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Document 32005D0566

    2005/566/: Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2004, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso C.37.533 — Cloruro di colina) [notificata con il numero C(2004) 4717] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 190 del 22.7.2005, p. 22–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/566/oj

    22.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 190/22


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 9 dicembre 2004

    relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso C.37.533 — Cloruro di colina)

    [notificata con il numero C(2004) 4717]

    (I testi in lingua tedesca, francese e inglese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/566/CE)

    Il 9 dicembre 2004, la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione con la presente pubblicazione indica i nomi delle parti interessate ed il contenuto essenziale della decisione, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. La versione non riservata del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/index_it.html

    I.   SINTESI DELL’INFRAZIONE

    1.   Introduzione

    (1)

    I destinatari della presente decisione sono Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemical Internationals BV, Akzo Nobel Chemicals BV e Akzo Nobel Functional Chemicals BV, congiuntamente e disgiuntamente (di seguito «Akzo Nobel»), BASF AG (di seguito «BASF»), Bioproducts Incorporated (di seguito «Bioproducts»), Chinook Group Limited Partnership e Chinook Group Limited, congiuntamente e disgiuntamente (di seguito «Chinook»), DuCoa LP (di seguito «DuCoa») e UCB SA (di seguito «UCB»).

    (2)

    I destinatari hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE che istituisce la Comunità europea (di seguito «trattato CE» oppure «trattato») e, dal 1o gennaio 1994, all’articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «accordo SEE») che copre l’intero territorio SEE.

    (3)

    La Commissione ha avviato un’indagine su tutto il settore del cloruro di colina dopo aver ricevuto, nell’aprile 1999, una domanda di trattamento favorevole dal fornitore USA Bioproducts. L’indagine riguarda il periodo dal 1992 alla fine del 1998 (di seguito «periodo di indagine»).

    2.   Il mercato del cloruro di colina

    (4)

    Il cloruro di colina appartiene al gruppo di vitamine idrosolubili del complesso B (vitamina B4) ed è utilizzato prevalentemente nella mangimistica come additivo alimentare tipico, soprattutto per pollame e maiali, per aumentare la crescita, ridurre il tasso di mortalità, accrescere l’efficacia alimentare, aumentare la produzione di uova e migliorare la qualità della carne.

    (5)

    All’inizio del periodo di indagine, il cloruro di colina era prodotto essenzialmente in Europa e in Nord America (Stati Uniti e Canada), benché esistessero anche capacità di produzione di cloruro di colina in Cina, India, Giappone, Corea e Taiwan. I produttori nordamericani lo esportavano verso l’America centrale e meridionale, l’Europa, l’Estremo Oriente e il Sud-est asiatico. I produttori europei cominciavano ad esportarlo verso l’America centrale e meridionale, l’Africa, il Sud-est asiatico e l’Estremo Oriente. I produttori europei e nordamericani possedevano inoltre impianti produttivi in diverse zone del mondo ed espandevano la produzione locale per ridurre i costi di trasporto e di magazzinaggio e per assicurarsi una migliore penetrazione sui mercati locali. In particolare BASF aveva costruito impianti di produzione in Messico, Brasile e Tailandia, Akzo Nobel e UCB in Cina, Ducoa in Messico e Chinook a Singapore.

    (6)

    La dimensione del mercato mondiale del cloruro di colina era stata stimata a 183,7 milioni di EUR nel 1997, ultimo anno intero dell’infrazione, di cui lo Spazio economico europeo rappresentava circa 52,6 milioni di EUR. Durante il periodo di indagine, i produttori che hanno partecipato all’infrazione controllavano più dell’80 % del mercato mondiale. I produttori europei interessati controllavano circa l’80 % dell'ambito SEE.

    3.   Descrizione del cartello

    (7)

    Per quanto concerne il SEE, il cartello del cloruro di colina operava su due livelli diversi ma strettamente connessi, il livello globale e il livello europeo. A livello globale, tutti i produttori interessati dal presente procedimento hanno partecipato ad attività anticoncorrenziali concernenti il SEE dal giugno 1992 all’aprile 1994. Tali attività comprendevano la fissazione e l’aumento dei prezzi a livello mondiale, la ripartizione dei mercati mondiali, il controllo dei distributori e dei convertitori e lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

    (8)

