This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R0833
Commission Regulation (EC) No 833/2004 of 26 March 2004 amending Commission Regulation (EC) No 449/2000 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of malleable cast iron tube or pipe fittings originating in Brazil, the Czech Republic, Japan, the People's Republic of China, the Republic of Korea and Thailand and accepting an undertaking offered by an exporting producer in the Czech Republic
Regolamento (CE) n. 833/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che accetta l'impegno proposto da un produttore esportatore della Repubblica ceca
Regolamento (CE) n. 833/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che accetta l'impegno proposto da un produttore esportatore della Repubblica ceca
GU L 127 del 29.4.2004, p. 37–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/08/2000
Regolamento (CE) n. 833/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che accetta l'impegno proposto da un produttore esportatore della Repubblica ceca
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0037 - 0039
Regolamento (CE) n. 833/2004 della Commissione del 26 marzo 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che accetta l'impegno proposto da un produttore esportatore della Repubblica ceca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 8 e 9, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO (1) Il 29 maggio 1999 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'apertura di un procedimento antidumping(2) relativo alle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile (il "prodotto in esame") originari del Brasile, della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Iugoslavia, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia. (2) Il procedimento ha portato all'istituzione, nel febbraio 2000 con il regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione(3), di dazi antidumping provvisori nei confronti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia volti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. (3) Con lo stesso regolamento, la Commissione ha accettato l'impegno offerto da un produttore esportatore della Repubblica ceca, la Moravske Zelezárny a.s. (Moravske). Alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 449/2000, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie della società in questione sono state esentate dai dazi antidumping provvisori di cui sopra, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento stesso. (4) Successivamente, con il regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio(4), sono stati istituiti dazi definitivi nei confronti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia. Fatte salve le condizioni in esso stabilite, anche tale regolamento concedeva alle merci fabbricate ed esportate nella Comunità dalla Moravske un'esenzione dai dazi antidumping definitivi, in considerazione del fatto che un impegno di questa società era già stato accettato nella fase provvisoria del procedimento. B. VIOLAZIONI DELL'IMPEGNO 1. Obblighi della società di cui è stato accettato l'impegno (5) L'impegno offerto nel presente caso impone alla società interessata, tra l'altro, di esportare il prodotto in esame nella Comunità a prezzi non inferiori a determinati livelli minimi (minimum import price levels = MIP) specificati nell'impegno stesso. La società si impegna anche a non eludere l'impegno mediante accordi di compensazione con un'altra parte tali da far sì che il prezzo netto pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità sia inferiore ai MIP. (6) Inoltre, per consentire un efficace controllo dell'impegno, la Moravske è tenuta ad inviare alla Commissione europea relazioni trimestrali su tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità europea. Tali relazioni devono riportare i dettagli di tutte le fatture emesse durante il periodo interessato per le vendite effettuate nel quadro dell'impegno e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping. I dati forniti in queste relazioni sulle vendite devono essere completi ed esatti. (7) Affinché la conformità con l'impegno fosse garantita, la Moravske ha anche acconsentito che presso i propri stabilimenti potessero essere effettuati sopralluoghi volti a verificare l'accuratezza e la veridicità dei dati forniti nelle relazioni trimestrali. Su queste premesse, nel settembre 2003 è stato effettuato un sopralluogo di verifica presso la sede della Moravske nella Repubblica ceca. 2. Risultati del sopralluogo di verifica (8) Durante il sopralluogo presso la Moravske, dalle fatture di esportazione e dalle relazioni sulle vendite interessate dall'impegno, è emerso che le vendite di determinati tipi del prodotto in esame ad un particolare acquirente della Comunità sarebbero state effettuate a prezzi conformi ai MIP, mentre le vendite di prodotti non soggetti alle