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Document 32004R0658

    Regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.)

    GU L 104 del 8.4.2004, p. 67–94 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/658/oj

    32004R0658

    Regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.)

    Gazzetta ufficiale n. L 104 del 08/04/2004 pag. 0067 - 0094


    Regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione

    del 7 aprile 2004

    che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000(2), in particolare gli articoli 7 e 16,

    visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003(4), in particolare gli articoli 6 e 15,

    previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e, parimenti, dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 519/94,

    considerando quanto segue:

    1. PROCEDURA

    (1) Il 20 giugno 2003 il governo spagnolo ha informato la Commissione che l'andamento delle importazioni di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) richiedeva apparentemente l'imposizione di misure di salvaguardia a norma dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94. Il governo in questione ha presentato informazioni complete degli elementi di prova a sua disposizione, determinati sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94, e ha chiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia ai sensi di detti strumenti.

    (2) La Spagna affermava che le importazioni del prodotto in esame nella Comunità europea avevano registrato negli ultimi tempi un rapido e significativo incremento, sia in termini assoluti che relativamente alla produzione e al consumo comunitari. Il governo spagnolo sosteneva inoltre che l'aumento del volume delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità europea aveva avuto un impatto negativo sul livello dei prezzi nella Comunità, come pure sulla quota di mercato detenuta e sui quantitativi venduti dai produttori comunitari, con un conseguente grave pregiudizio per questi ultimi. Insisteva quindi perché le summenzionate misure di salvaguardia venissero adottate con urgenza da parte della Comunità.

    (3) La Commissione aveva informato tutti gli Stati membri della situazione e aveva chiesto il parere del comitato consultivo in merito alle modalità e alle condizioni d'importazione, all'andamento delle importazioni e all'esistenza o alla minaccia di un grave pregiudizio, nonché in merito ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerneva i prodotti comunitari in questione.

    (4) L'11 luglio 2003 la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari dei prodotti simili al prodotto importato o in diretta concorrenza con esso.

    (5) A seguito delle conclusioni dell'inchiesta preliminare, con il regolamento (CE) n. 1964/2003, del 7 novembre 2003(5), la Commissione ha istituito misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.).

    (6) La Commissione ha seguitato a condurre un'inchiesta approfondita in merito al prodotto in esame e ne ha ufficialmente informato i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, come pure le loro associazioni rappresentative, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari.

    (7) Alcuni produttori esportatori, come pure alcuni produttori e importatori nella Comunità, hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che hanno fatto domanda entro il termine stabilito, dichiarando che l'esito del procedimento poteva avere ripercussioni su di esse e che avevano motivi particolari per chiedere di essere sentite, hanno ottenuto un'audizione. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti sono state prese in esame e se ne è tenuto conto nell'elaborare le conclusioni definitive. La Commissione ha sollecitato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione definitiva.

    2. CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA

    2.1. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE O DIRETTAMENTE CONCORRENZIALE

    2.1.1. Prodotto in esame

    (8) I prodotti a proposito dei quali la Commissione è stata informata che l'andamento delle importazioni richiedeva apparentemente l'imposizione di misure di salvaguardia sono alcuni tipi di mandarini preparati o conservati, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi, senza alcole aggiunto e con aggiunta di zuccheri (di seguito: "il prodotto in esame").

    (9) Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75. Detti codici NC corrispondono al prodotto in esame, rispettivamente, in imballaggio immediato di contenuto netto superiore a 1 kg e in imballaggio immediato di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg.

    (10) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame si ottiene mediante pelatura e riduzione in segmenti (spicchi) di alcune varietà di piccoli agrumi (principalmente satsuma) che vengono poi immersi in una soluzione di sciroppo di zucchero (in percentuale compresa tra il 14 % e il 16 %). Le operazioni di pelatura e di segmentazione possono essere effettuate manualmente o con le macchine.

    (11) Il prodotto in esame viene confezionato in imballaggi di peso diverso per rispondere alla domanda tanto del mercato dei beni di consumo come dell'industria della ristorazione e di quella alimentare. Il mercato dei beni di consumo è dominato in larga misura dalle confezioni di prodotto aventi un peso netto di 312 g/(175 g sgocciolato), benché la quota di vendite delle confezioni da 850 g in peso netto/(480 g sgocciolato) sia in aumento. Formati più grandi, in particolare le confezioni da 2,65 kg peso netto/(1500 g sgocciolato) e da 3,1 kg peso netto/(1700 g sgocciolato), sono utilizzati nei settori alimentare e della ristorazione. Il formato da 2,65 kg risulta essere il più venduto.

    (12) Satsuma, clementine e altri piccoli agrumi sono comunemente noti sotto la denominazione collettiva di "mandarini". La maggior parte di queste diverse varietà di frutti possono essere utilizzate come prodotto fresco o per la produzione di succhi o conserve. Si tratta di varietà simili, tanto è vero che i mandarini freschi (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi sono tutti classificabili in un unico codice NC a sei cifre ( 0805 20 ).

    (13) Alcuni produttori esportatori hanno affermato che non soltanto le conserve di mandarini, ma tutte le conserve di frutta dovrebbero essere considerate un unico prodotto in esame importato.

    (14) La Commissione ha respinto questa affermazione, ribadendo che esiste una differenza tra le conserve di mandarini e gli altri tipi di conserve di frutta. Questi ultimi sono confezionati con frutta fresca i cui codici a sei cifre nella nomenclatura combinata sono diversi rispetto a quello in cui sono classificabili i mandarini freschi (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi. Se è vero infatti che le conserve di mandarini e le altre conserve di frutta sono classificabili nel codice SA (sistema armonizzato) 2008, questo vale anche per prodotti assai diversi tra di loro. La classificazione di un prodotto nel codice SA 2008 non è pertanto considerata, di per sé, un fattore di rilievo. Benché i vari tipi di conserva di frutta (sia di un'unica varietà di frutto che di un misto di diverse varietà) presentino alcune caratteristiche comuni (ad esempio una lunga durata di conservazione, la conservazione in sciroppo di zucchero o in succo di frutta), hanno tutti sapore, consistenza della polpa, forma, dimensioni e colore differenti tra loro, e non sono quindi prodotti facilmente sostituibili con le conserve di mandarini. Essi presentano inoltre un diverso contenuto in vitamine e minerali, nonché proprietà diverse dal punto di vista dietetico. Sebbene si tratti pur sempre di prodotti alimentari, anche le principali utilizzazioni finali sono diverse rispetto a quelle delle conserve di mandarini. Infine, il processo produttivo per ciascuno di questi prodotti è diverso, a seconda che il frutto in questione debba essere o no essiccato, sbucciato, tagliato a pezzi, affettato o ridotto in spicchi.

    (15) Un'altra argomentazione avanzata era che la frutta preparata e conservata e la frutta fresca rappresenterebbero un unico prodotto in esame importato. Anche questa affermazione è stata respinta. La frutta preparata e conservata rientra in una diversa classificazione tariffaria (con un codice a quattro cifre) rispetto alla frutta fresca. La frutta fresca non viene sottoposta ad alcuna trasformazione e ha una durata di conservazione limitata. Viene generalmente lavata, sbucciata, snocciolata, affettata, tagliata a pezzi o sottoposta ad altra trasformazione dallo stesso utilizzatore finale, e si ritiene solitamente che presenti caratteristiche diverse quanto a sapore, consistenza della polpa ecc. e un'utilizzazione finale diversa rispetto alla frutta preparata e conservata.

    (16) Sebbene il prodotto in esame possa essere fabbricato a partire da un certo numero di varietà distinguibili di piccoli agrumi, si presenti in diverse qualità e venga confezionato in imballaggi immediati di varie dimensioni, dall'inchiesta della Commissione emerge che tutti questi prodotti presentano caratteristiche fisiche, impieghi e applicazioni identici o simili. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito che il prodotto in esame costituisce un unico prodotto classificabile nei pertinenti codici NC menzionati in precedenza.

    2.1.2. Prodotti simili o direttamente concorrenziali

    (17) La Commissione ha esaminato se il prodotto fabbricato dai produttori comunitari (si seguito "prodotto simile") fosse simile al prodotto in esame importato.

    (18) Il prodotto in esame è presente sul mercato in diverse qualità, solitamente sotto forma di prodotto contenente una percentuale all'incirca pari o inferiore al 10 % di spicchi di frutta spezzettati: questo tipo di qualità è denominata "extra" o "superiore" (fancy), mentre tutte le altre qualità di prodotto vengono definite "normali" o "standard". Alcuni esportatori e importatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno affermato che le conserve di mandarini originarie della Repubblica popolare cinese (di seguito "RPC") erano di migliore qualità rispetto a quelle di origine UE in quanto la pelatura dei frutti veniva effettuata a mano e, pertanto, il prodotto importato dalla RPC conteneva di solito una percentuale minore di spicchi di frutta spezzettati. Tuttavia, sebbene la stragrande maggioranza delle importazioni sia originaria della RPC, gli elementi di prova relativi alla qualità effettiva/qualità percepita del prodotto in esame e del prodotto simile appaiono contraddittori e, quindi, l'affermazione di cui sopra in merito alle differenze qualitative non ha potuto essere suffragata da prove decisive:

    - un importatore commercializzava tipi di prodotto di qualità superiore e altri tipi a prezzi scontati. Dalla verifica è emerso che nel 2002 questo importatore aveva acquistato dalla Spagna quantitativi leggermente più elevati di prodotto di qualità superiore rispetto ai volumi importati dalla RPC, mentre da quest'ultimo paese aveva importato la totalità dei tipi di prodotto a prezzi scontati,

    - per garantire la qualità del loro prodotto e il rispetto dei più rigorosi standard di igiene, i produttori comunitari hanno realizzato ingenti investimenti in vasti programmi di modernizzazione, tanto che i loro processi produttivi sono oggi altamente automatizzati. I produttori comunitari sottolineavano il fatto che i consumatori di alcuni paesi, data l'incertezza quanto alla serietà dei controlli igienici effettuati sui prodotti importati durante il processo di messa in conserva, preferiscono le conserve di mandarini confezionate dall'industria comunitaria.

    (19) Di conseguenza, in merito a questo problema la Commissione ha stabilito che non esistono differenze significative quanto alla qualità effettiva o alla qualità percepita tra il prodotto in esame e quello dei produttori comunitari, benché si sia riscontrata qualche lieve differenza sia a livello di qualità effettiva che di qualità percepita.

    (20) Per giungere alle sue conclusioni la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti risultanze dell'inchiesta:

    a) il prodotto importato e il prodotto comunitario rientrano nella stessa classificazione internazionale ai fini tariffari (codice SA a sei cifre). Essi presentano inoltre caratteristiche fisiche identiche o simili, ad esempio dal punto di vista del sapore, delle dimensioni, della forma e della consistenza della polpa. Benché si osservino talune differenze dal punto di vista della qualità, in genere esse non sono percepite dai consumatori. Inoltre, l'assenza di indicazione dell'origine nell'etichetta di certi prodotti importati venduti sul mercato comunitario rende difficile per i consumatori distinguere tra il prodotto UE e quello importato;

    b) il prodotto importato e il prodotto comunitario vengono venduti attraverso canali simili o identici, le informazioni sui prezzi sono di facile accesso e sono i prezzi a costituire il principale fattore concorrenziale tra il prodotto in esame e quello fabbricato dai produttori comunitari;

    c) il prodotto importato e il prodotto comunitario sono entrambi destinati a utilizzazioni finali identiche o simili: essi costituiscono pertanto prodotti alternativi o di sostituzione e sono facilmente intercambiabili;

    d) il prodotto importato e il prodotto comunitario sono considerati entrambi dai consumatori prodotti alternativi destinati a soddisfare una domanda specifica. Da questo punto di vista, le differenze segnalate da alcuni esportatori e importatori non sono che variazioni di scarso rilievo.

