EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0162

CE: Raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 52 del 25.2.2005, p. 51–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 272M del 18.10.2005, p. 94–106 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/162/oj

25.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/51


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2005

sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/162/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

In una comunicazione, adottata il 21 maggio 2003, la Commissione ha presentato il suo piano d'azione «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea — Un piano per progredire» (1). I principali obiettivi del piano d'azione sono il rafforzamento dei diritti degli azionisti e la protezione dei dipendenti, dei creditori e delle altre parti con cui operano le società, nonché l'adozione di un diritto societario e di norme in materia di governo societario adatte alle diverse categorie di società, promuovendo al tempo stesso l'efficienza e la competitività delle imprese, con particolare riguardo ad alcune questioni specifiche transfrontaliere.

(2)

Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 21 aprile 2004, ha accolto favorevolmente il piano d'azione e ha espresso un forte sostegno per la maggior parte delle iniziative ivi indicate. Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di proporre regole volte a eliminare e prevenire i conflitti di interesse e ha sottolineato in particolare la necessità che nelle società quotate vi sia un collegio di revisori tra le cui funzioni sia compresa la vigilanza dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'efficienza del revisore esterno.

(3)

Gli amministratori senza incarichi esecutivi o i membri del consiglio di sorveglianza sono nominati dalle società per vari scopi. Particolare importanza assume il loro ruolo di vigilanza degli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione e di risoluzione di situazioni che comportano conflitti di interessi. È particolarmente importante promuovere quest'ultimo ruolo per ridare fiducia nei mercati finanziari. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere invitati ad adottare misure che si applicherebbero alle società quotate, definite come società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato nella Comunità. Nell'applicare la presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle specificità degli organismi d'investimento collettivo costituiti in forma di società ed evitare inutili diversità di trattamento fra organismi di investimento collettivo di diversa forma giuridica. Per quanto riguarda gli organismi di investimento collettivo, definiti nella direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (2), tale direttiva stabilisce già una serie di meccanismi specifici per il governo societario. Tuttavia, per evitare che organismi d'investimento collettivo, costituiti in forma di società e non soggetti ad armonizzazione a livello comunitario, siano trattati in maniera diversa, gli Stati membri dovrebbero considerare se e in quale misura tali organismi d'investimento collettivo non armonizzati siano soggetti a meccanismi equivalenti di governo societario.

(4)

In considerazione della complessità di molte delle questioni che qui rilevano, l'adozione di norme dettagliate e vincolanti non rappresenta necessariamente la maniera più efficace e auspicabile per conseguire gli obiettivi fissati. Molti codici sul governo societario adottati negli Stati membri tendono a fondarsi sulla trasparenza per incoraggiare il rispetto delle norme sulla base del principio «rispetta o spiega», secondo il quale le società sono invitate a dichiarare se rispettano il codice e a giustificare i comportamenti che si discostano dalle norme fissate. Tale approccio consente alle società di tener conto di requisiti specifici per il settore e per l'impresa e ai mercati di valutare le spiegazioni e le giustificazioni fornite. Al fine di promuovere il ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza, è opportuno quindi invitare tutti gli Stati membri ad adottare a livello nazionale, attraverso un approccio «rispetta o spiega» o attraverso norme legislative, una serie di misure ispirate ai principi presentati nella presente raccomandazione, affinché esse siano applicate dalle società quotate.

(5)

Quando gli Stati membri decidono di adottare l'approccio «rispetta o spiega», in base al quale si chiede alle società di spiegare le loro prassi facendo riferimento a una serie definita di migliori pratiche raccomandate, essi dovrebbero poter fare riferimento alle pertinenti raccomandazioni sviluppate dai principali partecipanti al mercato.

(6)

Le misure che gli Stati membri adottano conformemente alla presente raccomandazione dovrebbero mirare sostanzialmente a migliorare il governo societario delle società quotate. Dato che tale obiettivo è importante per la protezione degli investitori, esistenti o potenziali, di tutte le società quotate nella Comunità, a prescindere dal fatto che esse siano registrate o meno in uno degli Stati membri, tali misure dovrebbero applicarsi anche alle società di paesi terzi quotate nella Comunità.

(7)

La presenza di persone indipendenti nel consiglio d'amministrazione, in grado di mettere in discussione le decisioni dei dirigenti, è generalmente considerata un modo per proteggere gli interessi degli azionisti e degli altri interessati. Nelle società le cui azioni sono molto disperse, si presta un'attenzione particolare al problema di come far sì che i dirigenti siano responsabili nei confronti di azionisti deboli. Nelle società con azionisti di controllo, assume maggiore importanza la maniera in cui assicurare che nella gestione della società si tenga sufficientemente conto degli interessi degli azionisti di minoranza. In entrambi i casi è importante garantire un'adeguata protezione dei terzi. A prescindere dalla struttura formale di una società, la gestione delle società, allo scopo di garantire che gli interessi di tutti gli azionisti e dei terzi siano protetti, dovrebbe essere soggetta a una funzione di vigilanza efficace e sufficientemente indipendente. Per indipendenza si dovrebbe intendere l'assenza di un conflitto di interessi rilevante. In questo contesto, si dovrebbe prestare la debita attenzione in particolare ai rischi che potrebbero derivare dal fatto che un membro del consiglio d'amministrazione ha stretti legami con un concorrente della società.

(8)

Per assicurare che la funzione di gestione sia soggetta a una funzione di vigilanza efficace e sufficientemente indipendente, nel consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe essere compreso un numero sufficiente di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza i quali, oltre a non svolgere incarichi dirigenziali nella società o nel suo gruppo, siano indipendenti, liberi cioè da qualsivoglia conflitto di interessi rilevante. In considerazione delle differenze che sussistono tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, la proporzione di consiglieri indipendenti che dovrebbero essere presenti nel consiglio d'amministrazione o di sorveglianza non dovrebbe essere fissata in maniera precisa a livello comunitario.

(9)

Il ruolo di vigilanza degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza è comunemente considerato come fondamentale in tre aree in cui la possibilità che sorgano conflitti di interessi è particolarmente elevata, soprattutto quando tali aree non rientrano sotto la responsabilità diretta degli azionisti: la nomina e la retribuzione degli amministratori e la revisione dei conti. È opportuno, quindi, promuovere il ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza in tali settori e incoraggiare la creazione, all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, di comitati per le nomine, le retribuzioni e la revisione dei conti.

