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Document 32004R1842

Regolamento (CE) n. 1842/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, che autorizza la coesistenza della denominazione «Munster o Munster-Géromé» registrata come denominazione d’origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e della denominazione non registrata Münster Käse che designa una località in Germania

GU L 322 del 23.10.2004, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 306M del 15.11.2008, p. 8–9 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1842/oj

23.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1842/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

che autorizza la coesistenza della denominazione «Munster o Munster-Géromé» registrata come denominazione d’origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e della denominazione non registrata Münster Käse che designa una località in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2) ha registrato la denominazione «Munster o Munster-Géromé» come denominazione di origine protetta. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Germania ha dovuto sospendere l’uso della denominazione non registrata «Münster Käse» entro il 21 giugno 2001.

(2)

L’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio (3), prevede la coesistenza di una denominazione registrata e di una denominazione identica non registrata a condizioni molto rigorose e per un periodo di tempo limitato.

(3)

In data 1o ottobre 2003 la Commissione ha ricevuto una richiesta dall’amministrazione tedesca intesa a consentire la coesistenza per quindici anni della denominazione registrata «Munster o Munster-Géromé» (DOP) e della denominazione non registrata «Münster Käse».

(4)

Münster è una città tedesca e la denominazione «Münster Käse» è contemplata dalla legislazione nazionale tedesca dal 1934 e risulta che la denominazione sia stata legalmente utilizzata, sulla base di prassi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti l'entrata in vigore, il 26 luglio 1993, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(5)

Il formaggio denominato «Münster Käse» è commercializzato dal 1951 in conformità della legislazione tedesca relativa alle qualità dei formaggi. Pertanto, il formaggio venduto con la denominazione non registrata di «Münster Käse» non ha potuto sfruttare la reputazione della denominazione di origine «Munster o Munster-Géromé», registrata in Francia nel 1969 e successivamente nel 1996 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(6)

Per evitare che il pubblico sia indotto in errore sull’origine effettiva del formaggio, l’etichetta del formaggio «Münster Käse» indica come paese di origine la Germania, come convenuto nel 1973 tra la Germania e la Francia. Tale obbligo relativo all’etichettatura è ancora vigente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Non si hanno informazioni indicanti che il pubblico sia stato o possa essere stato indotto in errore riguardo alla vera origine del formaggio «Münster Käse».

(7)

Le autorità tedesche hanno sollevato il problema relativo alla denominazione identica, tra l’altro, con lettera alla Commissione del 6 marzo 1996, ossia prima della registrazione della denominazione «Munster o Munster-Géromé» (DOP) con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 21 giugno 1996.

(8)

Pertanto, la coesistenza della denominazione francese registrata «Munster o Munster-Géromé» (DOP) e della denominazione non registrata «Münster Käse», che designa una località in Germania, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La denominazione «Münster Käse» è autorizzata a coesistere con la denominazione «Munster o Munster-Géromé» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

2.   Il periodo di coesistenza scade quindici anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, trascorso il quale la denominazione non registrata non può continuare ad essere utilizzata.

3.   Sull’etichetta del formaggio recante la denominazione «Münster Käse» deve essere indicato in modo chiaro e visibile che il paese di origine è la Germania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1345/2004 (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 14).

(3)  GU L 99 del 17.4.2003, pag. 1.


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