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Document 32004R1820
Commission Regulation (EC) No 1820/2004 of 20 October 2004 amending Regulation (EC) No 2208/2002 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 814/2000 on information measures relating to the common agricultural policy
Regolamento (CE) n. 1820/2004 della Commissione, del 20 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2208/2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune
Regolamento (CE) n. 1820/2004 della Commissione, del 20 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2208/2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune
GU L 320 del 21.10.2004, p. 14–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 40–40
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014
21.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1820/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2208/2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2208/2002 della Commissione (2) prevede la pubblicazione di un invito a presentare proposte per garantire la più ampia pubblicità alle possibilità di sovvenzione offerte dal regolamento (CE) n. 814/2000 e la selezione delle azioni migliori. L’invito è pubblicato entro il 31 luglio di ogni anno. Per ragioni di buona gestione amministrativa, legate in particolare all’acquisizione del diritto a godere del regime previsto dal regolamento (CE) n. 814/2000 da parte dei cittadini dei nuovi Stati membri, occorre prorogare di tre mesi tale data. |
(2) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2208/2002. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2208/2002, la data «31 luglio» è sostituita dalla data «31 ottobre».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.
(2) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 21.