    (21) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che, nonostante le presunte differenze tra le caratteristiche e qualità dei prodotti sottolineate da alcune parti nelle summenzionate osservazioni, il prodotto importato e quello comunitario sono "simili".

    2.2. DEFINIZIONE DEI PRODUTTORI COMUNITARI

    (22) La produzione comunitaria totale del prodotto in esame ammontava a 40000 tonnellate durante la stagione di messa in conserva della frutta 2002/2003. Il prodotto in esame comunitario è stato integralmente prodotto in Spagna.

    (23) Gli otto produttori (aziende conserviere) della Comunità che hanno offerto piena collaborazione durante lo svolgimento dell'inchiesta sono tutti membri di associazioni riunite nella Federazione nazionale spagnola delle associazioni delle industrie conserviere (Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales - FNACV). Nell'anno 2002/2003 la produzione comunitaria totale del prodotto in esame ammontava a 39600 tonnellate, di cui 34150 tonnellate da attribuire ai produttori summenzionati, cioè una quota pari a oltre l'85 % della produzione comunitaria totale. Detti produttori rappresentano quindi una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 519/94. Le imprese suddette sono pertanto considerate produttori comunitari ai fini del presente procedimento.

    3. AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI

    3.1. INTRODUZIONE

    (24) La Commissione ha esaminato se le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fossero quantitativamente aumentate in misura tale, in termini assoluti o relativamente alla produzione comunitaria totale, e/o a tali condizioni, da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio ai produttori comunitari. A tale riguardo, la Commissione ha incentrato l'analisi sulle importazioni del prodotto in esame realizzate nell'ultimo periodo per il quale erano disponibili dei dati. La tabella seguente illustra l'andamento delle importazioni per ciascun anno del periodo che va dal 1998/1999 al 2002/2003:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3.2. VOLUME DELLE IMPORTAZIONI

    (25) Nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 1999/2000 le importazioni hanno registrato un aumento di circa il 7 %; l'anno successivo il tasso di crescita ha sfiorato circa il 16 %, con un aumento delle importazioni fino a 20335 tonnellate nel 2000/2001. In seguito, nel periodo compreso tra il 2000/2001 e il 2001/2002, si è registrata una straordinaria impennata delle importazioni, con un incremento del 120 % nell'arco di un solo anno che le ha portate a 44804 tonnellate, il che equivale a ben più del doppio del livello registrato nel 1998/1999. Le importazioni si sono poi stabilizzate all'incirca su questo stesso livello nella stagione di messa in conserva 2002/2003.

    Questi andamenti delle importazioni sono confermati dai dati più recenti di cui dispone la Commissione. Da recenti informazioni emerge infatti che le importazioni nella Comunità europea durante il 2003 (ultimo periodo per il quale sono disponibili dei dati) erano aumentate fino a circa 54000 tonnellate, con una punta di oltre 17000 tonnellate nell'ultimo trimestre dell'anno malgrado l'introduzione delle misure provvisorie di salvaguardia il 9 novembre 2003.

    (26) Relativamente alla produzione comunitaria totale, le importazioni sono aumentate dal 20 % della stagione 1998/1999 al 34 % nel 2000/2001, poi hanno raggiunto il 74 % nel 2001/2002, e infine il 113 % nel 2002/2003. Questi andamenti delle importazioni sono confermati dai dati più recenti di cui dispone la Commissione.

    3.3. QUOTA DI MERCATO DELLE IMPORTAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (27) La quota di mercato delle importazioni è aumentata nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, passando dal 20 % al 31 %, per poi quasi raddoppiare - arrivando al 56 % - nel 2001/2002. La quota di mercato detenuta dalle importazioni è poi ulteriormente aumentata fino al 62 % del consumo nel 2002/2003. La Commissione è pervenuta alla conclusione che gli incrementi registrati nell'ultimo periodo possono essere ritenuti repentini e considerevoli se confrontati all'andamento osservato nelle stagioni di messa in conserva precedenti.

    4. PREZZI DELLE IMPORTAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    Eurostat.

    (28) Il prezzo medio (cif frontiera comunitaria) del prodotto in esame importato è aumentato del 6 % tra il 1998/1999 e il 1999/2000, quindi è salito di un ulteriore 18 % tra il 1999/2000 e il 2000/2001, per poi scendere a 691 EUR/tonnellata (- 13 %) nel 2001/2002. Il calo dei prezzi medi è quindi proseguito anche nel 2002/2003 (fino a 605 EUR). La Commissione fa presente che, sebbene nel 2000/2001 i prezzi siano aumentati, il principale incremento delle importazioni si è registrato nel 2001/2002 contestualmente alla diminuzione dei prezzi, la quale è poi proseguita per l'appunto anche nel periodo 2002/2003 (- 12 %).

    (29) L'andamento al ribasso dei prezzi è ulteriormente confermato dai dati più recenti di cui dispone la Commissione. Informazioni aggiornate fornite dagli importatori in merito all'andamento dei prezzi delle importazioni, dei prezzi di rivendita e dei quantitativi venduti nel periodo aprile-dicembre 2003 indicano che in quei mesi i prezzi sono diminuiti di un ulteriore 13,5 %. Dato che le esportazioni di conserve di mandarini vengono solitamente fatturate in dollari statunitensi (USD), la svalutazione del dollaro americano rispetto all'euro ha contribuito ad aggravare il calo dei prezzi. Il tasso di cambio si attestava su una media di 1,15 USD:EUR nel periodo aprile-dicembre 2003 contro una media di 1,08 USD:EUR nel periodo 2002/2003, con una svalutazione pari al 6,6 %. Dal momento che il ribasso complessivo dei prezzi era pari al 13,5 %, risulta che un tale calo non può essere imputato interamente alla variazioni del tasso di cambio, ma anche alle effettive diminuzioni dei prezzi verificatesi nei mesi precedenti e immediatamente successivi all'istituzione delle misure provvisorie.

    (30) Nel valutare i probabili andamenti dei prezzi in futuro, la Commissione osserva inoltre che il principale dettagliante di satsuma presente sul mercato tedesco ha abbassato il prezzo della confezione standard di conserva da 314 ml da 0,35 EUR a 0,29 EUR a partire dal 5 gennaio 2004 (ossia dopo l'istituzione delle misure provvisorie).

    5. SVILUPPI IMPREVISTI

    (31) Negli ultimi cinque anni si è verificata una serie di eventi che hanno determinato un netto aumento delle importazioni del prodotto in esame, in particolare dalla RPC. Tale serie di eventi non era prevedibile all'epoca della conclusione dell'Uruguay Round. Va osservato che l'analisi si concentra sulla RPC, in quanto oltre il 98 % delle importazioni nell'UE del prodotto in esame sono originarie di questo paese.

    (32) Fino alla metà degli anni '90 le capacità di produzione della RPC relativamente al prodotto in esame erano sufficientemente elevate per poter soddisfare sia la domanda del mercato interno cinese che la domanda di esportazione verso i mercati più importanti e redditizi per il paese, cioè il Giappone e gli Stati Uniti d'America (Costa occidentale). Le esportazioni cinesi verso la Comunità erano limitate e relativamente stabili.

    (33) La tabella seguente illustra le stime relative al consumo mondiale e alla capacità di produzione, alla produzione, alle esportazioni e al consumo sul mercato interno della RPC per le stagioni di messa in conserva comprese tra il 1998/1999 e il 2002/2003. I valori riportati sono indicizzati prendendo come riferimento (= 100) la stima relativa al consumo mondiale nella stagione 1998/1999.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    Eurostat, altri dati di pubblico dominio e dati forniti nel corso dell'inchiesta. Si è fatto ricorso a valori indicizzati in quanto la parte interessata che ha fornito i dati relativi alla RPC ha chiesto che tali informazioni venissero considerate riservate.

    (34) Nel 1998/1999 il consumo sul mercato interno cinese era pari a 5, mentre la capacità di produzione era pari a 70 e la produzione effettiva a 57 (erano cioè di gran lunga superiori rispetto al fabbisogno interno). Nel 2002/2003 il consumo sul mercato interno del paese era sì aumentato fino a un valore indicizzato pari a 20, ma anche la capacità di produzione aveva raggiunto un valore pari a 148, con una produzione effettiva pari a 124 (88 % del consumo mondiale stimato). Nonostante la rapida crescita del consumo sul mercato interno cinese, in termini reali esso rimane piuttosto modesto. Benché anche il consumo mondiale abbia registrato un incremento, quest'ultimo è stato graduale (al ritmo di circa il 7 % annuo). In tale contesto, non era prevedibile che la capacità di produzione cinese aumentasse del 16 % all'anno fino a superare persino, nel 2002/2003, il livello del consumo mondiale, senza quindi lasciare spazio ad altri paesi produttori. Poiché il consumo interno della RPC era nel frattempo aumentato, raggiungendo però solamente un valore indicizzato pari a 20, l'aumento della capacità di produzione e della produzione del paese ha evidentemente esercitato una forte pressione verso l'esportazione di ingenti quantitativi di prodotto: nel periodo considerato, infatti, le esportazioni sono più che raddoppiate, passando da 48 a 104 in valore indicizzato. Queste cifre acquistano maggiore significato se si considera che nel 2002/2003 le esportazioni cinesi rappresentavano più del triplo del consumo totale stimato nella Comunità europea per quello stesso anno.

    (35) A quanto risulta, anche la vertenza commerciale tra UE e Stati Uniti d'America (USA) sugli ormoni nelle carni ha influito sull'aumento delle esportazioni cinesi verso l'UE, in quanto nell'elenco di prodotti per i quali gli USA intendevano istituire misure di ritorsione nel quadro di tale vertenza figurava anche il prodotto in esame. Ciò sembra essere stato percepito dai produttori cinesi come l'occasione di incrementare in misura sostanziale le loro esportazioni verso gli USA in sostituzione delle esportazioni del prodotto comunitario, ed ha incoraggiato il considerevole aumento della capacità dei produttori cinesi di conserve. Tale occasione non si è però mai concretizzata e la RPC ha dovuto trovare degli sbocchi alternativi per assorbire la capacità eccessiva. Il mercato più interessante è risultato essere quello dell'UE ed è verso questo mercato che la RPC ha massicciamente incrementato le sue esportazioni.

    (36) Anche la politica monetaria cinese, grazie alla quale lo yuan è ancorato al dollaro USA in un rapporto di circa 8,28 yuan/USD, nonostante le differenze percepite tra i valori relativi delle due valute, ha incoraggiato le esportazioni, spingendo piuttosto ad esportare il prodotto in esame che non a venderlo sul mercato interno cinese. Inoltre, a seguito dell'inattesa svalutazione del dollaro USA rispetto all'euro a partire dall'ottobre 2000, anche lo yuan si è svalutato rispetto all'euro, il che ha reso il mercato europeo persino più attraente per gli esportatori cinesi.

