This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R2162
Commission Regulation (EC) No 2162/2004 of 16 December 2004 concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the export of barley issued in Regulation (EC) No 1757/2004
Regolamento (CE) n. 2162/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004
Regolamento (CE) n. 2162/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004
GU L 370 del 17.12.2004, p. 68–68
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/68 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2162/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2). |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
|
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 16 dicembre 2004 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).