(10)

In linea di principio, salvo i poteri dell'assemblea generale, solo il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza nel suo complesso ha il potere legale di adottare decisioni e, in quanto organo collegiale, è responsabile collettivamente per l'adempimento dei propri doveri. Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza ha il potere di stabilire il numero e la struttura dei comitati che esso reputa utili per facilitare il proprio lavoro, ma tali comitati, in linea di principio, non devono sostituire il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. Di regola, quindi, i comitati per le nomine, le retribuzioni e la revisione dei conti dovrebbero presentare raccomandazioni volte a preparare le decisioni che saranno adottate dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza stesso. Tuttavia, non dovrebbe essere impedito al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza di delegare parte dei suoi poteri decisionali a comitati quando lo ritenga utile e quando ciò sia consentito dalla legge nazionale, anche se il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza rimane interamente responsabile di tutte le decisioni adottate nel suo ambito di competenza.

(11)

Dato che l'individuazione delle persone candidate ai posti vacanti degli organi d'amministrazione delle società, a struttura monistica o dualistica, solleva problemi per quanto riguarda la selezione degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza, incaricati di vigilare sui dirigenti o di mantenere i dirigenti nelle loro funzioni, il comitato per le nomine dovrebbe essere composto soprattutto da amministratori senza incarichi esecutivi indipendenti o da membri del consiglio di sorveglianza indipendenti. Ciò non escluderebbe la presenza, nel comitato per le nomine, di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza che non soddisfano i criteri di indipendenza e di amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione, qualora il comitato per le nomine sia creato all'interno del consiglio d'amministrazione di una società a struttura monistica e a condizione che essi non rappresentino la maggioranza del comitato per le nomine.

(12)

In considerazione dei diversi approcci adottati negli Stati membri relativamente agli organi responsabili della nomina e della revoca degli amministratori, un comitato per le nomine creato all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe avere sostanzialmente il ruolo di garantire che, quando il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza partecipa al processo di nomina o revoca, con il potere di presentare proposte oppure di adottare decisioni a seconda di quanto previsto dalla legislazione nazionale, tale ruolo sia svolto con la massima obiettività e professionalità possibili. Il comitato per le nomine dovrebbe quindi sostanzialmente presentare raccomandazioni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza relativamente alla nomina e alla revoca degli amministratori da parte dell'organo competente a norma del diritto societario nazionale.

(13)

Per quanto riguarda la remunerazione, i codici sul governo societario adottati negli Stati membri tendono ad essere incentrati prevalentemente sulla remunerazione degli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione, poiché proprio in tale area è maggiore la possibilità che si verifichino conflitti di interessi e abusi. Molti codici riconoscono inoltre il fatto che la politica di remunerazione dei dirigenti di livello più alto deve essere esaminata a livello di consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. Infine, una particolare attenzione è attribuita alla questione delle stock options. In considerazione dei diversi approcci adottati negli Stati membri relativamente agli organi responsabili della fissazione delle remunerazioni degli amministratori, un comitato per le remunerazioni creato all'interno del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza dovrebbe avere sostanzialmente il ruolo di garantire che, quando il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza partecipa al processo di fissazione delle remunerazioni, con il potere di presentare proposte oppure di adottare decisioni a seconda di quanto previsto dalla legislazione nazionale, tale ruolo sia svolto con la massima obiettività e professionalità possibili. Il comitato per le remunerazioni dovrebbe quindi sostanzialmente presentare raccomandazioni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza relativamente alle questioni in materia di remunerazione sulle quali adotta le sue decisioni l'organo competente a norma del diritto societario nazionale.

(14)

Due fondamentali responsabilità del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbero consistere nel garantire che l'informativa finanziaria e le altre informazioni pertinenti, trasmesse dalla società, forniscano un'immagine precisa e completa della sua situazione e nel verificare le procedure stabilite per la valutazione e la gestione dei rischi. Al riguardo, la maggior parte dei codici sul governo societario attribuisce al comitato per il controllo contabile un ruolo fondamentale nell'assistere il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza nello svolgimento di tali incarichi. In alcuni Stati membri, tali responsabilità sono attribuite, interamente o in parte, a organi esterni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. È opportuno dunque prevedere che un comitato di revisione contabile, creato all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, presenti raccomandazioni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza relativamente alle questioni in materia di controllo contabile e che tali funzioni siano svolte da altri organi, esterni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, che sarebbero altrettanto efficaci.

(15)

Affinché gli amministratori senza incarichi esecutivi o i membri del consiglio di sorveglianza svolgano un ruolo efficace, essi devono disporre di un'esperienza appropriata e di un tempo adeguato per compiere il loro lavoro. Inoltre, un numero sufficiente di essi deve soddisfare opportune condizioni di indipendenza. La nomina degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza dovrebbe essere effettuata sulla base di informazioni adeguate sul rispetto di tali condizioni. Le informazioni dovrebbero inoltre essere aggiornate con una frequenza sufficiente.

(16)

Per quanto riguarda le qualifiche degli amministratori, la maggior parte dei codici sul governo societario sottolinea la necessità che facciano parte del consiglio d'amministrazione persone qualificate, ma riconosce al tempo stesso che la definizione dei criteri da applicare per valutare tali qualifiche dovrebbe essere lasciata alla società stessa, poiché tali qualifiche dipenderanno, in particolare, dalle attività, dalla dimensione e dalla situazione della società e dovranno essere soddisfatte dall'insieme degli amministratori. Vi è una questione, tuttavia, che solitamente solleva particolari preoccupazioni, la necessità cioè di competenze particolari nel comitato per la revisione dei conti, per il quale si ritiene siano necessarie conoscenze specifiche. Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe quindi stabilire la composizione del comitato per la revisione dei conti e valutarla periodicamente, prestando un'attenzione particolare all'esperienza necessaria in tale comitato.