    (37) La Commissione è giunta pertanto alla conclusione che gli sviluppi imprevisti all'origine dell'aumento delle importazioni nella Comunità dipendono dal concorso di una serie di fattori: l'aumento senza precedenti della capacità di produzione cinese che ha esercitato una forte pressione verso l'esportazione; la possibilità che le misure di ritorsione statunitensi nell'ambito della vertenza sugli ormoni potessero escludere il prodotto comunitario dal mercato USA, possibilità che ha incoraggiato l'aumento della capacità di produzione e quindi della produzione cinese; il mutamento delle preferenze dei consumatori a partire dal 2001; e infine la politica dei tassi di cambio del governo cinese associata all'imprevista svalutazione del dollaro USA a partire dall'ottobre 2000. Una simile combinazione di fattori, chiaramente non prevedibile al momento della conclusione dell'Uruguay Round, ha creato le condizioni per un aumento senza precedenti delle importazioni verso la Comunità.

    6. GRAVE PREGIUDIZIO

    6.1. INTRODUZIONE

    (38) Per accertare in via definitiva se esista o no un grave pregiudizio ai danni dei produttori comunitari del prodotto simile, e decidere quindi se la loro posizione sia nel complesso gravemente minacciata, la Commissione ha portato a termine l'analisi, già avviata nella fase preliminare, di tutti i fattori pertinenti, oggettivi e quantificabili, che incidono sulla situazione dei produttori comunitari, esaminando in particolare, per il prodotto in esame, l'andamento della capacità di produzione, la produzione, l'utilizzazione delle capacità, l'occupazione, la produttività, il flusso di cassa, l'utile sul capitale investito, l'uso vincolato, le scorte, il consumo, le vendite, la quota di mercato, i prezzi, la sottoquotazione dei prezzi e la redditività per il periodo compreso tra la stagione 1998/1999 e quella 2002/2003.

    (39) Viene inoltre illustrata, benché non sotto forma di un indicatore di pregiudizio, l'analisi del consumo nella Comunità.

    6.1.1. Consumo

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (40) Il consumo del prodotto in esame nella Comunità è stato calcolato sulla base delle vendite totali realizzate dai produttori comunitari e da altri produttori dell'UE e delle importazioni totali del prodotto in esame nella Comunità registrate nelle statistiche Eurostat.

    (41) Tra il 1998/1999 e il 2000/2001 il consumo nella Comunità è diminuito del 18 %, passando da 80065 tonnellate a 65676 tonnellate, mentre tra il 2000/2001 e il 2001/2002 è aumentato del 23 % registrando il livello più elevato nel corso dell'intero periodo in esame (80960 tonnellate). Nell'ultima stagione (2002/2003) si è avuto un calo del consumo del 10 % rispetto alla stagione 2001/2002, con cifre del consumo più vicine alla media dell'intero periodo preso in esame (74720 tonnellate l'anno).

    6.1.2. Capacità di produzione e utilizzazione delle capacità

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (42) La Commissione ha analizzato la capacità di produzione dei produttori comunitari sulla base delle capacità di produzione per l'intera stagione, cioè per il periodo compreso tra il 1o ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell'anno successivo. Il prodotto simile viene confezionato tra novembre e febbraio con impianti di produzione che possono in parte essere utilizzati anche nel resto dell'anno per la trasformazione di altri prodotti ortofrutticoli. Tuttavia, nelle regioni interessate (Valencia e Murcia in Spagna) nel periodo tra novembre e febbraio non sono disponibili altri frutti o ortaggi da destinare alla trasformazione.

    (43) L'inchiesta ha confermato che la capacità di produzione teorica globale stimata è rimasta stabile per tutto il periodo dell'inchiesta medesima, con l'unica eccezione di un modesto incremento (+ 2 %) registrato tra il 1998/1999 e il 1999/2000.

    (44) In quest'ultimo periodo l'indice di utilizzazione delle capacità è diminuito, passando dal 65 % al 59 %. Se questa diminuzione può essere parzialmente spiegata con l'aumento delle capacità del 2 % registrato in quello stesso anno, deve però essere attribuita per la maggior parte a un calo della produzione del 7,5 % (da 81869 tonnellate a 75767 tonnellate). L'indice di utilizzazione delle capacità è diminuito di altri 12 punti percentuali nel 2000/2001 (scendendo al 47 %); è quindi rimasto stabile durante l'anno successivo, per poi scendere di nuovo al 31 % (con un calo cioè di 16 punti percentuali) nel 2002/2003. La diminuzione dell'indice di utilizzazione delle capacità dal 1999/2000 in poi riflette il calo della produzione registrato nello stesso periodo.

    6.1.3. Produzione comunitaria totale

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (45) Nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2001/2002 la produzione comunitaria totale ha registrato un calo, passando da 81869 tonnellate a 60329 tonnellate. La produzione è poi diminuita di un ulteriore 35 % nella stagione 2002/2003, toccando il livello più basso dell'intero periodo in esame.

    (46) Tale andamento della produzione è confermato dai dati più recenti di cui dispone la Commissione per il 2003/2004, in base ai quali la produzione sarebbe ulteriormente scesa a 26165 tonnellate (dati parziali). I produttori comunitari non possono realizzare investimenti e impegnarsi a produrre, a meno di disporre già in anticipo di ordinativi da parte dei loro principali acquirenti. Se non riescono a ottenere ordinativi di questo tipo, tuttavia, non sono in grado di risultare competitivi sui prezzi.

    6.1.4. Occupazione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (47) L'occupazione relativa al prodotto in esame ha registrato un calo nel 1999/2000, seguito da una leggera ripresa nel 2000/2001, quindi da un nuovo calo nel 2001/2002 e nel 2002/2003. Oltre al calo dell'occupazione registrato dai produttori comunitari, nel corso del quinquennio preso in esame si è osservata anche una riduzione dell'occupazione nel settore della produzione di conserve di mandarini nella Comunità, poiché alcuni produttori impegnati nella messa in conserva del prodotto in esame nella Comunità hanno cessato tale attività prima dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia. Occorre sottolineare che la stragrande maggioranza della forza lavoro è composta da lavoratori stagionali. Per questo motivo i dati della tabella precedente vanno valutati congiuntamente a quelli riportati nella seguente tabella sulle ore di lavoro prestate.

    6.1.5. Ore di lavoro prestate e produttività

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (48) Un quadro più preciso dell'impatto sul livello di occupazione dei produttori comunitari si ricava dai dati relativi alle ore di lavoro prestate, nei quali è compresa anche l'occupazione dei lavoratori stagionali. Inoltre, il numero di ore di lavoro prestate rappresenta una base di riferimento più precisa per misurare la produttività di quanto non lo sia il numero di lavoratori.

    (49) Si può osservare nel complesso una costante diminuzione del numero di ore di lavoro prestate, da 861000 a 625000, il che equivale a un calo del 27 % nell'ultimo periodo. La produttività ha registrato un lieve calo nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2001/2002, passando da 15,9 a 16,8 ore di lavoro prestate per tonnellata prodotta, con un'ulteriore diminuzione di tale indice della produttività nell'ultima stagione 2002/2003 (= 17,7 ore di lavoro prestate/tonnellata). Va osservato che le variazioni di produttività sono dovute principalmente alla resa del prodotto fresco.

    6.1.6. Flusso di cassa e utile sul capitale investito (Return on Capital Employed - ROCE)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (50) Il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito hanno potuto essere analizzati soltanto per quanto riguarda la situazione delle società produttrici del prodotto in esame che hanno collaborato all'inchiesta, piuttosto che esclusivamente in relazione al prodotto in esame (i relativi dati sono riportati per anni di calendario). Questi due indicatori, pertanto, sono meno significativi rispetto agli altri indicatori esaminati. Nonostante tali limiti dell'analisi, risulta comunque evidente che nell'ultimo periodo il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito avevano registrato un calo sostanziale.

    6.1.7. Volume delle vendite

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (51) Le vendite nella Comunità del prodotto simile realizzate dai produttori comunitari sono scese da 63718 tonnellate a 45341 tonnellate nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, rispecchiando il calo del consumo e l'incremento delle importazioni osservati nello stesso periodo. Tuttavia, nonostante la crescita del consumo registratasi l'anno seguente, tra il 2000/2001 e il 2001/2002 il calo delle vendite è proseguito (- 20 %) fino ad attestarsi su una cifra di 36156 tonnellate, mentre nello stesso tempo le importazioni sono più che raddoppiate raggiungendo le 44804 tonnellate. Questi dati testimoniano del crescente predominio sul mercato delle importazioni in esame. Nell'ultimo periodo (2002/2003) le vendite sono ulteriormente scese a 28030 tonnellate, toccando il livello più basso mai registrato; nel complesso, si è quindi osservato un calo delle vendite del 56 % in un quadriennio.

    6.1.8. Quota di mercato

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (52) La quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 79 % al 69 % nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, poi al 44 % nel 2001/2002 e infine al 38 % nel 2002/2003. Le perdite sostanziali di quota di mercato registrate nelle ultime due stagioni sono la riprova della crescente penetrazione sul mercato delle importazioni in quel periodo, penetrazione verificatasi nonostante il ribasso dei prezzi (- 17 %) applicato dai produttori comunitari tra il 2000/2001 e il 2001/2002, nonché un ulteriore ribasso del 6 % nel 2002/2003.

    (53) La combinazione del calo dei prezzi e della diminuzione della quota di mercato per via delle importazioni si è verificata contemporaneamente a una significativa riduzione del livello di redditività dei produttori comunitari (illustrata più avanti).

    6.1.9. Prezzo del prodotto simile e sottoquotazione dei prezzi

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (54) Il prezzo medio del prodotto simile ha registrato un calo tra il 1998/1999 e il 1999/2000, poi un rialzo nel 2000/2001 attestandosi su 925 EUR/tonnellata (+ 17 %); in seguito è nuovamente sceso, dapprima a 827 EUR/tonnellata nel 2001/2002, quindi a 781 EUR/tonnellata nel 2002/2003.

    (55) Per determinare il livello di sottoquotazione l'analisi dei dati relativi ai prezzi è stata effettuata per periodi comparabili, allo stesso stadio commerciale e per vendite effettuate a clienti simili. Basandosi su un confronto tra i prezzi medi franco fabbrica praticati dai produttori comunitari e quelli praticati dai produttori esportatori agli importatori nella Comunità (cif frontiera comunitaria, dazio doganale incluso), si constata l'emergere di una sottoquotazione compresa tra il 2 % e il 12 % per tutti e cinque i periodi esaminati.

    6.1.10. Redditività

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (56) La redditività delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità ha registrato notevoli variazioni durante il quinquennio preso in esame, toccando il livello minimo nel 2001/2002 nonché nella successiva stagione 2002/2003, e il livello massimo nel 2000/2001. Nel 2002/2003, quando le importazioni hanno raggiunto il loro livello massimo sull'intero periodo considerato, il prezzo medio delle importazioni e il prezzo medio del prodotto comunitario sono scesi, rispettivamente, a 605 EUR/tonnellata e a 781 EUR/tonnellata. L'effetto combinato di questo calo dei prezzi e della diminuzione del volume delle vendite è stato osservato contestualmente al deterioramento della redditività dei produttori comunitari, scesa dal 6,8 % a - 1,7 % nel 2001/2002; un simile andamento è poi proseguito fino alla situazione ancor più grave di perdita (- 4 %) registrata nel 2002/2003.