    I produttori nordamericani non hanno partecipato a una serie di ulteriori riunioni anticoncorrenziali indette strettamente tra i produttori europei per coordinare il loro comportamento sul mercato europeo. Tali riunioni si sono svolte tra il marzo 1994 e l’ottobre 1998. Le attività comprendevano la fissazione e l’aumento dei prezzi (sia per il SEE nel suo insieme, sia per mercati nazionali specifici o per singoli clienti), la ripartizione dei clienti individuali tra le imprese partecipanti, la ripartizione delle quote di mercato per ciascuna impresa per l’intero mercato SEE, il controllo dei distributori e convertitori e lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

    (9)

    La Commissione ha constatato che gli accordi sia a livello globale sia a livello europeo rientravano in un piano complessivo che fissava le linee di azione nel SEE dei membri del cartello e ne restringeva il comportamento commerciale individuale, al fine di perseguire un’unica finalità economica anticoncorrenziale, ossia la distorsione delle normali condizioni di concorrenza nel SEE per quanto concerne il cloruro di colina. I produttori nordamericani hanno partecipato a tale piano per un certo periodo (tra l’ottobre 1992 e l’aprile 1994, ossia per un anno e sei mesi), mentre i produttori europei vi hanno preso parte per l’intero periodo (tra l’ottobre 1992 e il settembre 1998, ossia per cinque anni e undici mesi).

    II.   AMMENDE

    1.   Prescrizione

    (10)

    I produttori nordamericani hanno posto fine alla loro partecipazione all’infrazione alla fine della riunione globale svoltasi tra il 14 e il 20 aprile 1994. La prima azione avviata dalla Commissione per indagare in merito all’infrazione risale al 26 maggio 1999, ossia più di 5 anni dopo che i produttori nordamericani avevano posto fine alla loro partecipazione all’infrazione (2). Di conseguenza, non si possono infliggere ammende ai produttori nordamericani Bioproducts, Chinook e DuCoa.

    2.   Importo di base

    Gravità

    (11)

    L’infrazione, nel caso di specie, è costituita essenzialmente dal comportamento segreto di natura collusiva tra i membri del cartello per fissare i prezzi nel SEE, rafforzato dalla ripartizione del mercato e da azioni concordate nei confronti dei concorrenti operanti nello stesso mercato. Questi tipi di restrizioni orizzontali figurano, per loro stessa natura, tra le violazioni più gravi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Tenuto conto della natura dell’infrazione commessa e del fatto che riguardava l’intero mercato comune e, dopo la sua creazione, l’intero SEE, la Commissione ritiene che Akzo Nobel, BASF e UCB abbiano commesso un’infrazione molto grave all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e all’articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Secondo la Commissione, questi fattori sono di natura tale da definire l’infrazione come molto grave, benché non si possa quantificare l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato.

    Trattamento differenziato

    (12)

    Nell’ambito della categoria delle infrazioni molto gravi, la gamma delle probabili ammende consente di applicare un trattamento differenziato alle imprese per tenere conto dell’effettiva capacità economica delle imprese cui è riconducile l’infrazione di causare un danno significativo alla concorrenza. Tenuto conto del fatto che l’infrazione è iniziata a livello globale, con la partecipazione di imprese nordamericane che si erano accordate, tra l’altro, per ritirarsi dal mercato europeo, la Commissione ritiene opportuno, nel caso di specie, utilizzare le quote del mercato globale detenute dalle imprese partecipanti all’infrazione per determinare il loro rispettivo peso. Chinook era il maggior operatore a livello mondiale, con una quota di mercato del 19,3 %. Pertanto figura nella prima categoria. DuCoa, con una quota di mercato del 16,3 %, figura nella seconda categoria. UCB, Bioproducts e Akzo Nobel, con quote di mercato rispettivamente del 13,4 %, 12,2 % e 12,0 % sono collocate nella terza categoria. Infine, BASF, con una quota di mercato del 9,1 %, è posta nella quarta categoria.

    Sufficiente effetto deterrente

    (13)

    Nell’ambito della categoria delle infrazioni molto gravi, la gamma delle probabili ammende consente inoltre di stabilire l’ammenda a un livello tale da garantirle un effetto deterrente sufficiente, tenuto conto dell’effettiva capacità delle imprese. A tale riguardo, la Commissione osserva che nel 2003, ultimo esercizio finanziario antecedente la presente decisione, il fatturato di UCB è stato di 3 miliardi di EUR, quello di Akzo Nobel di 13 miliardi di EUR e quello di BASF di 33,4 miliardi di EUR. Pertanto, la Commissione ritiene opportuno moltiplicare l’ammenda da infliggere ad Akzo Nobel per un fattore 1,5 e quella di BASF per un fattore 2.

