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Document 32004R2147
Commission Regulation (EC) No 2147/2004 of 16 December 2004 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 2147/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 2147/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 370 del 17.12.2004, p. 19–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2147/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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7605 11 00 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 c) del capitolo 76 nonché dal testo dei codici NC 7605 e 7605 11 00. Il prodotto è escluso dalla voce 7602 poiché non rispetta le condizioni della nota 8 a) della sezione XV. Il grado di danneggiamento e di deformazione dei rulli di fili di alluminio non altera la natura del prodotto poiché delle ampie parti dei rulli corrispondono ancora alla definizione ripresa nella nota 1 c) del capitolo 76. |
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7605 11 00 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 c) del capitolo 76 nonché dal testo dei codici NC 7605, e 7605 11 00. La nota 8 a) della sezione XV non è applicabile poiché i rulli di fili di alluminio non sono definitivamente inutilizzabili come fili di alluminio e, pertanto, sono esclusi dalla voce 7602. Gran parte dei rulli corrispondono ancora alla definizione di «fili» di alluminio ripresa nella nota 1 c) del capitolo 76 e quindi il prodotto resta classificato nella sottovoce NC 7605 11 00. |
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8529 90 81 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) della sezione XVI, nonché dal testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 81. Il prodotto non può essere classificato come un prodotto non finito in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata poiché è dotato solo di cavi piatti a nastro. Il prodotto non può essere classificato nella voce 8473 come parte di un’unità di visualizzazione di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione né come parte di un pannello indicatore della voce 8531 in quanto non può essere utilizzato esclusivamente o principalmente con una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 o con un pannello indicatore della voce 8531. Considerate le sue dimensioni e caratteristiche, il prodotto è classificato nella voce 8529 come parte di un video monitor della voce 8528. |
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8528 21 90 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90. La classificazione nella voce 8471 è esclusa in quanto il prodotto non è del tipo esclusivamente o principalmente utilizzato in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione (vedi nota 5 B, punto a) del capitolo 84 e le note esplicative del Sistema armonizzato della voce 8471, parte I.D). Il prodotto non può essere classificato nella voce 8531 in quanto non ha la funzione di segnalazione visiva (vedi note esplicative del Sistema armonizzato della voce 8531, paragrafo D). Il prodotto in questione è un video monitor della voce 8528 poiché è progettato per riprodurre su schermo un’ampia gamma di segnali video. |
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8704 21 91 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8704, 8704 21 e 8704 21 91. Il veicolo non è costruito essenzialmente per tirare o spingere altri veicoli, macchine o carichi e, dunque, non rispetta le condizioni previste dalla nota 2 del capitolo 87. Esso non è principalmente costruito per il trasporto di persone. Il veicolo non è un autocarro detto «dumper» (si vedano le note esplicative del Sistema armonizzato della sottovoce 8704 10). Tenuto conto della sua costruzione (per esempio, un dispositivo idraulico di ribaltamento), il veicolo è progettato essenzialmente per il trasporto merci. |
A) |
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B) |
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C) |
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D) |
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(1) La fotografia ha carattere puramente indicativo.