    (57) La vendita sotto costo riflette la percentuale di cui il prezzo del prodotto importato risulta inferiore al livello del prezzo che i produttori comunitari potrebbero ottenere in un contesto non pregiudizievole. Il livello della vendita sotto costo è stato calcolato in base al prezzo medio ponderato non pregiudizievole, per tonnellata, del prodotto comunitario. Quest'ultimo prezzo è stato determinato sommando al rispettivo costo di produzione del prodotto comunitario (adeguato per tener conto dei costi del trasporto onde garantire un corretto confronto con le importazioni immesse in commercio nell'area geografica principale) un margine di profitto del 6,8 %, considerato ragionevole in quanto si riferisce all'utile dei produttori comunitari in una normale situazione commerciale non distorta da un aumento repentino e considerevole delle importazioni. È stato quindi effettuato il confronto tra questo prezzo non pregiudizievole e il prezzo medio ponderato per tonnellata del prodotto in esame importato nel periodo aprile-dicembre 2003, allo stesso stadio commerciale, adeguato al livello cif frontiera comunitaria, dazio doganale corrisposto, inclusi i costi successivi all'importazione e l'utile degli importatori. Dalla differenza tra questi due prezzi, espressa in percentuale del prezzo cif/frontiera comunitaria del prodotto importato, è emersa una percentuale di vendita sotto costo del 57,9 %.

    6.1.11. Scorte

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (58) Dopo aver registrato un calo nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, i livelli delle scorte sono considerevolmente aumentati nel 2001/2002, per poi scendere di nuovo nel 2002/2003 agli stessi livelli della stagione 2000/2001, visto che i produttori comunitari hanno ridotto le loro scorte elevate tagliando la produzione. L'aumento delle scorte registratosi tra il 2000/2001 e il 2001/2002 è coinciso con una riduzione del 20 % del volume delle vendite dei produttori comunitari: si è accertato che detto incremento è da attribuirsi soprattutto a tale calo del volume di vendita.

    6.1.12. Conclusioni

    (59) Dai dati emerge che, sebbene la capacità di produzione abbia registrato un lieve aumento all'inizio del periodo considerato, nel caso dell'utilizzazione delle capacità, della produzione, dell'occupazione, della produttività, del flusso di cassa e dell'utile sul capitale investito si è osservato invece un andamento negativo. Nel complesso, nel contesto generale di un consumo in calo per due anni, poi in ripresa fin quasi a recuperare il livello precedente prima di registrare una nuova flessione nel 2002/2003, dai dati emergono sviluppi negativi sia nel 2001/2002 che nel 2002/2003 per quanto riguarda le vendite, la quota di mercato, i prezzi e la redditività. Nel 2001/2002 si è registrato un aumento delle scorte, in seguito di nuovo scese al loro precedente livello nel 2002/2003.

    (60) In particolare, la Commissione rileva che nel 2001/2002, quando le importazioni erano più che raddoppiate (44804 tonnellate), il volume delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità era sceso invece a un livello piuttosto basso (36156 tonnellate) e la loro redditività a - 1,7 %, il tutto in un contesto di contemporaneo aumento del consumo in quello stesso anno. In una situazione di questo tipo, malgrado si potesse certamente prevedere che il livello delle importazioni seguisse l'andamento del consumo e che i prezzi si stabilizzassero, le importazioni sono più che raddoppiate mentre il prezzo, tanto del prodotto importato come di quello dei produttori comunitari, è diminuito.

    (61) In seguito, nella stagione 2002/2003, il livello delle importazioni non è diminuito nonostante un calo del consumo del 10 %; l'impatto di una tale contrazione del consumo è stato avvertito principalmente dai produttori comunitari, i quali hanno registrato - 22 % delle vendite e una diminuzione dei prezzi del 6 %. Questi sviluppi negativi, associati alle scorte residue dell'anno precedente, hanno costretto i produttori comunitari a ridurre considerevolmente la produzione.

    (62) Gli indicatori economici pertinenti per i produttori comunitari rispecchiano l'effetto combinato di questi fattori: i produttori comunitari hanno infatti registrato una perdita di quota di mercato, che ha segnato il livello più basso nel 2002/2003, oltre a una diminuzione delle vendite in termini assoluti sia nel 2001/2002 che nel 2002/2003. Essi sono stati quindi costretti a ridurre la produzione in ognuna di queste stagioni, il che ha comportato un calo del loro indice di utilizzazione delle capacità sia nel 2001/2002 che nel 2002/2003. Anche i livelli di produttività e di occupazione sono diminuiti tanto nel 2001/2002 come nel 2002/2003. Nel complesso, gli effetti dovuti alla diminuzione del volume delle vendite comunitarie e al calo dei prezzi si sono tradotti in minori ricavi delle vendite dei produttori comunitari: il ricavato di tali vendite è infatti diminuito del 29 %, passando da 41,9 milioni di EUR nel 2000/2001 a 29,9 milioni di EUR nel 2001/2002 e infine a 21,9 milioni di EUR nel 2002/2003. Nello stesso periodo la redditività dei produttori comunitari è diminuita, passando dal 6,8 % a - 1,7 % nel 2001/2002 e a - 4,3 % nel 2002/2003.

    (63) Tenuto conto dell'insieme di questi fattori, la Commissione è giunta alla conclusione che i produttori comunitari hanno subito un grave pregiudizio.

    7. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

    (64) Per verificare se esistesse o no un nesso causale tra l'aumento del volume delle importazioni del prodotto in esame e il grave pregiudizio accertato, garantendo d'altra parte che il pregiudizio causato da altri fattori non venisse attribuito a tale incremento delle importazioni, la Commissione si è attenuta alla seguente procedura:

    - gli effetti pregiudizievoli dovuti a fattori che sono stati ritenuti causa del pregiudizio sono stati esaminati distinguendoli l'uno dall'altro,

    - questi effetti pregiudizievoli sono stati imputati ai rispettivi fattori che li hanno causati, e

    - dopo aver attribuito il pregiudizio all'insieme dei fattori causali accertati, la Commissione ha stabilito se l'aumento delle importazioni fosse una causa "reale e sostanziale" del grave pregiudizio.

    7.1. ANALISI DEI SINGOLI FATTORI CAUSALI DEL PREGIUDIZIO

    7.1.1. Effetti dell'aumento delle importazioni

    (65) Il mercato delle conserve di mandarini è trasparente per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento e i clienti. Dal momento che le conserve di mandarini sono essenzialmente un prodotto di base, i prezzi costituiscono il principale fattore concorrenziale tra il prodotto in esame e il prodotto simile.

    (66) Tra il 2000/2001 e il 2002/2003 la quota di mercato delle importazioni è aumentata, passando dal 31 % al 56 % e infine al 62 %, mentre la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 69 % al 44 % e in ultimo al 38 %. Nel corso dello stesso periodo le importazioni sono andate crescendo in percentuale della produzione comunitaria, dal 34 % al 74 % e addirittura fino al 113 %, il che indica che sono aumentate anche relativamente alla produzione, a discapito dei produttori comunitari.

    (67) Quanto ai prezzi, tra il 2000/2001 e il 2002/2003, il prezzo unitario medio del prodotto importato sul mercato comunitario (dati Eurostat) è sceso da 792 a 691 e infine a 605 EUR/tonnellata, mentre nel corso dello stesso periodo il prezzo unitario medio del prodotto comunitario è diminuito passando da 925 a 827 e infine a 781 EUR/tonnellata. L'effetto della sola diminuzione del prezzo medio unitario del prodotto simile sul ricavato delle vendite realizzate dai produttori comunitari nella Comunità sarebbe consistito in un calo di 4,4 milioni di EUR (- 11 %) nel 2001/2002, e in ulteriori minori entrate per 1,7 milioni di EUR nel 2002/2003. Se si tiene però conto della contemporanea riduzione dei volumi delle vendite, il calo effettivo del ricavato delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità equivale a 12 milioni di EUR nel 2001/2002 e a 8 milioni di EUR nel 2002/2003. Tale diminuzione del ricavato delle vendite, unitamente all'aumento dei costi, ha determinato un notevole calo della redditività, tanto che i produttori comunitari registravano perdite pari all'1,7 % nel 2001/2002, percentuale salita poi al 4,3 % nel 2002/2003.

    (68) Per i motivi suesposti, la Commissione è giunta alla conclusione che vi è una correlazione tra l'aumento delle importazioni a basso prezzo e il grave pregiudizio subito dai produttori comunitari, e che tale aumento delle importazioni aveva avuto effetti pregiudizievoli, in particolare sotto forma di una pressione al ribasso sui prezzi e di un calo del volume delle vendite dei produttori comunitari sul mercato comunitario.

    7.1.2. Effetti delle variazioni del livello del consumo

    (69) La Commissione ha svolto un'analisi esaustiva degli effetti pregiudizievoli del calo del consumo registratosi nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, calo che deve essere valutato nel quadro dell'andamento complessivo osservato nel corso dell'intero quinquennio preso in esame. Il consumo è diminuito, passando da 80065 tonnellate nel 1998/1999 a 74056 tonnellate nel 1999/2000 e a 65676 tonnellate nel 2000/2001; ha poi registrato una crescita nel 2001/2002 (+ 15284 tonnellate) risalendo a 80960 tonnellate, prima di scendere di nuovo a 72843 tonnellate durante la stagione 2002/2003.

    (70) La Commissione sottolinea che mentre nell'anno 2000/2001 il consumo scendeva al livello più basso dell'intero periodo considerato, in quello stesso anno i produttori comunitari registravano il loro livello massimo di redditività (6,8 %). D'altra parte, nella successiva stagione 2001/2002 il consumo era aumentato fino a 80960 tonnellate (cioè fino al livello massimo dell'intero periodo considerato) mentre nello stesso anno la redditività dei produttori comunitari era scesa a - 1,7 %. Non esiste quindi una chiara e precisa correlazione tra il consumo in sé, la redditività e la situazione economica generale dei produttori comunitari.

    (71) Nell'analisi degli effetti dell'andamento del consumo sulla redditività dei produttori comunitari si deve tener conto delle reazioni di tutti gli operatori del mercato che hanno contribuito alle variazioni del consumo. Si è accertato in proposito che mentre i produttori comunitari erano stati costretti a ridurre le loro vendite nella Comunità di circa 9185 tonnellate nel 2001/2002 rispetto al 2000/2001, le importazioni avevano invece registrato un netto rialzo (+ 24469 tonnellate). Allo stesso modo, anche nel 2002/2003, mentre le importazioni si stabilizzavano sullo stesso livello dell'anno precedente, le vendite dei produttori comunitari hanno registrato un calo di oltre 8000 tonnellate.

    (72) Per quanto riguarda le ripercussioni sui prezzi, variazioni del consumo di prodotti in conserva aventi una lunga durata di conservazione non dovrebbero comportare di norma effetti significativi sui prezzi qualora si provveda ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato. Si può osservare al riguardo che i produttori comunitari risultano aver reagito riducendo sia la produzione che le vendite più di quanto sarebbe stato necessario per adeguarsi al calo del consumo: una reazione, la loro, di cui dà conto del resto un'analoga e parallela riduzione delle scorte.

    (73) Allo stesso modo, riducendo la pressione sui prezzi sarebbe stato possibile anche minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dai prezzi bassi. Il fattore più importante di cui tener conto è l'utile, indicatore per il quale qualsiasi perdita sarebbe stata ridotta al minimo se non si fosse verificato il crollo dei prezzi e dei volumi delle vendite. Pertanto, sembra logico concludere che, in assenza del netto aumento delle importazioni a basso prezzo, il calo del consumo non avrebbe determinato una sostanziale diminuzione degli utili.