(17)

Per quanto riguarda l'impegno degli amministratori, la maggior parte dei codici sul governo societario mira a garantire che essi dedichino un tempo sufficiente alle loro funzioni. Alcuni di tali codici contengono disposizioni che limitano il numero di cariche di amministratore che possono essere occupate in altre società. Gli incarichi di presidente o di amministratore con incarichi esecutivi o con poteri di gestione sono considerati in generale più impegnativi rispetto agli incarichi di amministratore senza compiti esecutivi o di componente del consiglio di sorveglianza, anche se il numero preciso degli altri incarichi che possono essere accettati può variare di molto. Tuttavia, l'impegno richiesto a un amministratore può essere molto diverso a seconda della società e della sua situazione. In considerazione di ciò, ciascun amministratore dovrebbe trovare un giusto equilibrio tra i suoi vari impegni.

(18)

In generale, i codici sul governo societario, adottati negli Stati membri, riconoscono la necessità che una proporzione considerevole degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza siano indipendenti, liberi cioè da conflitti di interesse rilevanti. L'indipendenza è spesso intesa come l'assenza di stretti legami con i dirigenti, con gli azionisti di controllo e con la società stessa. In mancanza di una definizione comune di cosa debba intendersi per indipendenza, è opportuno descrivere a grandi linee quale sia l'obiettivo generale. Dovrebbe, altresì, essere presentata una serie, non esaustiva, di situazioni che riflettono le relazioni o i casi che si ritiene possano determinare un conflitto di interessi rilevante di cui gli Stati membri dovranno tenere debitamente conto quando introdurranno a livello nazionale i criteri che il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrà utilizzare. Dovrebbe spettare soprattutto al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza stabilire come si determini l'indipendenza. Nell'applicare il criterio dell'indipendenza, il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe privilegiare la sostanza piuttosto che la forma.

(19)

In considerazione dell'importanza che si attribuisce al ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza per ripristinare la fiducia e più in generale per sviluppare sane pratiche di governo societario, si dovrà sottoporre a stretto controllo l'applicazione della presente raccomandazione negli Stati membri,

RACCOMANDA:

SEZIONE I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1.   Campo d'applicazione

1.1.   Si invitano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per introdurre a livello nazionale, attraverso un approccio «rispetta o spiega» o con misure legislative e utilizzando gli strumenti più consoni ai rispettivi sistemi giuridici, una serie di disposizioni relative al ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza e dei comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza da applicarsi alle società quotate.

Essi dovrebbero tenere debitamente conto delle specificità degli organismi d'investimento collettivo costituiti in forma di società, che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, tenere conto delle specificità degli organismi d'investimento collettivo costituiti in forma di società non soggetti a tali direttive, che hanno come solo fine l'investimento, in una gamma molto varia di attività, dei capitali affidati loro da investitori e che non mirano all'assunzione del controllo o della direzione degli emittenti degli investimenti.

1.2.   Qualora gli Stati membri decidano di utilizzare l'approccio «rispetta o spiega», in base al quale si chiede alle società di spiegare le loro prassi facendo riferimento a una serie definita di migliori pratiche raccomandate, essi dovrebbero chiedere alle società di specificare annualmente le raccomandazioni che non sono state seguite, indicando, nel caso di raccomandazioni che si riferiscono a obblighi di carattere continuativo, per quale parte dell'esercizio finanziario esse non sono state rispettate, nonché di spiegare concretamente e dettagliatamente in che misura e per quali ragioni le raccomandazioni non sono state sostanzialmente rispettate.

1.3.   Nell'esaminare i principi enunciati nella presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero, in particolare, tenere conto di quanto segue:

1.3.1.   Gli Stati membri, nell'assegnare funzioni e caratteristiche ai comitati creati all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, come indicato nella presente raccomandazione, dovrebbero tenere debitamente conto dei diritti e dei doveri delle società in questione previsti dalla legislazione nazionale.

1.3.2.   È opportuno che gli Stati membri possano scegliere, interamente o in parte, tra la creazione, all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, di comitati aventi le caratteristiche indicate nella presente raccomandazione, e l'utilizzazione di altri organi, esterni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, o di altre procedure. Tali organi o procedure, che potrebbero essere vincolanti per le società, a norma del diritto nazionale, oppure buone pratiche raccomandate a livello nazionale in base a un approccio «rispetta o spiega», dovrebbero essere equivalenti sotto il profilo funzionale e altrettanto efficaci.

1.4.   Per quanto riguarda le società quotate registrate in uno Stato membro, le disposizioni che gli Stati membri sono chiamati ad adottare dovrebbero applicarsi almeno alle società quotate che sono registrate all'interno dei rispettivi territori.

Per quanto riguarda le società quotate non registrate in uno Stato membro, le disposizioni che gli Stati membri sono chiamati ad adottare dovrebbero applicarsi almeno alle società quotate la cui quotazione primaria è su un mercato regolamentato situato nei rispettivi territori.

2.   Definizioni ai fini della presente raccomandazione

2.1.   Per «società quotate» si intendono le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri.

2.2.   Per «amministratore» si intende un membro del consiglio d'amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società.

2.3.   Per «amministratore con incarichi esecutivi» si intende un membro dell'organo d'amministrazione di una società a struttura monistica impegnato nella gestione corrente della società.

2.4.   Per «amministratore senza incarichi esecutivi» si intende un membro dell'organo d'amministrazione di una società a struttura monistica diverso da un amministratore con incarichi esecutivi.

2.5.   Per «amministratore con poteri di gestione» si intende un membro dell'organo di gestione di una società a struttura dualistica.

2.6.   Per «membro del consiglio di sorveglianza» si intende un membro dell'organo di sorveglianza di una società a struttura dualistica.

SEZIONE II

PRESENZA E RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI SENZA INCARICHI ESECUTIVI O DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA NEI CONSIGLI D'AMMINISTRAZIONE O DI SORVEGLIANZA

3.   Presenza di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza

3.1.   Negli organi d'amministrazione, gestione e sorveglianza dovrebbero essere presenti in un giusto equilibrio amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione e amministratori senza incarichi esecutivi o membri del consiglio di sorveglianza, affinché nessun individuo o nessun piccolo gruppo di individui possa dominare l'adozione di decisioni da parte di tali organi.

