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Document 32005D0631

2005/631/CE: Decisione della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat [notificata con il numero C(2005) 3059] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 225 del 31.8.2005, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 315–315 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/631/oj

31.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2005

riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat

[notificata con il numero C(2005) 3059]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/631/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

I radiofari d’emergenza (Emergency Position-Indicating Radio Beacons o EPIRB), luci di localizzazione funzionanti a 406 MHz con il sistema Cospas-Sarsat, fanno parte del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM).

(2)

Conformemente alla decisione 2004/71/CE della Commissione, del 4 settembre 2003, sui requisiti essenziali dell’attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) (2), i produttori di EPIRB devono assicurarsi che l’attrezzatura sia concepita in modo da funzionare correttamente, possedere tutti i requisiti operativi dell’SMSSM per i casi d’emergenza e consentire comunicazioni chiare e sicure.

(3)

Tuttavia, le luci di localizzazione destinate ad altri impieghi non sono oggetto della decisione 2004/71/CE. Poiché si prevede che tale tipo di luci di localizzazione Cospas-Sarsat saranno utilizzate in gran numero come segnalatori di pericolo, è necessario disporre che esse, in quanto rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/5/CE, siano concepite in modo da funzionare correttamente, possedere requisiti operativi ampiamente accettati e soddisfare tutte le condizioni del sistema Cospas-Sarsat.

(4)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la valutazione della conformità delle telecomunicazioni e la sorveglianza del mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica alle luci di localizzazione funzionanti a 406 MHz con il sistema Cospas-Sarsat e non rientranti nell’ambito di applicazione della decisione 2004/71/CE.

Articolo 2

Le luci di localizzazione di cui all’articolo 1 sono concepite in modo da funzionare correttamente e da possedere tutti i requisiti operativi richiesti dall’ambiente nel quale possono essere utilizzate. Nelle situazioni d’emergenza le suddette luci di localizzazione devono garantire comunicazioni chiare, sicure e di notevole precisione, rispettando tutte le condizioni del sistema Cospas-Sarsat.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 54.


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