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Document 32004R1389

Regolamento (CE) n. 1389/2004 della Commissione, del 30 luglio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo

GU L 255 del 31.7.2004, pp. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 9.12.2008, pp. 2–2 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1389/oj

31.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1389/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 80, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione (2), il termine previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1493/1999 per derogare al paragrafo 2 del medesimo articolo è stato prorogato al 31 luglio 2004. Al fine di risolvere gli ultimi problemi di ordine pratico, è opportuno prorogare nuovamente tale termine. In effetti, l’applicazione delle varie disposizioni relative alla concessione della deroga comporta notevoli e complessi oneri amministrativi, in particolare per quanto riguarda i controlli e le sanzioni. Per consentire il corretto adempimento di detti oneri amministrativi occorre pertanto prorogare definitivamente il termine suddetto al 31 luglio 2005.

(2)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1227/2000.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000, il testo del paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis.   Il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è prorogato al 31 luglio 2005.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1841/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 58).


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