3.2.   Le responsabilità esecutive presenti o passate del presidente del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza non dovrebbero costituire un ostacolo alla sua capacità di esercitare una vigilanza obiettiva. In un consiglio d'amministrazione di una società a struttura monistica, uno dei modi possibili per evitare questo rischio è mantenere distinti i ruoli di presidente e amministratore delegato. Nel sistema monistico e in quello dualistico, una possibilità è di evitare che un amministratore delegato diventi immediatamente presidente del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. Nei casi in cui una società scelga di combinare i ruoli di presidente e di amministratore delegato o di nominare immediatamente come presidente del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza l'amministratore delegato uscente, la società dovrebbe accompagnare questa scelta con informazioni sull'applicazione di eventuali misure di salvaguardia.

4.   Numero degli amministratori indipendenti

Nel consiglio d'amministrazione o di sorveglianza di una società dovrebbe essere eletto un numero sufficiente di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza indipendenti, in maniera da garantire che eventuali conflitti di interessi rilevanti che coinvolgano degli amministratori siano affrontati correttamente.

5.   Organizzazione dei comitati costituiti dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza

I consigli d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbero essere organizzati in maniera tale che un numero sufficiente di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza indipendenti possa svolgere un ruolo efficace nei settori chiave in cui la possibilità che si verifichino conflitti di interessi è particolarmente elevata. A tal fine, fatto salvo il punto 7, dovrebbero essere costituiti dei comitati per le nomine, le remunerazioni e la revisione dei conti, tenendo conto dell'allegato I, all'interno del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza quando quest'ultimo, a norma del diritto nazionale, svolge delle funzioni per quanto riguarda le nomine, le remunerazioni e la revisione dei conti.

6.   Ruolo dei comitati nei confronti del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza

6.1.   I comitati per le nomine, le remunerazioni e la revisione dei conti dovrebbero presentare raccomandazioni volte a preparare le decisioni che saranno adottate dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza stesso. Lo scopo principale dei comitati dovrebbe essere quello di aumentare l'efficienza del lavoro del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, garantendo che le decisioni che esso adotta siano ben fondate, e di contribuire all'organizzazione del suo lavoro, per assicurare che tali decisioni siano scevre di conflitti di interessi rilevanti. In linea di principio, i comitati non sono istituti con lo scopo di esautorare il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza stesso per le questioni ad essi demandate. Quest'ultimo continua ad essere interamente responsabile delle decisioni adottate nel suo ambito di competenza.

6.2.   Il mandato dei comitati dovrebbe essere stabilito dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. Se consentite dalla legge nazionale, le eventuali deleghe del potere decisionale dovrebbero essere dichiarate espressamente, descritte correttamente e rese pubbliche in maniera trasparente.

7.   Flessibilità nell'istituzione dei comitati

7.1.   Le società dovrebbero assicurare che le funzioni attribuite ai comitati per le nomine, le remunerazioni e la revisione dei conti vengano effettivamente esercitate. Le società possono tuttavia raggruppare le funzioni nella maniera che ritengono opportuna e costituire meno di tre comitati. In tal caso, le società dovrebbero spiegare con chiarezza le ragioni che le hanno indotte a scegliere un approccio alternativo e la maniera in cui tale approccio consente di conseguire l'obiettivo fissato per i tre comitati separati.

7.2.   Nelle società in cui il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza è di piccole dimensioni, le funzioni assegnate ai tre comitati possono essere svolte dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza nel suo complesso, a condizione che esso soddisfi i requisiti in materia di composizione consigliati per i comitati e che si forniscano adeguate informazioni al riguardo. In tal caso, si dovrebbero applicare le disposizioni nazionali relative ai comitati costituiti dai consigli d'amministrazione o di sorveglianza, con particolare riguardo al loro ruolo e funzionamento e alla trasparenza, se del caso, all'insieme del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza.

8.   Valutazione del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza

Annualmente il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe svolgere una valutazione del suo operato. Si dovrebbe procedere a una valutazione della sua composizione, organizzazione e funzionamento come gruppo, nonché giudicare la competenza e l'efficienza di ciascun membro del consiglio e dei comitati da esso costituiti. Si dovrebbero infine valutare l'operato del consiglio rispetto agli eventuali obiettivi fissati.

9.   Trasparenza e comunicazione

9.1.   Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe rendere pubbliche almeno una volta all'anno, nel quadro delle informazioni trasmesse annualmente dalla società sulle proprie strutture e pratiche di governo societario, sufficienti informazioni sulla propria organizzazione interna e sulle procedure applicabili alle proprie attività, indicando in che misura l'autovalutazione effettuata dal consiglio d'amministrazione o di sorveglianza ha determinato eventuali cambiamenti sostanziali.

9.2.   Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe garantire che gli azionisti siano adeguatamente informati sulle attività della società, sul suo approccio strategico e sulla gestione dei rischi e conflitti d'interesse. I ruoli degli amministratori, per quanto riguarda la comunicazione e gli impegni con gli azionisti, dovrebbero essere definiti in maniera chiara.

SEZIONE III

PROFILO DEGLI AMMINISTRATORI SENZA INCARICHI ESECUTIVI O DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

10.   Nomina e revoca

Gli amministratori senza incarichi esecutivi o i membri del consiglio di sorveglianza dovrebbero essere nominati per periodi specifici e dovrebbe essere consentita la loro rielezione individuale a intervalli massimi stabiliti a livello nazionale, con il duplice scopo, da un lato, di consentire agli stessi di sviluppare l'esperienza necessaria e, dall'altro, di assicurare che la riconferma del loro incarico avvenga con una sufficiente frequenza. Dovrebbe, inoltre, essere possibile la loro revoca anche se quest'ultima non dovrebbe essere più facile di quella degli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione.

11.   Qualifiche

11.1.   Al fine di assicurare un corretto equilibrio con riguardo alle qualifiche dei suoi membri, il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe stabilire la composizione che esso desidera avere, in considerazione della struttura e delle attività della società, e sottoporla periodicamente a valutazione. Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe garantire che i suoi membri abbiano conoscenze, esperienze e opinioni, nel complesso, sufficientemente diversificate da consentire loro il corretto esercizio dei compiti loro affidati.

11.2.   I membri del comitato per la revisione dei conti dovrebbero avere esperienze recenti e pertinenti in materia di finanza e contabilità di società quotate appropriate per le attività della stessa.

