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Document 32004R1820

    Regolamento (CE) n. 1820/2004 della Commissione, del 20 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2208/2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

    GU L 320 del 21.10.2004, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 9.12.2008, p. 40–40 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1820/oj

    21.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 320/14


    REGOLAMENTO (CE) N. 1820/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 20 ottobre 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 2208/2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2208/2002 della Commissione (2) prevede la pubblicazione di un invito a presentare proposte per garantire la più ampia pubblicità alle possibilità di sovvenzione offerte dal regolamento (CE) n. 814/2000 e la selezione delle azioni migliori. L’invito è pubblicato entro il 31 luglio di ogni anno. Per ragioni di buona gestione amministrativa, legate in particolare all’acquisizione del diritto a godere del regime previsto dal regolamento (CE) n. 814/2000 da parte dei cittadini dei nuovi Stati membri, occorre prorogare di tre mesi tale data.

    (2)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2208/2002.

    (3)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2208/2002, la data «31 luglio» è sostituita dalla data «31 ottobre».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.

    (2)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 21.


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