    (74) Ma anche nel caso in cui tutti gli operatori del mercato avessero reagito adeguando la loro produzione, i produttori comunitari avrebbero comunque registrato un calo delle vendite nel 1999/2000, nel 2000/2001 e nel 2002/2003. Tuttavia, nel 2001/2002 il consumo si trovava al livello più alto mai registrato dal 1998/1999, situandosi grosso modo allo stesso livello di tale anno. Le vendite dei produttori comunitari hanno invece registrato un calo di 29438 tonnellate (- 43 %) nel 2001/2002 rispetto al 1998/1999. Nello stesso arco di tempo, le importazioni sono aumentate di 28457 tonnellate nel 2001/2002 rispetto al 1998/1999. Tra il 1998/1999 e il 2001/2002 le importazioni hanno registrato quindi una crescita notevole benché il livello del consumo fosse aumentato solo leggermente.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (75) Dalla tabella precedente emerge che, anche qualora il valore del consumo fosse rimasto costante per tutto il periodo considerato, l'andamento della quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria non sarebbe stato sostanzialmente diverso. Ciò dimostra che l'andamento del consumo ha avuto un impatto soltanto limitato sulla quota di mercato dell'industria comunitaria.

    (76) Per i motivi suesposti si è concluso che, malgrado vi sia un nesso tra il calo del consumo e gli effetti pregiudizievoli osservati, si tratta però di un nesso non sostanziale.

    7.1.3. Effetti delle variazioni dell'andamento delle esportazioni

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (77) La Commissione ha esaminato, inoltre, gli effetti dovuti al calo delle esportazioni. Tra il 1998/1999 e il 2000/2001, il volume delle esportazioni di conserve di mandarini realizzate dai produttori comunitari è sceso da 21316 tonnellate a 14544 tonnellate, in concomitanza con la perdita di quota di mercato registrata dai produttori comunitari rispetto alla concorrenza delle importazioni a basso prezzo provenienti dalla RPC (in particolare in conseguenza della vertenza sugli ormoni di cui al considerando 35). Nel periodo compreso tra il 2000/2001 e il 2001/2002 le esportazioni hanno segnato una ripresa salendo a 18099 tonnellate, per poi registrare 17780 tonnellate nella stagione 2002/2003. Nel corso del quinquennio preso in esame le esportazioni hanno registrato un calo complessivo di circa 3500 tonnellate, concentrato tuttavia soprattutto nel periodo compreso tra il 1999/2000 e il 2000/2001 (quest'ultimo è l'anno in cui la redditività dei produttori comunitari ha raggiunto il livello massimo). Nel 2001/2002 le esportazioni sono effettivamente aumentate, il che è andato a vantaggio dei produttori comunitari. Nell'ultimo periodo tuttavia, cioè tra il 2001/2002 e il 2002/2003, le esportazioni hanno registrato un calo di 319 tonnellate (- 1,7 %), e rappresentavano solamente lo 0,8 % della produzione comunitaria di quell'anno.

    (78) Si deve inoltre osservare che nel calcolo della redditività di cui alla sezione 6.1.10 si è tenuto conto soltanto delle vendite nella Comunità. Di conseguenza, il calo della redditività registrato dai produttori comunitari negli ultimi anni è in larga misura indipendente dagli effetti dell'andamento delle esportazioni.

    (79) Per i motivi suesposti, si è concluso che esiste un qualche nesso tra il calo delle esportazioni e gli effetti pregiudizievoli osservati, nella misura in cui, ad esempio, minori quantitativi di esportazioni hanno contribuito a diminuire la produzione e ad abbassare l'indice di utilizzazione delle capacità. Si è tuttavia ritenuto che gli effetti di tale diminuzione delle esportazioni si siano concentrati soprattutto nel periodo compreso tra il 1999/2000 e il 2000/2001 (cioè quando la redditività dei produttori comunitari era ancora a livelli positivi), e che il quasi trascurabile calo delle esportazioni osservato nel 2002/2003, equivalente a meno dell'1 % della produzione comunitaria, non abbia avuto conseguenze apprezzabili.

    7.1.4. Effetti dell'eventuale capacità eccessiva

    (80) La Commissione ha esaminato se gli effetti pregiudizievoli non siano imputabili alla capacità eccessiva dei produttori comunitari. Nel corso del periodo dell'inchiesta si è registrata soltanto un'unica, modesta variazione per quanto riguarda la stima della capacità di produzione teorica, e cioè quando, nella stagione 1999/2000, la capacità di produzione è aumentata del 2 % fino a 129260 tonnellate.

    (81) Questo aumento delle capacità ha contribuito ad abbassare l'indice di utilizzazione delle capacità nel 1999/2000 e negli anni successivi, dato che le previsioni circa il fabbisogno di capacità supplementari non si sono realizzate. Si è concluso pertanto che esiste un nesso tra l'aumento delle capacità e gli effetti pregiudizievoli osservati nella prima parte del quinquennio preso in esame, sebbene l'effetto delle capacità supplementari sul livello complessivo di redditività dei produttori comunitari sia stato di modesta entità.

    7.1.5. Effetti di un insufficiente approvvigionamento di materia prima

    (82) Alcuni esportatori hanno affermato che il motivo alla base del calo di produzione registrato dai produttori comunitari sarebbe la scarsità di approvvigionamento di materia prima (cioè di piccoli agrumi freschi) sul mercato dell'UE. Tuttavia, a seguito di un'analisi del mercato comunitario di piccoli agrumi freschi, la Commissione ha stabilito che l'approvvigionamento di tale materia prima era sufficiente a soddisfare la domanda dell'industria di trasformazione.

    (83) La tabella A riporta i dati relativi alla produzione effettiva di piccoli agrumi freschi (clementine, mandarini e satsuma) nel periodo 1998-2002.

    Tabella A

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fonte:

    CLAM.

    7.1.6. Domanda di piccoli agrumi freschi da parte dell'industria di trasformazione

    (84) La tabella B riporta i dati relativi alle quantità di clementine e di satsuma utilizzate dall'industria di trasformazione per la produzione di conserve di mandarini dal 1998/1999 al 2002/2003.

    Tabella B

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (85) Come risulta chiaro dalle tabelle A e B, l'offerta di piccoli agrumi freschi sul mercato comunitario era assai superiore alla domanda proveniente dall'industria di trasformazione.

    (86) Tuttavia, l'industria di trasformazione è in concorrenza con altri acquirenti di satsuma e clementine freschi e per quel che riguarda le sue possibilità di competere con essi il calo dei prezzi del prodotto simile costituisce certamente un ostacolo. Il prezzo dei mandarini freschi destinati alla trasformazione viene fissato da contratti annui stipulati tra le aziende conserviere e gli agricoltori all'inizio della stagione. La tabella C riporta i dati relativi ai prezzi ottenuti dai produttori per i mandarini venduti come prodotto fresco e per quelli destinati alla produzione di conserve.

    Tabella C

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (87) Il differenziale di prezzo è il riflesso di due fattori: in primo luogo, il fatto che i produttori comunitari possono permettersi sempre meno di acquistare la materia prima (satsuma e clementine freschi) a un prezzo che consenta loro di ottenere un livello ragionevole di redditività; e in secondo luogo, dal momento che i produttori comunitari offrono agli agricoltori prezzi bassi per i satsuma, varietà usata principalmente come materia prima per la fabbricazione di conserve, gli agricoltori, nel tentativo di aumentare la loro redditività, stanno riorientandosi verso la produzione di clementine piuttosto che verso quella di satsuma. Tuttavia, tale processo di riorientamento non sembra essere ancora sufficientemente avanzato per aver avuto effetti avvertibili sull'offerta di materia prima disponibile per i produttori comunitari.

    (88) Pertanto, la Commissione ha stabilito che la scarsità di approvvigionamento non ha contribuito al pregiudizio subito dai produttori comunitari.

    7.1.7. Altri fattori

    (89) Nel corso dell'inchiesta definitiva né i servizi della Commissione né le parti interessate hanno individuato o indicato altri fattori causali oltre a quelli illustrati alle precedenti sezioni da 7.1.1 a 7.1.6.

    7.2. ATTRIBUZIONE DEGLI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI AI DIVERSI FATTORI

    (90) Il grave pregiudizio subito dai produttori comunitari si è manifestato principalmente sotto forma di una diminuzione del volume delle vendite, di un calo dei prezzi unitari, di un peggioramento della redditività e di perdite finanziarie. La Commissione ha stabilito che, escluso l'incremento delle importazioni, tre sono i fattori che hanno contribuito a tale pregiudizio: il calo del consumo, la diminuzione delle esportazioni e l'aumento delle capacità produttive.

    (91) Anzitutto, si è registrato un calo del consumo tra il 1998/1999 e il 2000/2001, quindi il consumo è aumentato nel 2001/2002 per poi diminuire di nuovo nell'ultima stagione. Tuttavia, l'andamento delle importazioni non ha seguito affatto tale andamento declinante del consumo, per cui la Commissione ritiene che il calo del consumo osservato tra il 1998/1999 e il 2000/2001 non abbia avuto un impatto significativo né sui volumi né sui prezzi di vendita. Il calo del consumo nel 2002/2003 è coinciso con la diminuzione dei volumi delle vendite, il ribasso dei prezzi e il calo della redditività dei produttori comunitari, e la Commissione ha concluso che questa diminuzione del consumo costituisce un fattore che ha contribuito al grave pregiudizio subito dai produttori medesimi.

    (92) La Commissione ha esaminato inoltre il calo delle esportazioni registrato dai produttori comunitari durante il quinquennio preso in esame. Una diminuzione è stata osservata all'inizio del quinquennio considerato, mentre nell'ultima parte di tale periodo, quando il grave pregiudizio era continuo e sostenuto, le esportazioni risultavano in un primo tempo in crescita e poi in lieve calo. Di conseguenza, rispetto all'incremento delle importazioni, l'andamento delle esportazioni ha avuto un impatto sensibilmente inferiore sui produttori comunitari negli anni 2001/2002 e 2002/2003.

    (93) La Commissione ha esaminato poi l'aumento delle capacità registratosi nel 1999/2000, aumento confermato anche nel periodo successivo. Il costo di queste capacità produttive supplementari su base annua non era significativo.

    (94) Dopo avere escluso l'attribuzione all'aumento delle importazioni degli effetti dovuti ad altri fattori, la Commissione ha sottolineato che esiste un nesso causale reale e sostanziale tra la diminuzione del volume di vendita, dei prezzi di vendita e della redditività dei produttori comunitari e l'aumento delle importazioni, le quali non solo sono aumentate con un ritmo maggiore rispetto alla crescita del consumo osservata tra il 2000/2001 e il 2001/2002, ma sono aumentate anche durante il calo del consumo tra il 1998/1999 e il 2000/2001.

    7.2.1. Conclusioni

    (95) Pertanto, dopo aver analizzato gli effetti pregiudizievoli degli altri fattori noti, distinguendoli accuratamente non soltanto l'uno dall'altro ma anche dagli effetti pregiudizievoli dovuti all'aumento delle importazioni, e dopo essersi accertata che il pregiudizio causato da questi altri fattori non fosse attribuito alle importazioni medesime, la Commissione è giunta alla conclusione che sussiste un nesso reale e sostanziale tra l'aumento delle importazioni e il grave pregiudizio subito dai produttori comunitari.

    8. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    8.1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

    (96) Le misure di salvaguardia intendono ovviare al grave pregiudizio subito finora dai produttori comunitari del prodotto in esame, evitando inoltre che la loro situazione si aggravi ulteriormente. Oltre ad esaminare gli sviluppi imprevisti, l'aumento delle importazioni, il grave pregiudizio e la causa del pregiudizio, i servizi della Commissione si sono chiesti se non si dovesse concludere che, per motivi economici impellenti, non è nell'interesse della Comunità istituire misure definitive. A tal fine si sono valutati, sulla base degli elementi di prova disponibili, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti coinvolte nel procedimento e le probabili conseguenze dell'istituzione o meno delle misure stesse.

