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Document 32005D0196

2005/196/CE: Decisione del Consiglio, del 21 febbraio 2005, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l’Ucraina

GU L 65 del 11.3.2005, p. 25–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 159M del 13.6.2006, p. 182–182 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/196/oj

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11.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2005

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l’Ucraina

(2005/196/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili con l’Ucraina.

(2)

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità.

(3)

In attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione, è opportuno applicare l’accordo a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2005, con riserva di trattamento reciproco,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l’Ucraina.

Articolo 2

Con riserva di trattamento reciproco, l’accordo in forma di scambio di lettere di cui all’articolo 1 è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2005, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 3

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), le misure di cui al paragrafo 6 dello scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000 (2), che consistono nel ripristinare il regime contingentale vigente nel 2000 qualora l’Ucraina non applichi le aliquote tariffarie di cui al paragrafo 1.5 dello scambio di lettere di cui all’articolo 1 della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)   GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

(2)   GU L 16 del 18.1.2001, pag. 3.


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e l’Ucraina, rappresentata dal governo dell’Ucraina, che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l’Ucraina del 1993

A.   Lettera del Consiglio dell’Unione europea

Egregio Signor …,

Mi pregio di fare riferimento all’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l’Ucraina del 1993, modificato da ultimo dall’accordo in forma di scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000 (in seguito denominato «l’accordo»).

1.   

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, l’accordo deve applicarsi fino al 31 dicembre 2004. La Comunità europea propone di prorogare la durata dell’accordo, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

1.1.

L’allegato I dell’accordo, in cui figurano l’elenco dei prodotti di cui all’articolo 1 dell’accordo, nonché la categoria e la descrizione delle merci per i prodotti tessili, è sostituito dall’allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio (1). Fatte salve le norme generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore meramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

1.2.

L’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, e il titolo III del protocollo A dell’accordo sono abrogati.

1.3.

La seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’accordo è sostituita dalla seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2005.»

1.4.

All’articolo 20, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

«Dopo questa data, l’applicazione di tutte le disposizioni del presente accordo è prorogata automaticamente per un altro anno fino al 31 dicembre 2006, a meno che una parte non notifichi all’altra, almeno sei mesi prima del 31 dicembre 2005, che è contraria a tale proroga.»

1.5.

Le aliquote tariffarie applicate dall’Ucraina alle esportazioni di prodotti CE dei capitoli da 50 a 63 del SA non superano quelle concordate nello scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000.

2.   

Qualora l’Ucraina diventasse membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell’accordo, gli accordi e le norme dell’OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all’OMC.

3.   

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche interne. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2005, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia accettare, Signor …, l’espressione della mia profonda stima.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Вчинено в м.

Image 1

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Європейське Спiвтовариство

Image 2

B.   Lettera del governo dell’Ucraina

Egregio Signor …,

Mi pregio di confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Egregio Signor,

Mi pregio di fare riferimento all’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l’Ucraina del 1993, modificato da ultimo dall’accordo in forma di scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000 (in seguito denominato «l’accordo»).

1.

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, l’accordo deve applicarsi fino al 31 dicembre 2004. La Comunità europea propone di prorogare la durata dell’accordo, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

1.1.

L’allegato I dell’accordo, in cui figurano l’elenco dei prodotti di cui all’articolo 1 dell’accordo, nonché la categoria e la descrizione delle merci per i prodotti tessili, è sostituito dall’allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio (2). Fatte salve le norme generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore meramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

1.2.

L’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, e il titolo III del protocollo A dell’accordo sono abrogati.

1.3.

La seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’accordo è sostituita dalla seguente:

“Esso si applica fino al 31 dicembre 2005”.

1.4.

All’articolo 20, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

“Dopo questa data, l’applicazione di tutte le disposizioni del presente accordo è prorogata automaticamente per un altro anno fino al 31 dicembre 2006, a meno che una parte non notifichi all’altra, almeno sei mesi prima del 31 dicembre 2005, che è contraria a tale proroga.”

1.5.

Le aliquote tariffarie applicate dall’Ucraina alle esportazioni di prodotti CE dei capitoli da 50 a 63 del SA non superano quelle concordate nello scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000.

2.

Qualora l’Ucraina diventasse membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell’accordo, gli accordi e le norme dell’OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all’OMC.

3.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche interne. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2005, fatta salva la necessaria reciprocità.»

Mi pregio di confermarLe che quanto precede è accettabile per il governo dell’Ucraina e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla sua proposta.

Voglia accettare, Signor …, l’espressione della mia profonda stima.

Вчинено в м.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 3

За Уряд України

Por el Gobierno de Ucrania

Za vládu Ukrajiny

For regeringen for Ukraine

Für die Regierung der Ukraine

Ukraina valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας

For the Government of Ukraine

Pour le gouvernement ukrainien

Per il governo dell’Ucraina

Ukrainas valdības vārdā

Ukrainos Vyriausybės vardu

Ukrajna kormánya részéről

Għall-Gvern ta’ l-Ukrajna

Voor de Regering van Oekraïne

W imieniu Rządu Ukrainy

Pelo Governo da Ucrânia

Za vládu Ukrajiny

Za Vlado Ukrajine

Ukrainan hallituksen puolesta

För Ukrainas regering

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(1)   GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

(2)   GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).


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