    Durata

    (14)

    Akzo Nobel NV, assieme a Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV e Akzo Nobel Functional Chemicals BV, BASF AG e UCB SA, ha partecipato all’infrazione dal 13 ottobre 1992 fino al 30 settembre 1998, ossia per un periodo di cinque anni e undici mesi.

    3.   Circostanze aggravanti

    Recidiva

    (15)

    All’epoca dell’infrazione, BASF aveva già formato oggetto di decisioni di divieto della Commissione per attività di cartello, più precisamente nelle decisioni 69/243/CEE (3) e 94/599/CE (4). Il fatto che BASF abbia ripetuto lo stesso tipo di comportamento, benché in un settore diverso da quelli per i quali le erano precedentemente state inflitte ammende, dimostra che le prime ammende non avevano indotto BASF a cambiare il suo comportamento. Ciò, per la Commissione, costituisce una circostanza aggravante, che giustifica un aumento del 50 % dell’importo di base dell’ammenda da infliggere a BASF. La percentuale del 50 % è quella normalmente utilizzata dalla Commissione in casi di recidiva.

    4.   Circostanze attenuanti

    Cessazione tempestiva dell’infrazione

    (16)

    BASF e UCB chiedono una riduzione per avere tempestivamente posto fine all’infrazione. Le infrazioni del cartello, per loro stessa natura, configurano violazioni antitrust molto gravi. I partecipanti a queste infrazioni, di norma, si rendono perfettamente conto di svolgere attività illegittime. Secondo la Commissione, in simili casi di comportamento deliberatamente illegittimo, il fatto che un’impresa ponga fine al suo comportamento prima di qualsiasi intervento della Commissione non merita particolari ricompense, salvo riconoscere che il periodo di infrazione dell’impresa in questione sarà più breve di quello che sarebbe altrimenti stato.

    Mancata attuazione

    (17)

    Akzo Nobel, BASF e UCB sostengono che l’infrazione o elementi della stessa non sono stati attuati, oppure sono stati attuati in maniera non integrale o priva di efficacia. Secondo la Commissione, agli accordi, per quanto concerne il mercato SEE, è stata data esecuzione, almeno da parte dei produttori europei. Infatti, sono stati attuati in particolare per quanto concerne gli elementi chiave dei prezzi e della ripartizione dei clienti in Europa e del controllo dei convertitori, anche se può darsi che tale esecuzione non sia riuscita interamente ad avere un impatto concreto sul mercato, dato il sussistere di una certa concorrenza su quel mercato. Nessuno dei tre produttori interessati ha fornito indicazioni di un eventuale desiderio o azione intrapresa per astenersi deliberatamente dall’eseguire gli accordi che avevano concluso rispetto al SEE durante il periodo in cui vi hanno aderito.

    Durata dell’indagine

    (18)

    BASF sostiene che dovrebbe esserle concessa una riduzione tenuto conto della lunga durata dell’indagine. La Commissione osserva che, in generale, non vi è nessun obbligo per la Commissione di ridurre l’ammenda a causa della durata dell’indagine. L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 indica i termini di prescrizione. In particolare, l’articolo in questione, al paragrafo 5, indica che la prescrizione opera al più tardi allo spirare del doppio del tempo previsto se la Commissione non ha erogato un’ammenda o una penalità entro tale termine. Tale periodo è lungi dall’essere spirato nel caso di specie.

    Situazione di crisi

    (19)

    BASF sostiene che dovrebbe esserle concessa una riduzione data la presunta situazione di crisi in cui si trovava il settore del cloruro di colina. La Commissione osserva che il fatto che un’impresa non realizzi utili in una determinata attività commerciale non la autorizza a concludere un accordo collusivo segreto con concorrenti ai danni dei clienti e di altri concorrenti. In generale, i cartelli rischiano di costituirsi non quando le imprese realizzano utili ingenti, bensì proprio quando un settore incontra difficoltà.