    8.2. INTERESSE DEI PRODUTTORI COMUNITARI

    (97) I produttori comunitari hanno realizzato massicci investimenti e dispongono dei sistemi di produzione più altamente automatizzati al mondo. Detti produttori sono vitali e competitivi in condizioni normali di mercato. Nel corso del periodo preso in esame i produttori comunitari hanno registrato un notevole calo della produzione e delle vendite in conseguenza del quale attualmente non sono più in grado di svolgere la loro attività realizzando degli utili. La posizione dei produttori comunitari continuerebbe a essere minacciata qualora le importazioni a basso prezzo di prodotto in esame proseguissero in quantitativi ingenti come quelli attuali.

    (98) L'istituzione di misure definitive di salvaguardia offrirebbe ai produttori comunitari l'opportunità di avviare un processo di ristrutturazione, garantendo quindi tanto l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine della loro produzione del prodotto in esame quanto quella delle loro attività economiche in generale. Le misure offrirebbero inoltre ai produttori il necessario momento di tregua per poter procedere alla ristrutturazione e beneficiare di maggiori investimenti nella ricerca e sviluppo finalizzati a ridurre ulteriormente i costi di produzione. I programmi per un consolidamento all'interno del settore sono già in fase molto avanzata, ma un simile processo richiederà certamente tempo tanto per la sua realizzazione quanto perché se ne ricavino benefici concreti. È stata poi individuata una serie di iniziative di riduzione dei costi, con particolare riguardo a una maggiore cooperazione tra i produttori comunitari nell'acquisto di altre materie prime oltre alla frutta fresca (per la quale sono già in vigore accordi di acquisto in comune).

    8.3. INTERESSE DEI PRODUTTORI DI PICCOLI AGRUMI FRESCHI NELLA COMUNITÀ

    (99) I produttori di frutta fresca che forniscono la materia prima ai produttori comunitari hanno interesse ad avere una domanda forte e prevedibile del loro prodotto, e a un prezzo che consenta loro di ottenere un congruo profitto. Appare evidente che uno degli effetti degli elevati quantitativi di importazioni di prodotto in esame a basso prezzo consiste nell'abbassare il prezzo della materia prima (cioè piccoli agrumi freschi, soprattutto satsuma) sul mercato comunitario. È quindi nell'interesse dei produttori di frutta fresca che vengano istituite misure volte a ridurre il volume delle importazioni di prodotto in esame a basso prezzo verso l'UE.

    8.4. INTERESSE DEGLI UTILIZZATORI E DEGLI IMPORTATORI NELLA COMUNITÀ

    (100) Per valutare l'impatto delle eventuali misure sugli importatori e sugli utilizzatori, la Commissione ha inviato dei questionari agli importatori e agli utilizzatori noti del prodotto in esame sul mercato comunitario: ha ricevuto risposta da nove importatori, mentre nessuna risposta è pervenuta dagli utilizzatori non collegati agli importatori.

    (101) Alcuni importatori del prodotto in esame hanno affermato che non era necessario istituire le misure in questione, dal momento che le difficoltà incontrate dai produttori comunitari erano causate non tanto dall'aumento delle importazioni quanto dai prezzi elevati e dalla scarsità di approvvigionamento nella Comunità di mandarini freschi da impiegare per la produzione di conserve. Si è tuttavia osservato che alla fine del 2001/2002, cioè della stagione in cui le importazioni erano aumentate fino a 44804 tonnellate e le vendite nell'Unione europea dei produttori comunitari erano scese a 36156 tonnellate, le scorte di detti produttori avevano registrato un aumento (di 6074 tonnellate) fino ad ammontare a 17279 tonnellate. Questo dimostra evidentemente che il calo delle vendite registrato dai produttori comunitari non era dovuto a difficoltà da parte loro nel rifornirsi di mandarini freschi, ma a qualche altro fattore, e che la spiegazione più probabile sembra essere il crescente predominio sul mercato di importazioni sempre più massicce di prodotto in esame a basso prezzo.

    (102) Gli importatori hanno inoltre affermato che era auspicabile poter continuare a disporre di diverse fonti di approvvigionamento e che, nel caso in cui le misure vengano istituite, esse non dovrebbero assumere la forma di un regime di prezzi minimi o dell'assegnazione di un contingente in base al principio del "primo arrivato, primo servito", perché ciò comporterebbe ulteriori distorsioni del mercato. In particolare, l'assegnazione di un contingente in base alla regola del "primo arrivato, primo servito" incentiverebbe le importazioni nella prima parte dell'anno fino ad utilizzare l'intero contingente, per poi orientare la domanda verso l'offerta disponibile sul mercato interno dell'UE. Inoltre, gli importatori hanno posto l'accento sull'esigenza degli operatori commerciali dei principali mercati europei e dei consumatori di continuare a disporre di un prodotto di buona qualità a basso prezzo.

    (103) Le misure definitive consistono in un contingente tariffario che riflette il livello tradizionale delle importazioni. Si ritiene pertanto che i possibili effetti negativi per gli utilizzatori e gli importatori, se mai ve ne saranno, non possano essere considerati tali da risultare superiori ai vantaggi che dovrebbe comportare per i produttori comunitari l'istituzione delle misure in questione, corrispondenti al minimo indispensabile per impedire un ulteriore deterioramento della situazione dei produttori medesimi.

    8.5. INTERESSE DEI CONSUMATORI NELLA COMUNITÀ

    (104) Dal momento che il prodotto in esame è un prodotto di consumo, la Commissione ha informato diverse organizzazioni di consumatori dell'apertura dell'inchiesta. Poiché nessuna risposta o osservazione è pervenuta alla Commissione da tali organizzazioni, l'impatto delle misure sui consumatori è da ritenersi minimo.

    9. ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

    9.1. IMPORTAZIONI VERSO I PAESI DI PROSSIMA ADESIONE

    (105) Dato che le misure avranno effetto dopo l'allargamento dell'UE, prevista per il 1o maggio 2004, la Commissione ha esaminato inoltre l'aumento delle importazioni in questione (in termini sia assoluti che relativi) nel contesto dell'Unione europea composta da 25 Stati membri.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (106) Le importazioni verso i paesi di prossima adesione provenienti da paesi terzi (al di fuori dell'UE a 25) sono aumentate del 67 %, passando da 2562 tonnellate nel 2000 a 4268 tonnellate nel 2001, per poi registrare un ulteriore incremento (+ 25 %) fino a 5350 tonnellate nel 2002. Nel 2003, dette importazioni sono di nuovo aumentate del 22 % fino a raggiungere 6528 tonnellate.

    (107) Per calcolare quello che sarebbe stato verosimilmente l'incremento, negli ultimi anni, delle importazioni verso l'UE allargata a 25 Stati membri, occorre sommare alle importazioni verso l'attuale UE le importazioni verso i paesi di prossima adesione provenienti da paesi terzi (al di fuori dell'UE a 25).

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (108) In base a tale calcolo, le importazioni totali verso l'UE allargata a 25 avrebbero registrato un incremento del 22 %, passando da 20135 tonnellate a 24603 tonnellate, tra il 2000 e il 2001, e in seguito un aumento del 104 % fino a raggiungere 50154 tonnellate tra il 2001 e il 2002. Sempre in base alla proiezione, le importazioni si sarebbero quindi attestate su un tale livello elevato nel corso del 2003, registrando anzi un aumento del 2 %, il che le avrebbe quindi portate a 51341 tonnellate.

    (109) Nei paesi di prossima adesione non vi è produzione del prodotto in esame; inoltre, come osservato in precedenza, le importazioni verso l'UE composta da 25 Stati membri si sarebbero sviluppate seguendo un andamento analogo a quello delle importazioni verso l'attuale UE a 15. Pertanto, la Commissione ritiene che l'analisi del grave pregiudizio e della causa del pregiudizio svolta per l'attuale UE a 15 rimanga valida anche per l'UE allargata a 25.

    (110) La Commissione ha poi considerato l'aspetto dell'interesse della Comunità con riferimento all'UE allargata a 25 Stati membri. Se nei paesi di prossima adesione non vi è produzione della materia prima né del prodotto in esame, si registrano tuttavia importazioni di tale prodotto equivalenti all'incirca al 12 % delle importazioni totali verso l'UE allargata a 25. Gli interessi degli importatori, degli utilizzatori e dei consumatori dei paesi di prossima adesione sono quelli di qualsiasi importatore/utilizzatore e consumatore e non divergono da quelli degli importatori, degli utilizzatori e dei consumatori - assai più numerosi - dell'attuale UE a 15. Gli interessi degli importatori, degli utilizzatori e dei consumatori nell'UE a 15 sono in effetti identici a quelli delle medesime parti interessate nella futura UE a 25, e dunque pienamente rappresentativi anche degli interessi di queste ultime. Pertanto, la Commissione ritiene che l'analisi del grave pregiudizio e della causa del pregiudizio svolta per l'attuale UE a 15 rimanga valida anche per l'UE allargata a 25.

    (111) Si invitano le parti interessate che ritengano ingiustificata, dopo l'allargamento dell'UE, la proroga delle misure nella loro forma attuale per l'UE a 25 a presentare alla Commissione le loro osservazioni in merito entro e non oltre il 15 maggio 2004, illustrando in modo dettagliato i motivi che giustificherebbero l'avvio di un riesame delle misure da parte della Commissione.

    10. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

    (112) A causa dell'aumento delle importazioni del prodotto in esame (di cui ai considerando da 24 a 27), il mercato comunitario del prodotto in esame - trattandosi di un prodotto inserito nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione(7) - subisce gravi turbative, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato. Le condizioni, eventualmente applicabili, di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, sono pertanto soddisfatte.

    11. CONSIDERAZIONI FINALI

    (113) L'analisi svolta dalla Commissione sulle risultanze dell'inchiesta dimostra che sussistono le condizioni per l'istituzione di misure di salvaguardia.

    11.1. FORMA E LIVELLO DELLE MISURE

    (114) Affinché il mercato comunitario rimanga aperto e si disponga di un'offerta sufficiente per far fronte alla domanda, è opportuno istituire un sistema di contingenti tariffari il cui superamento comporti il pagamento di un dazio supplementare, in modo tale che le importazioni che superano detti contingenti possano comunque entrare nella Comunità purché dietro pagamento del dazio supplementare. Tale dazio supplementare dovrebbe essere fissato a un livello che risulti conforme all'obiettivo di evitare un grave pregiudizio ai produttori comunitari. A tale proposito, va osservato che il dazio supplementare stabilito a titolo delle misure provvisorie di salvaguardia [regolamento (CE) n. 1964/2003 della Commissione] si è rivelato inadeguato a ridurre il livello delle importazioni nel breve periodo. Anzi, nel periodo di applicazione delle misure provvisorie - dal 9 novembre 2003 al 10 aprile 2004 - le importazioni del prodotto in esame hanno seguitato ad aumentare, così come è proseguito anche il calo dei prezzi. A titolo delle misure provvisorie, l'aliquota del dazio supplementare era stata fissata a 155 EUR per tonnellata. In parte a causa del rafforzamento dell'euro, è evidente che questa aliquota è stata assorbita dai ribassi del prezzo medio applicato dai produttori esportatori della RPC. Pertanto, per ottenere l'effetto desiderato, l'aliquota del dazio supplementare dovrebbe essere superiore a 155 EUR per tonnellata.