11.3.   Per tutti i nuovi amministratori dovrebbe essere previsto un programma di formazione personalizzato, in cui siano presentate nella misura necessaria le loro responsabilità e l'organizzazione e le attività della società. Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe svolgere una verifica annuale per individuare i settori nei quali è necessario provvedere a un aggiornamento delle competenze e conoscenze degli amministratori.

11.4.   Quando si propone la nomina di un amministratore, si dovrebbero rendere note le sue particolari competenze che sono pertinenti per il suo incarico nel consiglio d'amministrazione o di sorveglianza. Per consentire ai mercati e al pubblico di valutare se tali competenze continuano ad essere adeguate nel tempo, il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza dovrebbe rendere noto, ogni anno, un resoconto della composizione del consiglio e fornire informazioni sulle particolari competenze dei singoli amministratori che sono pertinenti per i loro incarichi nel consiglio d'amministrazione o di sorveglianza.

12.   Impegno

12.1.   Ciascun amministratore dovrebbe dedicare ai propri compiti il tempo e l'attenzione necessari e dovrebbe impegnarsi a limitare il numero di altri impegni professionali, in particolare gli incarichi di amministratore in altre società, in maniera tale da assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni.

12.2.   Quando si propone la nomina di un amministratore, dovrebbero essere resi noti gli altri suoi impegni professionali importanti. Il consiglio dovrebbe essere informato di eventuali successivi cambiamenti. Ogni anno il consiglio dovrebbe raccogliere informazioni su tali impegni e rendere noti tali dati nella relazione annuale.

13.   Indipendenza

13.1.   Un amministratore dovrebbe essere considerato indipendente soltanto se è libero da relazioni professionali, familiari o di altro genere con la società, il suo azionista di controllo o con i dirigenti di entrambi, che creino un conflitto di interessi tale da poter influenzare il suo giudizio.

13.2.   Alcuni criteri per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori dovrebbero essere adottati a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato II, che individua una serie di situazioni che riflettono le relazioni o i casi che possano determinare un conflitto di interessi rilevante. Dovrebbe spettare fondamentalmente allo stesso consiglio d'amministrazione o di sorveglianza stabilire come si determini l'indipendenza. Il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza può ritenere che, anche se un determinato amministratore soddisfa tutti i criteri stabiliti a livello nazionale per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori, egli non possa essere considerato indipendente a causa della situazione specifica della persona o della società. Si può verificare anche il contrario.

13.3.   Dovrebbero essere rese note le informazioni relative alle conclusioni cui giunge il consiglio d'amministrazione o di sorveglianza quando giudica se un determinato amministratore debba essere considerato indipendente.

13.3.1.   Quando si propone la nomina di un amministratore senza incarichi esecutivi o di un membro del consiglio di sorveglianza, la società dovrebbe rendere noto se lo considera indipendente. Qualora uno o più criteri indicati a livello nazionale per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori non sia soddisfatto, la società dovrebbe rendere note le ragioni per le quali ritiene invece che tale amministratore sia indipendente. Le società dovrebbero inoltre rendere noto annualmente quali amministratori esse considerano indipendenti.

13.3.2.   Qualora uno o più criteri indicati a livello nazionale per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori non sia soddisfatto per tutto l'anno, la società dovrebbe rendere note le ragioni per le quali ritiene che tale amministratore sia indipendente. Per garantire l'esattezza delle informazioni fornite sull'indipendenza degli amministratori, la società dovrebbe chiedere agli amministratori indipendenti di riconfermare periodicamente la loro indipendenza.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

14.   Follow-up

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per promuovere l'applicazione dei principi esposti nella presente raccomandazione entro il 30 giugno 2006 e a comunicare alla Commissione le misure adottate conformemente alla presente raccomandazione, affinché la Commissione possa seguire da vicino la situazione e, su tale base, valutare l'eventuale necessità di adottare ulteriori misure.

15.   Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  COM(2003) 284 def.

(2)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).


Gli allegati che seguono forniscono ulteriori indicazioni sull'interpretazione dei principi enunciati nella raccomandazione.


ALLEGATO I

Comitati del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza

1.   ASPETTI COMUNI

1.1.   Dimensione

I comitati, quando sono costituti all'interno del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza, dovrebbero normalmente essere composti da almeno tre persone. Nelle società in cui i consigli d’amministrazione o di sorveglianza hanno dimensioni ridotte essi potrebbero eccezionalmente essere composti da due sole persone.

1.2.   Composizione

Nella scelta dei membri e dei presidenti dei comitati si dovrebbe tenere debitamente conto della necessità di garantire che l'appartenenza ai comitati sia periodicamente rinnovata e che non si crei un’eccessiva dipendenza nei confronti di determinate persone.

1.3.   Mandato

Le esatte funzioni di ciascun comitato dovrebbero essere descritte nel mandato stabilito dal consiglio d’amministrazione o di sorveglianza.

1.4.   Risorse disponibili

Le società dovrebbero garantire che i comitati dispongano di sufficienti risorse per adempiere ai loro incarichi, che comportano anche il diritto di ottenere, in particolare dai dirigenti della società, tutte le informazioni necessarie o di rivolgersi a consulenti indipendenti per questioni che rientrano nel loro ambito di competenza.

1.5.   Partecipazione alle riunioni dei comitati

Al fine di garantire l'autonomia e l'obiettività dei comitati, gli amministratori che non sono membri dei comitati dovrebbero di norma partecipare alle riunioni solo su invito del comitato. Il comitato può invitare o richiedere la presenza di determinati dirigenti o esperti.

1.6.   Trasparenza

1.

I comitati dovrebbero adempiere alle loro funzioni nei limiti dei rispettivi mandati e trasmettere regolarmente al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza relazioni sulle proprie attività e sui risultati conseguiti.

2.

Il testo del mandato stabilito per ciascuno comitato, in cui sono descritte le sue funzioni e i poteri che gli sono delegati dal consiglio d’amministrazione o di sorveglianza, quando ciò è consentito dalla legge nazionale, dovrebbe essere reso pubblico almeno una volta all'anno, nell'ambito delle informazioni trasmesse annualmente dalla società sulle proprie strutture e pratiche di governo societario. Le società dovrebbero, inoltre, rendere pubbliche annualmente le dichiarazioni dei comitati esistenti relative alla loro composizione, al numero delle riunioni e alla relativa partecipazione nel corso dell'anno, nonché alle loro principali attività. In particolare, il comitato per la revisione dei conti dovrebbe confermare che il processo di revisione contabile è sufficientemente indipendente e dovrebbe descrivere brevemente come è giunto a tale conclusione.

