il suo carattere essenziale è l'apparecchio multifunzionale [RGI 3 b)]. Ai sensi della nota 3 della sezione XVI, il componente che determina la funzione principale dell’apparecchio multifunzionale è il lettore DVD/CD. L’amplificazione del suono e la riproduzione dei segnali di radiodiffusione sono considerate funzioni secondarie rispetto alla riproduzione delle immagini. Di conseguenza, l'insieme deve essere classificato come apparecchio per la videoriproduzione del codice NC 8521 90 00 . |
||||||||||||
|
8521 90 00 |
Classificazione a norma delle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00 . Il prodotto è presentato in assortimento per la vendita al minuto; l’oggetto che conferisce all’insieme il suo carattere essenziale è il lettore DVD/CD. Di conseguenza, l'insieme deve essere classificato come apparecchio per la videoriproduzione del codice NC 8521 90 00 . |
||||||||||||
|
9031 80 39 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 5 E) del capitolo 84, della nota complementare 1 del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 9031 , 9031 80 e 9031 80 39 . L’analizzatore, che ha una funzione specifica con il modulo di analizzatore, è escluso dal codice NC 8471 in l’applicazione della nota 5 E) del capitolo 84. L’analizzatore è specificamente concepito per analizzare il traffico in una rete e non per misurare o controllare grandezze elettriche e, pertanto, è escluso dalla voce 9030 . |
||||||||||||
|
9031 80 39 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 5 E) del capitolo 84, della nota complementare 1 del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 9031 , 9031 80 e 9031 80 39 . L’analizzatore, che ha una funzione specifica con il modulo di analizzatore, è escluso dal codice NC 8471 in applicazione della nota 5 E) del capitolo 84. L’analizzatore è specificamente concepito per analizzare il traffico in una rete e non per misurare o controllare grandezze elettriche e, pertanto, è escluso dalla voce 9030 . |