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Document 32004R2147

Regolamento (CE) n. 2147/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 370 del 17.12.2004, p. 19–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2147/oj

17.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 370/19


REGOLAMENTO (CE) N. 2147/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2004

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

1.

Fili di alluminio non legato con un tenore in peso di alluminio del 99,5 %, un diametro compreso fra 9 e 14 mm ed una lunghezza per ciascun filo di 500-600 m, condizionati in rulli di circa 1,5 m di larghezza e con un peso di 1,5 tonnellate.

I rulli di fili di alluminio sono stati parzialmente danneggiati e deformati.

(Cfr. la fotografia A) (1)

7605 11 00

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 c) del capitolo 76 nonché dal testo dei codici NC 7605 e 7605 11 00.

Il prodotto è escluso dalla voce 7602 poiché non rispetta le condizioni della nota 8 a) della sezione XV.

Il grado di danneggiamento e di deformazione dei rulli di fili di alluminio non altera la natura del prodotto poiché delle ampie parti dei rulli corrispondono ancora alla definizione ripresa nella nota 1 c) del capitolo 76.

2.

Fili di alluminio non legato con un tenore in peso di alluminio del 99,5 %, un diametro compreso fra 9 e 14 mm ed una lunghezza per ciascun filo di 500-600 m, condizionati in rulli di circa 1,5 m di larghezza e con un peso di 1,5 tonnellate.

I rulli di fili di alluminio sono stati parzialmente danneggiati e deformati prima di essere tagliati su ciascun lato dell’apertura del rullo con una cesoia idraulica.

Il prodotto è costituito da un’ampia parte di fili di alluminio.

(Cfr. la fotografia B) (1)

7605 11 00

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 c) del capitolo 76 nonché dal testo dei codici NC 7605, e 7605 11 00.

La nota 8 a) della sezione XV non è applicabile poiché i rulli di fili di alluminio non sono definitivamente inutilizzabili come fili di alluminio e, pertanto, sono esclusi dalla voce 7602.

Gran parte dei rulli corrispondono ancora alla definizione di «fili» di alluminio ripresa nella nota 1 c) del capitolo 76 e quindi il prodotto resta classificato nella sottovoce NC 7605 11 00.

3.

Schermo al plasma, di 42 pollici, di formato 16:9, con una risoluzione di 852 × 480 pixel.

Il prodotto è costituito da un telaio in alluminio contenente una matrice attiva di cellule al plasma fra due lastre di vetro nonché da elettrodi di indirizzo e di visualizzazione.

Il prodotto è dotato di cavi piatti a nastro ma non contiene altri componenti elettronici (ad esempio un alimentatore o dispositivi di controllo), né interfacce di connessione con altri apparecchi.

Il prodotto è utilizzato come componente nella costruzione di video monitor.

(Cfr. la fotografia C) (1)

8529 90 81

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) della sezione XVI, nonché dal testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 81.

Il prodotto non può essere classificato come un prodotto non finito in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata poiché è dotato solo di cavi piatti a nastro.

Il prodotto non può essere classificato nella voce 8473 come parte di un’unità di visualizzazione di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione né come parte di un pannello indicatore della voce 8531 in quanto non può essere utilizzato esclusivamente o principalmente con una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 o con un pannello indicatore della voce 8531.

Considerate le sue dimensioni e caratteristiche, il prodotto è classificato nella voce 8529 come parte di un video monitor della voce 8528.

4.

Schermo al plasma, di 42 pollici, di formato 16:9, con una risoluzione di 1 024 × 768 pixel.

Il prodotto è dotato di una carta di estensione e delle seguenti interfacce:

un’entrata RGB

un’interfaccia seriale RS-232C

un’entrata audio

un alloggiamento per installare una seconda scheda di estensione.

L’alloggiamento per la seconda interfaccia permette la connessione con diverse carte opzionali di estensione con un’ampia gamma di sorgenti di entrata, ad esempio, un segnale video composito, S-video e delle componenti di segnali video.

8528 21 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90.

La classificazione nella voce 8471 è esclusa in quanto il prodotto non è del tipo esclusivamente o principalmente utilizzato in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione (vedi nota 5 B, punto a) del capitolo 84 e le note esplicative del Sistema armonizzato della voce 8471, parte I.D).

Il prodotto non può essere classificato nella voce 8531 in quanto non ha la funzione di segnalazione visiva (vedi note esplicative del Sistema armonizzato della voce 8531, paragrafo D).

Il prodotto in questione è un video monitor della voce 8528 poiché è progettato per riprodurre su schermo un’ampia gamma di segnali video.

5.

Veicolo nuovo a quattro ruote azionato da un motore a pistone con accensione per compressione di 954 cm3, con un peso a pieno carico di circa 1 800 kg (peso del veicolo di 720 kg ed una capacità di carico di 1 080 kg) e di dimensioni di circa 2,9 m (lunghezza) × 1,6 m (larghezza).

Il veicolo è dotato di due sedili, uno dei quali è riservato al conducente.

Dietro i sedili è situato un vano di dimensioni di circa 1,2 m (lunghezza) x 1,4 m (larghezza) dotato di un dispositivo idraulico di ribaltamento. Questo vano è predisposto per accogliere un cassone, degli apparecchi meccanici o dei dispositivi simili.

Il vano riservato alle persone è inferiore a quello situato posteriormente.

Il veicolo è presentato senza cassone né altri accessori.

(Cfr. la fotografia D) (1)

8704 21 91

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8704, 8704 21 e 8704 21 91.

Il veicolo non è costruito essenzialmente per tirare o spingere altri veicoli, macchine o carichi e, dunque, non rispetta le condizioni previste dalla nota 2 del capitolo 87.

Esso non è principalmente costruito per il trasporto di persone.

Il veicolo non è un autocarro detto «dumper» (si vedano le note esplicative del Sistema armonizzato della sottovoce 8704 10).

Tenuto conto della sua costruzione (per esempio, un dispositivo idraulico di ribaltamento), il veicolo è progettato essenzialmente per il trasporto merci.

A)

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B)

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C)

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D)

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(1)  La fotografia ha carattere puramente indicativo.


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