3.

Il presidente di ciascun comitato dovrebbe poter comunicare direttamente con gli azionisti. Nel mandato del comitato dovrebbero essere precisate le relative modalità.

2.   IL COMITATO PER LE NOMINE

2.1.   Istituzione e composizione

1.

Quando il consiglio d’amministrazione o di sorveglianza, conformemente alla legislazione nazionale, partecipa al processo di nomina e/o revoca degli amministratori, adottando esso stesso decisioni o presentando proposte che sono valutate da un altro organo della società, dovrebbe essere istituito un comitato per le nomine all’interno del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza.

2.

Il comitato per le nomine dovrebbe essere composto almeno da una maggioranza di amministratori senza incarichi esecutivi o di membri del consiglio di sorveglianza indipendenti. Quando una società ritiene opportuno che il comitato per le nomine comprenda una minoranza di membri non indipendenti, l’amministratore delegato può fare parte di tale comitato.

2.2.   Ruolo

1.

Il comitato per le nomine dovrebbe come minimo:

individuare e raccomandare all’approvazione del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza i candidati a occupare posti che si rendono vacanti nel consiglio. Nel fare ciò, il comitato per le nomine dovrebbe valutare l’equilibrio di competenze, conoscenze ed esperienze nel consiglio, redigere una descrizione dei ruoli e delle capacità richieste per un determinato incarico e calcolare gli impegni previsti in termini di tempo,

esaminare periodicamente la struttura, la dimensione, la composizione e i risultati del consiglio delle società a struttura monistica o dualistica e presentare raccomandazioni al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza per eventuali cambiamenti,

valutare periodicamente le competenze, le conoscenze e l’esperienza dei singoli amministratori e trasmettere la relativa relazione al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza,

prestare l’opportuna attenzione alle questioni legate alla programmazione dell'avvicendamento.

2.

Il comitato per le nomine dovrebbe, inoltre, sottoporre a revisione la politica del consiglio d’amministrazione o di gestione in materia di selezione e nomina dei dirigenti di livello più alto.

2.3.   Funzionamento

1.

Il comitato per le nomine dovrebbe considerare le proposte presentate dalle parti interessate, tra cui i dirigenti e gli azionisti (1). In particolare, l’amministratore delegato dovrebbe essere adeguatamente consultato dal comitato per le nomine e dovrebbe avere la facoltà di presentare proposte al comitato stesso, in special modo per quanto riguarda le questioni relative agli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione o ai dirigenti di livello più elevato.

2.

Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine dovrebbe avere la facoltà di utilizzare tutti tipi di risorse che esso giudica appropriate, ivi comprese le consulenze o la pubblicità esterne, e a tal fine dovrebbe ricevere adeguate risorse finanziarie dalla società.

3.   IL COMITATO PER LE REMUNERAZIONI

3.1.   Istituzione e composizione

1.

Quando il consiglio d’amministrazione o di sorveglianza, conformemente alla legislazione nazionale, partecipa al processo di fissazione delle remunerazioni degli amministratori, adottando esso stesso decisioni o presentando proposte che sono valutate da un altro organo della società, dovrebbe essere istituito un comitato per le remunerazioni all’interno del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza.

2.

Il comitato per le remunerazioni dovrebbe essere composto esclusivamente da amministratori senza incarichi esecutivi o da membri del consiglio di sorveglianza. Almeno la maggioranza dei suoi membri dovrebbe essere indipendente.

3.2.   Ruolo

1.

Relativamente agli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione il comitato dovrebbe come minimo:

sottoporre all’approvazione del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza proposte sulla politica di remunerazione degli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione. Tale politica dovrebbe riguardare tutte le forme di compenso e, in particolare, la remunerazione fissa, i sistemi di remunerazione legata ai risultati, i regimi pensionistici e le prestazioni di fine rapporto di lavoro. Le proposte relative ai sistemi di remunerazione legata ai risultati dovrebbero essere accompagnate da raccomandazioni sugli obiettivi connessi e sui criteri di valutazione, al fine di allineare correttamente le remunerazioni degli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione con gli interessi a lungo termine degli azionisti e con gli obiettivi fissati dal consiglio d’amministrazione o di sorveglianza per la società,

presentare proposte al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza sulle remunerazioni individuali da attribuire agli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione, garantendo che esse siano coerenti con la politica di remunerazione adottata dalla società e con la valutazione dei risultati degli amministratori in questione. Nel fare ciò, il comitato dovrebbe essere correttamente informato dei compensi totali versati agli amministratori da altre società appartenenti al gruppo,

presentare proposte al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza su forme di contratto idonee per gli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione,

assistere il consiglio d’amministrazione o di sorveglianza nella sorveglianza del processo con cui la società adempie agli obblighi esistenti in materia di pubblicità dei dati relativi alle remunerazioni, in particolare la politica delle remunerazioni applicata e le singole remunerazioni concesse agli amministratori.

2.

Per quanto riguarda i dirigenti di livello più elevato, secondo la definizione del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza, il comitato dovrebbe come minimo:

presentare raccomandazioni generali agli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione sul livello e sulla struttura delle remunerazioni per i dirigenti di livello più elevato,

sorvegliare il livello e la struttura delle remunerazioni per i dirigenti di livello più elevato sulla base di informazioni adeguate fornite dagli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione,

3.

Per quanto riguarda le stock options e gli altri incentivi basati sulle azioni, che possono essere concessi ad amministratori, dirigenti o altri dipendenti, il comitato dovrebbe come minimo:

discutere le politiche generali relative alla concessione di tali sistemi, in particolare lestock options, e presentare al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza eventuali proposte al riguardo,

verificare le informazioni fornite sull'argomento nella relazione annuale e all'assemblea degli azionisti, se del caso,

presentare proposte al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza riguardo alla scelta tra la concessione di opzioni di sottoscrizione di azioni e la concessione di opzioni di acquisto di azioni, specificando le ragioni e le conseguenze di tale scelta.