    Misure disciplinari e osservanza delle stesse

    (20)

    BASF sostiene che dovrebbe beneficiare di una riduzione per aver adottato misure disciplinari nei confronti dei dipendenti che avevano partecipato all’infrazione e per essersi attenuta ad un programma di osservanza delle stesse. Benché la Commissione si rallegri delle misure adottate dalle imprese per evitare in futuro violazioni di cartello, siffatte misure non possono cambiare la realtà dell’infrazione né la necessità di sanzionarla adeguatamente nella presente decisione.

    Collaborazione effettiva al di fuori della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996

    (21)

    UCB è stata la prima impresa ad informare volontariamente la Commissione del fatto che, oltre alle riunioni a livello globale, i produttori europei avevano tenuto una serie di riunioni tra di loro a livello europeo. Le prove fornite spontaneamente da UCB di tali riunioni hanno consentito alla Commissione di determinare la durata dell’infrazione in 5 anni e 11 mesi. Se la Commissione fosse rimasta unicamente a conoscenza degli accordi a livello globale, la durata dell’infrazione sarebbe stata di un anno e sei mesi. Per premiare UCB per le informazioni fornitele sulla maggiore durata dell’infrazione, la Commissione ritiene opportuno concedere ad UCB una riduzione per circostanze attenuanti pari al 25,8 % dell’importo di base. Tale riduzione corrisponde all’aumento del 40 % dell’importo di base per una durata dell’infrazione di cinque anni e undici mesi anziché di un anno e sei mesi.

    5.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996

    Notevole riduzione delle ammende («Sezione D»: riduzione dal 10 % al 50 %)

    (22)

    Akzo Nobel, BASF e UCB hanno tutte collaborato con la Commissione in diverse fasi dell’indagine, per poter beneficiare del trattamento favorevole di cui alla comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole che si applica nel presente procedimento (5).

    BASF

    (23)

    BASF è stata la terza società a presentare spontaneamente prove degli accordi globali. Quando BASF ha presentato le sue prove, la Commissione era già in possesso di prove riguardanti gli accordi di cui trattasi presentate da Chinook e da Bioproducts. A prescindere dal valore delle prove fornite da Chinook, le prove addotte da Bioproducts di per sé erano sufficienti per costituire prove decisive dell’esistenza del cartello ai sensi della sezione B della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996. Pertanto, quando BASF ha trasmesso le sue prove, non era la prima impresa a fornire alla Commissione prove decisive dell’esistenza del cartello. Di conseguenza, le sezioni B e C della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996 non si applicano a BASF né agli altri due produttori europei.

    (24)

    Quanto alla sostanza, si può affermare che le prove fornite da BASF, che si limitavano agli accordi globali, hanno concretamente contribuito all'accertamento dell’esistenza dell’infrazione ai sensi della sezione D della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996, che prevede eventuali riduzioni dal 10 % al 50 %. Ma il valore di tali prove resta alquanto limitato, tenuto conto delle ampie prove sugli accordi globali già in possesso della Commissione.

    (25)

    Dopo avere ricevuto la comunicazione degli addebiti, BASF ha informato la Commissione che non contestava sostanzialmente i fatti sui quali la Commissione basava gli addebiti, ad eccezione di alcune correzioni concrete che la Commissione ha accettato.

    (26)

    Tenuto conto dei diversi elementi di collaborazione citati, la Commissione ritiene che BASF abbia diritto a una riduzione del 20 % dell’ammenda che sarebbe altrimenti stata imposta.

    UCB

    (27)

    UCB ha spontaneamente informato la Commissione di nove riunioni di cartello svoltesi a livello europeo dal marzo 1994 all’ottobre 1998. Essa ha citato i partecipanti ed ha fornito una breve descrizione generale del contenuto di dette riunioni. Ha anche aggiunto relazioni fatte all’epoca delle prime due riunioni di cartello, svoltesi nel 1994. Quando UCB ha presentato le sue prove, la Commissione non era al corrente di riunioni a livello europeo. Complessivamente queste prove hanno costituito un contributo significativo concreto all’accertamento dell’infrazione, benché non sia stata fornita alcuna prova scritta risalente a quell’epoca per il periodo 1995-1998.

    (28)

    Dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, UCB ha informato la Commissione che sostanzialmente non contestava i fatti sui quali la Commissione basava gli addebiti ad eccezione di alcune correzioni concrete che la Commissione ha accettato. Tuttavia, nella stessa presentazione, UCB sosteneva che, pur avendo partecipato ad alcune riunioni a livello globale, non aveva mai partecipato a nessun accordo a livello globale. Nella decisione, la Commissione ha respinto tale affermazione in quanto infondata. Pertanto, dato che, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti di fatto, ha contestato un elemento essenziale dei fatti sui quali la Commissione basava le sue asserzioni, UCB non beneficia di alcuna riduzione per non aver contestato i fatti sui quali la Commissione basa le sue asserzioni.