    (115) Il livello del dazio supplementare è stato calcolato sulla base di un prezzo indicativo tale da consentire ai produttori comunitari di realizzare un margine di utile del 6,8 % sul fatturato, effettuando un adeguamento per tener conto dei costi del trasporto onde garantire un corretto confronto con le importazioni immesse in commercio nell'area geografica principale. Tale importo è stato quindi confrontato con il prezzo medio all'importazione durante il periodo aprile-dicembre 2003, allo stesso stadio commerciale, adeguato al livello cif frontiera comunitaria, dazio doganale corrisposto, inclusi i costi successivi all'importazione e l'utile degli importatori. Il summenzionato margine di utile del 6,8 % è stato calcolato in base a un'analisi degli utili effettivamente registrati dai produttori comunitari nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2001/2002. Il livello della vendita sotto costo è stato fissato al 57,9 % del prezzo cif all'importazione. In termini di dazio fisso, il dazio pagabile dovrebbe quindi ammontare a 301 EUR per tonnellata. Considerati gli effetti riconosciuti sul prezzo delle importazioni del considerevole rafforzamento dell'euro rispetto allo yuan cinese, qualora l'euro dovesse in seguito svalutarsi rispetto alla moneta cinese in modo tale da incidere significativamente sui prezzi, il livello del dazio potrà essere riveduto.

    (116) Per mantenere l'accesso al mercato comunitario, i contingenti tariffari dovrebbero basarsi sul volume delle importazioni registrato in un periodo recente. Gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici sulle importazioni sono gli anni che vanno dal 1999/2000 al 2001/2002 (il 2002/2003 non è ritenuto rappresentativo in quanto i procedimenti di salvaguardia sono stati avviati in quel periodo). I contingenti tariffari dovrebbero quindi essere calcolati sulla base del volume medio delle importazioni registrato in quegli anni (pari a 27570 tonnellate per l'attuale UE composta da 15 Stati membri). Tenuto conto degli ingenti quantitativi di scorte accumulati da alcuni importatori e del livello costantemente elevato delle importazioni nell'ultimo periodo, la Commissione ritiene che il volume summenzionato costituisca il limite massimo delle importazioni da poter effettuare senza pagamento del dazio supplementare. Ritiene inoltre che un tale volume delle importazioni consenta ai produttori comunitari di continuare ad adeguarsi evitando al tempo stesso un ulteriore peggioramento della loro situazione.

    (117) La Commissione osserva che i contingenti tariffari dovranno essere riveduti per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea a partire dal 1o maggio 2004. All'ammontare dei contingenti tariffari stabilito per il primo periodo (27570 tonnellate per l'attuale UE a 15) si deve quindi sommare anche il quantitativo medio annuo di importazioni provenienti dai paesi terzi verso gli Stati di prossima adesione all'UE registrato negli anni dal 2000 al 2002: tale quantitativo medio annuo è pari a 4060 tonnellate. Il contingente tariffario per il primo periodo per l'UE allargata a 25 Stati membri dovrebbe pertanto ammontare a 31630 tonnellate. Poiché il periodo finale è di soli 212 giorni, il contingente tariffario effettivo di importazioni fissato per tale periodo dovrebbe essere proporzionalmente ridotto.

    (118) Per mantenere i flussi commerciali tradizionali e garantire che il mercato comunitario rimanga accessibile a nuovi paesi fornitori, l'entità dei contingenti tariffari dovrebbe essere suddivisa tra i paesi che hanno un interesse sostanziale a rifornire di prodotto in esame il mercato comunitario, mentre una parte dei contingenti dovrebbe essere riservata ai paesi che attualmente non hanno tale interesse sostanziale. Dopo aver consultato la RPC, l'unico paese ad avere tale interesse sostanziale, la Commissione ritiene opportuno assegnarle un contingente tariffario specifico, commisurato alla percentuale di quantitativo totale del prodotto fornita da questo paese durante il triennio considerato (cioè il periodo compreso tra il 1999/2000 e il 2001/2002). La stragrande maggioranza delle importazioni in questo periodo erano originarie della RPC, perciò si è deciso di applicare un contingente tariffario specifico nazionale per la RPC e un altro contingente per tutti gli altri paesi.

    (119) In base al calcolo illustrato in precedenza, il contingente iniziale assegnato alla RPC per l'UE a 25 dovrebbe ammontare a 30834 tonnellate per un periodo di un anno, mentre quello assegnato a tutti gli altri paesi per lo stesso periodo sarebbe pari a 787 tonnellate. Si ritiene però che così facendo il contingente assegnato a tutti gli altri paesi risulterebbe talmente modesto da non permettere un'effettiva concorrenza né l'ingresso sul mercato di nuovi operatori. È auspicabile che altri paesi, oltre alla RPC, abbiano la possibilità di esportare il prodotto in esame verso la Comunità. Il contingente tariffario assegnato a tutti gli altri paesi dovrebbe pertanto essere aumentato, fissandolo al 3 % del consumo comunitario medio registrato nell'intero periodo preso in esame (cioè 2314 tonnellate per un anno) e portando così a 33157 tonnellate il volume complessivo dei contingenti tariffari.

    (120) Tenuto conto dell'obbligo di liberalizzare le misure, i contingenti tariffari complessivi annui dovrebbero essere aumentati del 5 % in ciascuno dei periodi successivi: dovrebbero cioè essere portati a 34815 tonnellate per il periodo fino al 10 aprile 2006, a 36556 tonnellate per il periodo fino al 10 aprile 2007, e infine a 22294 tonnellate per il periodo fino all'8 novembre 2007 (212 giorni). Conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 3285/94, la Commissione svolgerà un riesame intermedio allo scopo di valutare gli effetti delle misure, esaminare se e in quale misura sia opportuno accelerare il processo di liberalizzazione e verificare infine se sia necessario mantenere in vigore le misure in questione. Nell'ambito del riesame intermedio la Commissione valuterà anche le iniziative adottate dai produttori comunitari in termini di ristrutturazione.

    (121) Conformemente alla legislazione comunitaria e agli obblighi internazionali della Comunità, le misure di salvaguardia non dovrebbero applicarsi ai prodotti originari di un paese in via di sviluppo fintantoché la quota delle importazioni nella Comunità di detti prodotti originari del paese in questione non supera il 3 %. L'unico paese in via di sviluppo che non soddisfa i requisiti necessari per beneficiare di tale deroga è la RPC. Occorre quindi specificare i paesi in via di sviluppo ai quali non si applicano le misure di salvaguardia: tali paesi sono elencati nell'allegato II

    11.2. GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

    (122) Prima che venissero istituite le misure provvisorie alcuni importatori e le loro associazioni avevano chiesto l'introduzione di un sistema in base al quale gli importatori tradizionali, quelli cioè che tradizionalmente importano il prodotto in esame dalla RPC, disponessero di quantitativi garantiti calcolati in funzione del loro livello tradizionale di importazioni da questo paese. Altri importatori avevano sostenuto che i sistemi di contingenti tariffari avrebbero dovuto funzionare in base al principio del "primo arrivato, primo servito" per evitare inutili oneri amministrativi e per preservare la concorrenza.

    (123) Al fine di ottenere le informazioni necessarie per poter definire un metodo adeguato di gestione dei contingenti, la Commissione ha pubblicato un avviso il 2 ottobre 2003(8). Dalle informazioni fornite risulta che, per ciascuna delle stagioni di messa in conserva della frutta 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, la stragrande maggioranza delle importazioni del prodotto in esame (oltre il 90 %) è stata realizzata da un numero limitato di importatori che hanno importato una media di 500 tonnellate o più per ogni stagione (di seguito denominati "importatori tradizionali"). Il resto è stato invece importato da importatori diversi da quelli tradizionali (di seguito denominati "altri importatori").

    (124) Sebbene alcuni importatori abbiano sostenuto che la soglia stabilita per potersi definire "importatori tradizionali" dovesse essere abbassata (portandola ad esempio a 300 tonnellate o ancora meno), nell'applicare le misure provvisorie si è constatata l'esistenza di un numero elevato di importatori che desideravano importare quantitativi modesti di prodotto. Di conseguenza, per servire meglio gli interessi generali degli importatori di modesti quantitativi di prodotto è preferibile aumentare la percentuale del contingente tariffario messo a disposizione degli importatori non tradizionali piuttosto che abbassare la soglia fissata per ottenere la qualifica di "importatore tradizionale".

    (125) Dopo aver esaminato la richiesta di cui sopra alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle misure provvisorie, la Commissione espone le seguenti considerazioni:

    - in mancanza di un sistema di licenze garantite, il prezzo del prodotto importato dalla RPC registrerà con ogni probabilità un rialzo straordinario nella prima parte del periodo di validità del contingente tariffario, ma potrebbe poi crollare nel momento in cui gli importatori avessero raggiunto o superato il livello delle importazioni necessario a soddisfare i loro ordini (il cosiddetto "effetto congiunturale"). L'effetto congiunturale dell'assegnazione dei contingenti tariffari in base alla regola del "primo arrivato, primo servito" rischia di danneggiare i produttori comunitari, in quanto nella prima parte della stagione di messa in conserva la domanda si concentrerà sulle importazioni dalla RPC per trasferirsi al prodotto comunitario solo dopo l'esaurimento del contingente tariffario. Ciò significa che i produttori comunitari potrebbero assistere, nella prima parte della stagione, alla diminuzione delle proprie vendite ed essere esposti all'incertezza creata da una pronunciata fluttuazione dei prezzi. Una situazione del genere rischierebbe di compromettere l'utilità delle misure,

    - è nell'interesse degli importatori esistenti, i quali solitamente importano quantitativi elevati di prodotto in esame dalla RPC, che vengano prese disposizioni volte a garantire il mantenimento dei flussi commerciali tradizionali e a consentire loro di continuare a importare una determinata quantità di prodotto in esame dalla RPC in esenzione dal dazio supplementare. Inoltre, anche i nuovi importatori hanno interesse ad avere qualche possibilità di importare il prodotto in esame dalla RPC in esenzione dal dazio supplementare,

    - è nell'interesse dei dettaglianti e dei consumatori poter continuare a disporre di un'offerta adeguata di prodotto in esame sul mercato comunitario, come pure di un prezzo di mercato stabile,

    - la forma delle misure definitive dovrebbe essere tale da permettere di conseguire il loro obiettivo pur riducendo al minimo i rischi di turbamento del mercato sotto forma di pronunciate fluttuazioni dei prezzi e di effetti negativi sui produttori comunitari, e tale inoltre da evitare agli importatori inutili oneri amministrativi. A tale proposito si sottolinea che durante il periodo di applicazione delle misure provvisorie le importazioni del prodotto in esame sono in realtà aumentate, mentre il prezzo al dettaglio applicato da almeno uno dei principali operatori sul mercato è diminuito del 17 %,

    - la forma delle misure dovrebbe essere tale da promuovere una crescente concorrenza tra gli importatori e garantire la possibilità di accesso al mercato ai nuovi importatori non tradizionali.

    (126) Sulla scorta di queste considerazioni, la Commissione ritiene che non sarebbe opportuno gestire il contingente tariffario in base al principio del "primo arrivato, primo servito". Gli operatori economici che tradizionalmente hanno sempre importato un quantitativo significativo di prodotto in esame nella Comunità o nei paesi di prossima adesione (i cosiddetti "importatori tradizionali") dovrebbero avere invece la possibilità di chiedere una licenza per importare una certa quantità del prodotto in esame in esenzione dal dazio supplementare, quantità calcolata sulla base del loro livello tradizionale di importazioni dalla RPC. Nel contempo gli altri importatori che intendano importare nella Comunità il prodotto in esame dalla RPC, ma che non soddisfano il suddetto criterio (i cosiddetti "altri importatori"), dovrebbero avere anch'essi la possibilità di chiedere una licenza per importare una certa quantità del prodotto in esame in esenzione dal dazio supplementare.