3.3.   Funzionamento

1.

Il comitato per le remunerazioni dovrebbe consultare almeno il presidente e/o l’amministratore delegato per informarsi delle loro opinioni sulla remunerazione degli altri amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione.

2.

Il comitato per le remunerazioni dovrebbe avere la possibilità di avvalersi di consulenti per ottenere le informazioni necessarie sulle pratiche del mercato in materia di sistemi di remunerazione. Il comitato dovrebbe avere la responsabilità di stabilire i criteri di selezione e di provvedere alla selezione, nomina e definizione dei mandati per i consulenti che assistono il comitato in materia di remunerazione. Esso dovrebbe ricevere a tale scopo adeguate risorse finanziarie dalla società.

4.   IL COMITATO PER LA REVISIONE DEI CONTI

4.1.   Composizione

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere composto esclusivamente da amministratori senza incarichi esecutivi o da membri del consiglio di sorveglianza. Almeno la maggioranza dei suoi membri dovrebbe essere indipendente.

4.2.   Ruolo

1.

Per quanto riguarda le politiche e procedure interne adottate dalla società, il comitato per la revisione dei conti dovrebbe assistere il consiglio d’amministrazione o di sorveglianza come minimo nei seguenti compiti:

verificare l'integrità delle informazioni finanziarie fornite dalla società, in particolare esaminando la rilevanza e coerenza dei metodi contabili utilizzati dalla società e dal suo gruppo, ivi compresi i criteri per il consolidamento dei conti delle società del gruppo,

riesaminare almeno annualmente i sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, al fine di garantire che i rischi principali, ivi compresi quelli connessi al rispetto della legislazione e dei regolamenti esistenti, siano correttamente individuati, gestiti e resi noti,

assicurare l'efficacia della funzione di revisione interna dei conti, in particolare adottando raccomandazioni sulla selezione, nomina, rinnovo del mandato e destituzione del capo del servizio di revisione interna dei conti e sul bilancio del servizio, nonché vigilando sulla corretta risposta dei dirigenti agli accertamenti e raccomandazioni del comitato. Quando la società non dispone di una funzione di revisione interna dei conti, si dovrebbe riesaminare annualmente la necessità di istituirne una.

2.

Per quanto riguarda il revisore contabile esterno incaricato dalla società, il comitato per la revisione dei conti dovrebbe come minimo:

sottoporre al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza raccomandazioni in relazione alla selezione, nomina, rinnovo del mandato e destituzione del revisore dei conti esterno da parte dell'organismo competente a norma del diritto societario nazionale,

controllare l'indipendenza e obiettività del revisore dei conti esterno, in particolare esaminando il rispetto da parte della società di revisione contabile degli orientamenti esistenti relativi alla rotazione dei soci revisori e al livello del corrispettivo versato dalla società, nonché di altre disposizioni regolamentari,

continuare a vigilare sulla natura e sulla portata dei servizi diversi dal controllo contabile prestati dal revisore, in particolare attraverso la pubblicizzazione, da parte del revisore esterno, dei corrispettivi versati dalla società e dal suo gruppo alla società e alla rete di revisione contabile, allo scopo di prevenire il sorgere di conflitti di interessi rilevanti. Il comitato dovrebbe stabilire e applicare una politica ufficiale che specifichi, conformemente ai principi e agli orientamenti forniti nella raccomandazione 2002/590/CE della Commissione (2), i tipi di servizi diversi dal controllo contabile a) esclusi, b) consentiti dopo un esame del comitato e c) consentiti senza la consultazione del comitato,

verificare l’efficacia del processo di revisione contabile esterno e la corretta risposta dei dirigenti alle raccomandazioni che il revisore dei conti esterno invia loro,

indagare sulle questioni che hanno portato alle dimissioni del revisore dei conti esterno e adottare raccomandazioni sulle eventuali azioni necessarie.

4.3.   Funzionamento

1.

La società dovrebbe predisporre per i nuovi membri del comitato per la revisione dei conti un programma di formazione per l’ingresso nel comitato, nonché ulteriori azioni di formazione successive su base regolare. A tutti i membri del comitato dovrebbero essere fornite, in particolare, informazioni dettagliate sulle specifiche caratteristiche contabili, finanziarie e operative della società.

2.

I dirigenti dovrebbero informare il comitato per la revisione dei conti sui metodi utilizzati per contabilizzare transazioni importanti e insolite, quando sono possibili trattamenti contabili diversi. Al riguardo, una particolare attenzione dovrà essere prestata all'esistenza e alla giustificazione delle attività svolte dalla società nei centri off-shore e/o attraverso strutture speciali (special purpose vehicles).

3.

Il comitato per la revisione dei conti deciderà se e quando l’amministratore delegato o il presidente del comitato esecutivo, il direttore finanziario o i dirigenti responsabili delle finanze, della contabilità e della tesoreria, il revisore dei conti interno e il revisore dei conti esterno dovrebbero partecipare alle sue riunioni. Se lo desidera, il comitato dovrebbe inoltre poter incontrare tutte le persone competenti senza la presenza di amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione.

4.

I revisori dei conti interni ed esterni, oltre a intrattenere un rapporto di lavoro efficace con i dirigenti, dovrebbero poter avere libero accesso al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza. A tal fine, il comitato per la revisione dei conti fungerà da principale punto di contatto per i revisori dei conti interni ed esterni.

5.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere informato del programma di lavoro del revisore dei conti interno e dovrebbe ricevere le relazioni sulla revisione interna o una sintesi periodica.

6.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere informato del programma di lavoro del revisore dei conti esterno e dovrebbe ricevere dal revisore dei conti esterno una relazione sui rapporti tra il revisore dei conti indipendente e la società e il gruppo cui essa appartiene. Il comitato dovrebbe ottenere informazioni tempestive su tutte le questioni emerse dalla revisione.

7.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe essere libero di ottenere consulenza e assistenza esterne, nella misura che esso giudica necessaria per adempiere ai propri doveri, da esperti di questioni giuridiche, contabili e altro. A tal fine, esso dovrebbe ricevere dalla società adeguate risorse finanziarie.