    (29)

    Tenuto conto dei diversi elementi di collaborazione citati, la Commissione ritiene che UCB abbia diritto a una riduzione del 30 % dell’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta.

    Akzo Nobel

    (30)

    Nel gennaio 2002, Akzo Nobel ha spontaneamente fornito una relazione sugli accordi europei che descriveva dettagliatamente il contenuto degli accordi a livello europeo, incluse informazioni significative che UCB non aveva trasmesso. Tuttavia, ai fini della concessione della riduzione dell’ammenda, si dovrebbe tener conto del fatto che Akzo Nobel ha presentato tale relazione due anni e mezzo dopo che UCB aveva fornito le sue prove in merito a detti accordi.

    (31)

    Dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, Akzo Nobel ha informato la Commissione che sostanzialmente non contestava i fatti sui quali la Commissione basava le sue asserzioni ad eccezione di talune correzioni concrete che la Commissione ha accettato.

    (32)

    Tenuto conto dei diversi elementi di collaborazione citati, la Commissione ritiene che Akzo Nobel abbia diritto a una riduzione del 30 % dell’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta. Tale valutazione tiene conto, da un lato, del fatto che la relazione di Akzo Nobel sugli accordi europei è stata altrettanto importante per la Commissione delle informazioni e delle prove sugli accordi fornite precedentemente da UCB, pur arrivando due anni e mezzo dopo e, d’altro lato, del fatto che Akzo Nobel, contrariamente a UCB, non ha contestato i fatti su cui la Commissione basava le sue asserzioni. Di conseguenza, entrambe le imprese meritano la stessa percentuale di riduzione.

    6.   Decisione

    (33)

    Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato e, dal 1o gennaio 1994, l’articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate consistenti nella fissazione di prezzi, ripartizione del mercato e azioni concordate nei confronti di concorrenti nel settore del cloruro di colina nell’ambito SEE:

    a)

    Akzo Nobel NV, congiuntamente a Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV e Akzo Nobel Functional Chemicals BV, dal 13 ottobre 1992 al 30 settembre 1998;

    b)

    BASF AG, dal 13 ottobre 1992 al 30 settembre 1998;

    c)

    Bioproducts Incorporated, dal 13 ottobre 1992 al 14 aprile 1994;

    d)

    Chinook Group Limited Partnership, congiuntamente a Chinook Group Limited, dal 13 ottobre 1992 al 14 aprile 1994;

    e)

    DuCoa, LP, dal 13 ottobre 1992 al 14 aprile 1994;

    f)

    UCB SA, dal 13 ottobre 1992 al 30 settembre 1998.

    (34)

    Per tali infrazioni sono inflitte le seguenti ammende:

    a)

    ad Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV e Akzo Nobel Functional Chemicals BV, congiuntamente e disgiuntamente

    20,99 milioni di EUR;

    b)

    BASF AG

    34,97 milioni di EUR;

    c)

    UCB SA

    10,38 milioni di EUR.

    (35)

    Le imprese di cui al considerando 33 pongono immediatamente fine alle infrazioni, qualora non lo abbiano già fatto, e si astengono dal ripetere atti o comportamenti del genere accertati nella presente infrazione, nonché da qualsiasi atto o comportamento avente oggetto oppure effetto identico o analogo.


    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

    (2)  Cfr. articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio (GU L 319 del 29.11.1974, pag. 1) e articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003.

    (3)  GU L 195 del 7.8.1969, pag. 11.

    (4)  GU L 239 del 14.9.1994, pag. 14.

    (5)  Ai sensi del punto 28 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, dal 14 febbraio 2002, la comunicazione del 2002 sostituisce la comunicazione del 1996 per tutti i casi in cui nessuna impresa abbia contattato la Commissione al fine di beneficiare del trattamento favorevole previsto da tale comunicazione. Dato che, nella fattispecie, varie imprese hanno presentato domanda di trattamento favorevole alla Commissione prima del 14 febbraio 2002, si applica la comunicazione sul trattamento favorevole del 1996.


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