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Document 32004R0770

    Regolamento (CE) n. 770/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

    GU L 123 del 27.4.2004, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrog. impl. da 32010R1236

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/770/oj

    32004R0770

    Regolamento (CE) n. 770/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

    Gazzetta ufficiale n. L 123 del 27/04/2004 pag. 0004 - 0006


    Regolamento (CE) n. 770/2004 del Consiglio

    del 21 aprile 2004

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale(2), stabilisce i principi e le condizioni generali per l'applicazione del regime di controllo e di coercizione applicabile ai pescherecci che operano nelle zone situate al di là dei limiti della giurisdizione nazionale nella zona della convenzione sulla commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) (in seguito denominato: il "regime").

    (2) La NEAFC ha adottato una raccomandazione volta a modificare il regime con l'aggiunta dell'eglefino come risorsa regolamentata nonché alcune raccomandazioni, nel novembre 2002, relative a modifiche del regime con riguardo ai trasbordi e alle operazioni di pesca in comune.

    (3) A norma della convenzione NEAFC, tali raccomandazioni sono divenute vincolanti per le parti contraenti e la Comunità dovrebbe pertanto applicarle.

    (4) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2791/1999 prevede che alcuni suoi articoli restino in vigore su una base ad hoc fino al 31 dicembre 2002 e che la Commissione si impegni a presentare, entro il 30 settembre 2002, proposte relative a un regime definitivo.

    (5) In attesa di una proposta intesa a stabilire un regime definitivo, è opportuno prorogare sino al 31 dicembre 2005 l'applicazione su una base ad hoc dell'articolo 6, paragrafo 3, e degli articoli 8, 10 e 11.

    (6) Onde garantire la continuità con le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, è necessario che l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e degli articoli 8, 10 e 11 decorra immediatamente dopo tale data.

    (7) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2791/1999,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2791/1999 è modificato come segue:

    1) All'articolo 2, sono inseriti i punti seguenti:

    "11) 'peschereccio': qualsiasi imbarcazione attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi, incluse le navi officina e le imbarcazioni impegnate nel trasbordo;

    12) 'trasbordo': il trasferimento da un peschereccio ad un altro di qualsiasi quantitativo di pesci, molluschi, crostacei e/o prodotti della pesca detenuti a bordo;

    13) 'operazione di pesca in comune': qualsiasi operazione effettuata da due o più navi tramite la quale le catture sono trasferite dagli attrezzi di pesca dell'una verso l'altra."

    2) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Solamente i pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera sono autorizzati, secondo le condizioni specificate nel permesso, a pescare, a tenere a bordo, a sottoporre a operazioni di trasbordo o di pesca in comune e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione."

    3) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:"In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare dal tenere un giornale di bordo un peschereccio comunitario impegnato in operazioni di trasbordo che carica a bordo quantitativi di pesce. I pescherecci che beneficiano di tale deroga registrano in un registro di produzione o in un piano di stivaggio:

    a) data e ora (UTC) di trasmissione di un resoconto;

    b) in caso di trasmissione via radio, nome della stazione radio che ha trasmesso il resoconto;

    c) data e ora (UTC) dell'operazione di trasbordo;

    d) luogo (longitudine/latitudine) dell'operazione di trasbordo;

    e) quantitativi caricati per ogni specie;

    f) nome e indicativo internazionale di chiamata del peschereccio da cui la cattura è stata scaricata."

    4) All'articolo 6, paragrafo 1, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

    "c) i quantitativi presenti a bordo all'uscita dalla zona di regolamentazione. I resoconti sono trasmessi al massimo otto ore e almeno sei ore prima di ogni uscita dalla zona di regolamentazione. Essi indicano, se del caso, il numero di giorni di pesca e le catture realizzate nella zona di regolamentazione, a decorrere dal primo giorno di attività o dall'ultimo resoconto delle catture;

    d) i quantitativi caricati e scaricati per ogni trasbordo di pesce e le catture prese a bordo nel corso di operazioni di pesca in comune durante il periodo in cui la nave resta nella zona di regolamentazione. I resoconti sono trasmessi entro le 24 ore successive alla fine dell'operazione di trasbordo o di pesca in comune."

    5) All'articolo 9 è aggiunto il comma seguente:"Il comandante di un peschereccio comunitario impegnato in operazioni di trasbordo che carica a bordo quantitativi di pesce non può esercitare altre attività di pesca, incluse le operazioni di pesca in comune, nel corso della stessa bordata."

    6) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 24

    Trasbordo e operazioni di pesca in comune

    Il comandante di un peschereccio comunitario non può effettuare operazioni di trasbordo o di pesca in comune con navi di parti non contraenti."

    7) All'articolo 30, la data "31 dicembre 2002" è sempre sostituita dalla data "31 dicembre 2005" e la data "30 settembre 2002" è sostituita dalla data "30 settembre 2004".

    8) L'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1, paragrafo 7, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. Walsh

    (1) Parere reso il 10 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 215/2001 (GU L 31 del 2.2.2001, pag. 1).

    ALLEGATO

    "ALLEGATO

    RISORSE REGOLAMENTATE

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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