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Document 32005R0025

Regolamento (CE) n. 25/2005 della Commissione, del 7 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di prorogare alcuni contingenti tariffari comunitari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco

GU L 6 del 8.1.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/25(1)/oj

8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/4


REGOLAMENTO (CE) N. 25/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di prorogare alcuni contingenti tariffari comunitari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

In base all'offerta che ha depositato nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e parallelamente al suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), dal 1971 la Comunità ha aperto per i prodotti manufatti di iuta e di cocco, originari di alcuni paesi in via di sviluppo, preferenze tariffarie che consistono in una riduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune e, dal 1978 al 31 dicembre 1994, in una sospensione totale di tali dazi.

(2)

Dall'entrata in vigore, il 1o gennaio 1995, del nuovo SPG, la Comunità ha proceduto in margine al GATT, autonomamente, con il regolamento (CE) n. 2511/2001 della Commissione (2) che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000, all'apertura di contingenti tariffari comunitari per prodotti manufatti di iuta e di cocco a dazio nullo per quantitativi determinati fino al 31 dicembre 2004.

(3)

L'SPG è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 mediante il regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio (3) e risulta pertanto necessario prorogare il regime anche per i prodotti manufatti di iuta e di cocco fino al 31 dicembre 2005.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 32/2000, nella quinta colonna («Periodo contingentale»), per i numeri d'ordine 09.0107, 09.0109 e 09.0111, i termini «Dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 e dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004» sono sostituiti da «Dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)   GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2004 della Commissione (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 12).

(2)   GU L 339 del 21.12.2001, pag. 17.

(3)   GU L 332 del 19.12.2003, pag. 1.


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