misure antidumping allo stesso acquirente sarebbero state effettuate a livelli di prezzo notevolmente inferiori ai prezzi medi di vendita praticati dalla Moravske per questi altri prodotti venduti ad altri acquirenti della Comunità. Le merci interessate dall'impegno erano successivamente state rivendute dall'acquirente della Comunità ad una seconda società in un altro Stato membro. (9) Durante il sopralluogo è stato asserito che il livello dei MIP non avrebbe consentito alla Moravske di essere competitiva per alcuni modelli di accessori nel secondo Stato membro. La Moravske ha ammesso l'esistenza di un sistema di compensazione incrociata tra prodotti inclusi nell'impegno e prodotti esclusi dal campo di applicazione delle misure antidumping, che consentiva alla Moravske di vendere questi modelli a prezzi netti (cioè compensati) inferiori ai MIP. Le vendite della Moravske così effettuate non erano pertanto conformi ai termini dell'impegno. (10) Dopo essere stata avvisata del sopralluogo, la società aveva controllato le relazioni trimestrali sulle vendite interessate dall'impegno già presentate alla Commissione. Appena prima del sopralluogo, la società ha informato la Commissione di aver rilevato che sedici fatture riguardanti vendite effettuate alla Comunità nei termini dell'impegno erano state omesse dalle relazioni trimestrali sulle vendite. L'errore era stato attribuito al programma informatico di contabilità della società. Inoltre, sulla base di informazioni ricevute da un'autorità doganale comunitaria, nel corso del sopralluogo la Commissione ha rilevato che un'altra fattura relativa a vendite nella Comunità non era stata inclusa nella relativa relazione trimestrale delle vendite interessate dall'impegno. È stato stabilito che la fattura in questione era stata omessa a causa dell'inserimento per quella fattura di un codice di paese destinatario inesatto nel sistema contabile della società. (11) Benché nessuna delle diciassette fatture mancanti riguardasse operazioni di vendita a società con cui la Moravske aveva accordi di compensazione e benché tali vendite fossero apparentemente conformi ai MIP, restava il fatto che il sistema contabile della società non era riuscito a selezionare correttamente le fatture da inserire nelle relazioni relative all'impegno. La società non aveva quindi ottemperato all'obbligo di presentare relazioni complete su tutte le sue vendite. 3. Violazioni dell'impegno (12) Si è ritenuto che il sistema di compensazioni individuato violasse l'impegno. Anche la mancata indicazione di tutte le operazioni di vendita alla Comunità è stata ritenuta una violazione dell'impegno. La società è stata pertanto informata per iscritto dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva ritirare l'accettazione dell'impegno e raccomandare l'imposizione dei dazi antidumping definitivi. (13) Entro i termini stabiliti, la società ha inviato osservazioni scritte e ha chiesto e ottenuto un'audizione. (14) Nel quadro di questa procedura amministrativa, la società ha anche chiesto una copia della relazione interna dei servizi della Commissione sul sopralluogo di verifica, affermando di non poter adeguatamente difendere i propri interessi senza disporre di tale documento. Tuttavia, conformemente a quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 20 del regolamento 384/96, la società è stata informata per iscritto di tutti i fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva adottare la presente decisione e le è stata data un'adeguata possibilità di presentare le proprie osservazioni su tali fatti e considerazioni prima dell'adozione della presente decisione. La società ha ricevuto dunque tutte le informazioni necessarie a consentirle di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. La richiesta non è stata pertanto accolta. Una richiesta di accesso alla relazione sul sopralluogo, presentata i sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(5), è attualmente trattata come previsto da detto regolamento. (15) Riguardo al sistema di compensazioni, è stato affermato che l'entità delle compensazioni concesse all'acquirente in questione nel 2002 era trascurabile rispetto al totale delle esportazioni di tutti i prodotti della società nella Comunità e che quindi non vi era stata una violazione rilevante. È stato inoltre affermato che il ritiro dell'accettazione dell'impegno a seguito di questo sistema di compensazioni era sproporzionato all'azione della società. (16) L'argomentazione relativa alla rilevanza non può essere accettata, dal momento che la finalità dichiarata del sistema di compensazioni era di consentire alla Moravske di vendere i propri prodotti in un determinato Stato membro a prezzi inferiori ai MIP, cioè a livelli di prezzo pregiudizievoli. Inoltre una violazione di questo tipo, anche quando riguardi un solo acquirente in un solo Stato membro (o anche