8.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe esaminare la procedura in base alla quale la società rispetta le disposizioni in vigore relative alla possibilità per i dipendenti di segnalare presunte irregolarità gravi che si verifichino nella società, presentando una denuncia o attraverso segnalazione anonime a un amministratore indipendente. Esso dovrebbe inoltre assicurarsi che esistano strumenti per lo svolgimento di indagini indipendenti e proporzionate su tali questioni e che sia previsto un seguito adeguato.

9.

Il comitato per la revisione dei conti dovrebbe presentare relazioni al consiglio d'amministrazione o di sorveglianza almeno ogni sei mesi, quando vengono approvate le informative finanziarie annuali e semestrali.


(1)  Se il comitato per le nomine decide di non presentare all’approvazione del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza candidati proposti al comitato dagli azionisti, questi ultimi possono proporre gli stessi candidati direttamente all'assemblea generale se, a norma della legislazione nazionale, essi hanno il diritto di presentare proposte di risoluzione a tal fine.

(2)  GU L 191 del 19.7.2002, pag. 22.


ALLEGATO II

Profilo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza indipendenti

1.

Non è possibile stendere un elenco esaustivo di tutto ciò che può costituire una minaccia all'indipendenza degli amministratori. Le circostanze che possono apparire pertinenti a tal fine possono variare in una certa misura a seconda degli Stati membri e delle società e le migliori pratiche a tal riguardo possono evolversi con il passare del tempo. Alcune situazioni sono, tuttavia, generalmente considerate rilevanti, nel senso che possono aiutare il consiglio d’amministrazione o di sorveglianza a stabilire se un amministratore senza incarichi esecutivi o un membro del consiglio di sorveglianza può essere considerato indipendente, anche se in generale si concorda sul fatto che la valutazione dell'indipendenza di un determinato amministratore si debba basare sulla sostanza e non sulla forma. Al riguardo, alcuni criteri, che dovrebbero essere applicati dal consiglio d’amministrazione o di sorveglianza, dovrebbero essere adottati a livello nazionale. Tali criteri, che dovrebbero essere adattati al contesto nazionale, dovrebbero tenere debitamente conto almeno dei seguenti casi:

a)

l'amministratore senza incarichi esecutivi o membro del consiglio di sorveglianza non dovrebbe essere amministratore con incarichi esecutivi o con poteri di gestione della società o di una società collegata e non dovrebbe avere ricoperto tale incarico nei cinque anni precedenti;

b)

non dovrebbe essere dipendente della società o di una società collegata e non dovrebbe avere ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti. Fa eccezione il caso di un amministratore senza incarichi esecutivi o di un membro del consiglio di sorveglianza che non è un dirigente del livello più elevato e che è stato eletto al far parte del consiglio d’amministrazione o sorveglianza nell'ambito di un sistema di rappresentanza dei lavoratori riconosciuto dalla legge che fornisce adeguata protezione dai licenziamenti ingiustificati e da altre forme di trattamento discriminatorio;

c)

non dovrebbe ricevere o avere ricevuto una remunerazione aggiuntiva considerevole dalla società o da una società collegata oltre al compenso ricevuto in quanto amministratore senza incarichi esecutivi o componente del consiglio di sorveglianza. Per remunerazione aggiuntiva si intende in particolare l'eventuale partecipazione a opzioni su azioni o ad altri sistemi di remunerazione legata ai risultati. Non vi rientrano, invece, i versamenti di importo fisso ricevuti nell’ambito di un piano pensionistico, ivi compreso il compenso differito, a titolo di servizi precedenti prestati alla società, a condizione che il diritto a tali versamenti non sia in alcun modo condizionato al proseguimento del servizio;

d)

non dovrebbe essere né rappresentare in alcuna maniera l'azionista o gli azionisti di controllo. A questo fine il controllo è definito facendo riferimento ai casi menzionati all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (1);

e)

non dovrebbe avere o aver avuto nel corso dell'ultimo anno un rapporto di affari importante con la società o una società collegata, né direttamente né come socio, azionista, amministratore o dirigente di un soggetto che abbia un tale rapporto d’affari. Per rapporto d’affari si intende la situazione di un fornitore importante di beni o servizi, compresi i servizi finanziari, legali e di consulenza, di un cliente importante e di organizzazioni che ricevono contributi considerevoli dalla società o dal suo gruppo;

f)

non dovrebbe essere o essere stato nel corso degli ultimi tre anni partner o dipendente del revisore dei conti esterno della società o di una società associata;

g)

non dovrebbe essere amministratore con incarichi esecutivi o con poteri di gestione di un'altra società in cui un amministratore con incarichi esecutivi o con poteri di gestione della società è amministratore senza incarichi esecutivi o membro del consiglio di sorveglianza e non dovrebbe avere altri legami importanti con amministratori con incarichi esecutivi della società a causa di cariche ricoperte in altre società o organi;

h)

non dovrebbe aver ricoperto l'incarico di amministratore senza incarichi esecutivi o componente del consiglio di sorveglianza del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza per più di tre mandati (o, in alternativa, per più di 12 anni nei casi in cui la legislazione nazionale stabilisce una durata molto breve per i normali mandati);

i)

non dovrebbe essere legato da stretti vincoli di parentela a un amministratore con incarichi esecutivi o con poteri di gestione o a persone che si trovano nelle situazioni di cui ai punti da a) a h).

2.

L’amministratore indipendente si impegna a) a mantenere in tutte le situazioni la sua indipendenza di analisi, decisione e azione, b) a non cercare di ottenere e a non accettare vantaggi indebiti dei quali si possa ritenere che compromettono la sua indipendenza e c) a esprimere con chiarezza la sua opposizione qualora ritenga che una decisione del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza possa danneggiare la società. Quando il consiglio d’amministrazione o di sorveglianza adotta decisioni sulle quali un amministratore senza incarichi esecutivi o membro del consiglio di sorveglianza indipendente nutre serie riserve, quest’ultimo dovrebbe trarre le conclusioni del caso. Qualora rassegni le dimissioni, dovrebbe indicarne le ragioni in una lettera indirizzata al consiglio d'amministrazione o al comitato per la revisione dei conti e, se del caso, ad altri organi interessati esterni alla società.


(1)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).


Top