un'unica operazione di vendita), interrompe chiaramente quella relazione di fiducia che è in origine alla base dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione europea. (17) Sempre rispetto alla rilevanza e alla proporzionalità, occorre anche ricordare che la giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha confermato che qualsiasi violazione di un impegno è sufficiente per consentire alla Commissione di revocare la sua accettazione dell'impegno(6). (18) Per quanto attiene alle fatture mancanti nelle relazioni alla Commissione sulle vendite, la Moravske ha citato un'altro caso antidumping in cui l'accettazione dell'impegno di una società norvegese era stata ritirata per il mancato rispetto dei termini previsti(7). La società norvegese in questione aveva successivamente chiesto e ottenuto un riesame provvisorio parziale delle misure antidumping/compensative ad essa applicabili. A seguito di una nuova inchiesta dei servizi della Commissione, un nuovo impegno della società in questione era stato accettato circa tre anni dopo il ritiro dell'accettazione dell'impegno originario. (19) A tale proposito la Moravske ha sottolineato che uno dei motivi per cui il nuovo impegno della società norvegese era stato accettato era connesso al miglioramento del suo sistema contabile. La Moravske si è dichiarata anch'essa disposta a migliorare il proprio sistema contabile così da scongiurare nuove eventuali omissioni di fatture e ha chiesto di poter quindi usufruire del medesimo "beneficio" concesso all'esportatore norvegese. (20) In risposta a tale osservazione, occorre in primo luogo chiarire che i due casi non sono uguali. L'accettazione dell'impegno della società norvegese era stata ritirata a causa di una violazione e solo diversi anni più tardi, e dopo che un'inchiesta aveva determinato che nel frattempo le circostanze erano cambiate, è stato accettato un altro impegno da parte di questa società. Si era inoltre tenuto conto di diversi elementi che avevano indotto la Commissione a ritenere che la medesima violazione non si sarebbe più verificata (i miglioramenti del sistema contabile della società norvegese rappresentavano solo un aspetto della valutazione globale). (21) Riguardando la violazione di un impegno attualmente in vigore, la situazione della Moravske è quindi diversa da quella citata. Su ciò che la società farebbe in futuro, qualora la Commissione evitasse di ritirare l'accettazione dell'impegno, è possibile formulare solo ipotesi che non possono essere considerate elementi sufficienti a bloccare la procedura amministrativa in corso. (22) La Moravske ha inoltre osservato che due delle società che avevano presentato la denuncia che aveva condotto alle misure antidumping in vigore avevano spostato la produzione del prodotto in esame al di fuori della Comunità. La società sosteneva dunque che le misure non fossero più necessarie, dal momento che non esisteva un'industria comunitaria da difendere, e che non fosse nell'interesse della Comunità imporre nuovamente un dazio antidumping sulle importazioni della Moravske. (23) A tale proposito, la Commissione ha contattato le società che nel procedimento costituivano l'industria comunitaria, le quali hanno confermato che non si era verificato un significativo trasferimento della produzione del prodotto in esame al di fuori della Comunità. Anche qualora le affermazioni relative al trasferimento della produzione fossero risultate esatte, sarebbe comunque rimasto il fatto che la Moravske ha violato il suo impegno e che quindi l'accettazione dell'impegno stesso può essere ritirata immediatamente. C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 449/2000 DELLA COMMISSIONE (24) Alla luce di quanto sopra, occorre sopprimere l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione che accetta l'impegno della Moravske Zelezárny a.s. e rinumerare opportunamente gli articoli 3 e 4 del regolamento stesso, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È ritirata l'accettazione dell'impegno proposto dalla Moravske Zelezárny a.s.. Articolo 2 1. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione è soppresso. 2. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione è rinumerato "Articolo 2". 3. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione è rinumerato "Articolo 3". Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2004. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2) GU C 151 del 29.5.1999, pag. 21. (3) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 3. (4) GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8. (5) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. (6) Tribunale di primo grado, Sentenza del 30 marzo 2000, Causa T-51/96, Miwon Co. Ltd contro Consiglio. (7) Salmoni dell'atlantico d'allevamento originari della Norvegia. Regolamento (CE) n. 322/2002 del Consiglio, GU L 51 del 22.2.2002, pag. 1.