    (127) Si dovrebbe pertanto istituire un sistema di licenze in virtù del quale il diritto di importare il prodotto in esame in esenzione dal dazio supplementare sia subordinato alla presentazione di una licenza all'importazione. Le norme dettagliate che disciplinano tale sistema dovrebbero essere complementari a, o derogatorie di, quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2004 della Commissione(10).

    (128) Per garantire un efficiente funzionamento del sistema, dovrebbero avere diritto di presentare domanda per la licenza unicamente gli operatori, le persone fisiche o giuridiche, i singoli o i gruppi che negli ultimi tempi hanno effettuato importazioni nella Comunità o nei paesi di prossima adesione. Occorre inoltre prendere provvedimenti per ridurre al minimo il numero di domande di licenze d'importazione di tipo speculativo, le quali potrebbero impedire che i contingenti tariffari vengano interamente utilizzati. Pertanto gli importatori, per poter presentare domanda di licenza, dovrebbero aver importato di recente nella Comunità una ragionevole quantità minima di prodotti simili. Data la natura e il valore del prodotto in esame, si ritiene ragionevole che, per avere il diritto di presentare domanda di licenza, gli importatori debbano aver importato un minimo di 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, nel corso di una o più delle ultime tre stagioni di messa in conserva, cioè 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003 per il primo periodo di applicazione delle misure definitive (11 aprile 2004-10 aprile 2005). Si dovrebbe inoltre prevedere una disposizione che imponga il pagamento di una garanzia (o "cauzione") per ciascuna tonnellata di prodotto in esame per la quale viene presentata domanda per una licenza d'importazione. La garanzia dovrebbe essere fissata a un livello sufficientemente elevato da scoraggiare le domande di tipo speculativo, ma non al punto di scoraggiare, invece, gli operatori impegnati in autentiche attività commerciali nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Si ritiene quindi congrua e ragionevole una garanzia pari al 20 % circa del valore del prodotto in esame importato.

    (129) In forza dell'applicazione delle misure provvisorie agli importatori tradizionali era assegnato l'85 % del contingente tariffario (23435 tonnellate su base annua), mentre agli altri importatori spettava il rimanente 15 % (4135 tonnellate su base annua). Le misure dovrebbero essere tali da consentire agli importatori tradizionali di mantenere la loro posizione, pur preservando al tempo stesso il livello di concorrenza e garantendo l'accesso al mercato agli altri importatori. Vi è infatti un numero significativo di importatori i quali tradizionalmente importano conserve di satsuma dalla RPC ma le cui importazioni rimangono al di sotto della soglia minima di 500 tonnellate fissata per essere considerati come "importatori tradizionali". Dati i quantitativi di prodotto assai disparati importati da questi importatori, si è ritenuto più giusto aumentare la quota del contingente tariffario messa a loro disposizione piuttosto che abbassare la soglia fissata per ottenere la qualifica di "importatore tradizionale".

    (130) Si ritiene inoltre che, nonostante l'elevata percentuale di prodotto in esame importata dagli importatori tradizionali nelle ultime stagioni di messa in conserva, per mantenere aperto il mercato, preservare il livello di concorrenza e offrire la possibilità di accedere al mercato anche agli importatori di modesti quantitativi di prodotto, dovrebbe essere messo a disposizione degli "altri importatori" il 25 % del contingente tariffario per le merci originarie della RPC. Assegnando, nell'ambito dell'applicazione delle misure definitive, il rimanente 75 % agli importatori tradizionali, la quota annua iniziale del contingente tariffario messa a loro disposizione verrebbe mantenuta a 23132 tonnellate: questa soluzione consentirebbe agli importatori tradizionali di mantenere la loro posizione, pur permettendo al tempo stesso di assegnare agli importatori non tradizionali una quota più elevata del contingente rispetto a quanto previsto dalle misure provvisorie. La quota destinata agli altri importatori dovrebbe pertanto essere fissata a 7711 tonnellate (ossia il 25 % del contingente tariffario).

    (131) Licenze fino a concorrenza della pertinente quota del contingente tariffario assegnata agli importatori tradizionali per il periodo interessato per le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC dovrebbero pertanto essere messe a disposizione di detti importatori, dietro presentazione di una domanda e purché essi soddisfino determinati criteri oggettivi. Le licenze per la rimanente quota del contingente tariffario per il periodo interessato dovrebbero essere messe a disposizione degli "altri importatori", sempre dietro presentazione di una domanda e purché questi ultimi soddisfino determinati criteri oggettivi. Il rispetto di tali criteri è necessario per fare in modo che ciascun importatore tradizionale abbia la possibilità di mantenere la sua posizione rispetto agli altri importatori tradizionali, che nessun singolo importatore sia in grado di controllare il mercato e che venga preservata la concorrenza tra importatori. Per gli importatori tradizionali il criterio oggettivo più appropriato è il quantitativo massimo (peso netto) di prodotto in esame importato dall'importatore tradizionale in questione in ciascuna delle ultime tre stagioni di messa in conserva, cioè 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003 per il primo periodo di applicazione delle misure definitive (11 aprile 2004-10 aprile 2005). Per gli altri importatori, invece, il criterio oggettivo più appropriato è una quota massima del 20 % del contingente tariffario messo a disposizione degli altri importatori per le merci originarie della RPC (cioè il 3 % del contingente tariffario per le merci originarie della RPC).

    (132) Per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame originarie di paesi diversi dalla RPC, dal momento che gli importatori tradizionali non importano quantità significative di prodotto in esame da altri paesi oltre alla RPC, e poiché il contingente tariffario che deve essere fissato è considerevolmente più elevato rispetto alle importazioni registrate nelle precedenti stagioni di messa in conserva, si ritiene che l'intero contingente tariffario debba essere messo a disposizione di tutti gli importatori su base paritaria, e che (per i motivi summenzionati) il criterio oggettivo più appropriato per limitare le domande di licenza d'importazione consista in una quota massima del 20 % del contingente tariffario disponibile per le merci dell'origine succitata.

    (133) L'eventuale esclusione dai contingenti tariffari delle merci importate da paesi in via di sviluppo dipende dall'origine delle merci stesse, come pure l'eventuale inclusione delle merci importate nella parte del contingente tariffario assegnata alla RPC o nella parte assegnata a tutti gli altri paesi. Oltre ad applicare i criteri di determinazione dell'origine in vigore nella Comunità, per garantire una gestione efficiente dei contingenti tariffari si dovrebbe subordinare l'importazione dei prodotti in esame alla presentazione di un certificato di origine alla frontiera comunitaria, fatta eccezione per le importazioni del prodotto in esame corredate di una prova dell'origine rilasciata o compilata secondo le pertinenti norme stabilite per poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali.

    11.3. DURATA

    (134) Le misure definitive non dovrebbero rimanere in vigore per un periodo superiore a quattro anni, incluso il periodo di validità delle misure provvisorie entrate in vigore il 9 novembre 2003. Le misure definitive dovrebbero quindi scadere entro l'8 novembre 2007,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sistema di contingenti tariffari

    1. È aperto un sistema di contingenti tariffari relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di mandarini preparati o conservati, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi, senza alcole aggiunto e con aggiunta di zuccheri, attualmente classificabili ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75 (in appresso: "conserve di mandarini"). Il volume di ciascun contingente tariffario e il periodo di applicazione del medesimo sono specificati nell'allegato I.

    2. Alle importazioni di conserve di mandarini effettuate nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi l'aliquota convenzionale del dazio di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio(11), o una qualsiasi aliquota preferenziale del dazio.

    3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, alle importazioni di queste conserve di mandarini effettuate senza la presentazione di una licenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativa al paese di cui i prodotti in questione sono originari si applica un dazio supplementare di 301 EUR per tonnellata.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento:

    a) per "stagione di messa in conserva" s'intende il periodo di dodici mesi compreso tra il 1o ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell'anno successivo;

    b) per "paesi di prossima adesione" s'intendono la Lettonia, la Lituania, l'Estonia, la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Slovenia, Malta e Cipro;

    c) per "importatore" s'intende un operatore, una persona fisica o giuridica, un singolo o un gruppo, che abbia importato nella Comunità o nei paesi di prossima adesione, nel corso di una o più delle ultime tre stagioni di messa in conserva, e per ciascuna di dette stagioni, un minimo di 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, a prescindere dall'origine di tali importazioni;

    d) per "importatore tradizionale" s'intende un importatore che abbia importato nella Comunità o nei paesi di prossima adesione una media di 500 tonnellate o più di conserve di mandarini in ciascuna delle ultime tre stagioni di messa in conserva, a prescindere dall'origine di tali importazioni;

    e) per "quantità di riferimento" s'intende la quantità massima di conserve di mandarini importata, per singola stagione di messa in conserva, da un importatore tradizionale nel corso di una delle ultime tre stagioni di messa in conserva;

    f) per "altri importatori" s'intendono gli importatori diversi dagli importatori tradizionali;

    g) per "origine" s'intende il paese di cui è originaria un'importazione, e che può essere la RPC, da un lato, o un paese diverso dalla RPC, dall'altro.

    Articolo 3

    Sistema di licenze d'importazione

    1. Tutte le importazioni realizzate nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono subordinate alla presentazione di una licenza d'importazione (in appresso "licenza") rilasciata conformemente al regolamento (CE) n. 1291/2000, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

    2. L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica alle licenze. Nella casella 19 delle licenze si deve indicare "0".

    3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dalle licenze non sono trasferibili.

    4. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è di 150 EUR per tonnellata netta.

    Articolo 4

    Validità delle licenze

    1. La domanda di licenza e la licenza stessa riportano nella casella 8 l'indicazione del paese d'origine del prodotto. Nella casella 8 la parola "sì" va contrassegnata con una croce. La licenza è valida unicamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella.

    2. La licenza è valida unicamente per la durata del periodo per il quale è stata rilasciata. Nella casella 24 deve pertanto figurare una dicitura indicante il periodo di validità della licenza (ad esempio "licenza valida unicamente per il periodo 11 aprile 2004-10 aprile 2005").

    Articolo 5

    Domanda di licenza

    1. Solo gli importatori possono presentare domanda per ottenere una licenza.

    Le domande di licenza vanno presentate alle autorità nazionali competenti. Quali pezze d'appoggio della domanda, gli importatori forniscono informazioni che comprovino, in modo soddisfacente per le autorità nazionali competenti, il rispetto da parte loro delle disposizioni dell'articolo 2, lettere c) e d), del presente regolamento.

    2. Le domande di licenza per il periodo fino al 10 aprile 2005 possono essere presentate dal 1o al 7 maggio 2004. In tutti gli altri casi, le domande di licenza per i periodi successivi possono essere presentate dal 1o all'8 del mese di febbraio immediatamente precedente l'inizio del periodo interessato.

    3. Le domande di licenza presentate dagli importatori tradizionali riguardano un quantitativo che non può superare la quantità di riferimento dell'importatore tradizionale in questione per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie della RPC, e non superiore, inoltre, al 20 % del contingente tariffario specificato per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie di tutti gli altri paesi.

    4. Le domande di licenza presentate dagli altri importatori riguardano un quantitativo che non può superare il 3 % del contingente tariffario indicato nell'allegato I, per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie della RPC, e non superiore, inoltre, al 20 % del contingente tariffario specificato per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie di tutti gli altri paesi.

    5. Nella casella 20 della domanda di licenza va riportata, a seconda dei casi, la dicitura "importatore tradizionale" o "altro importatore", nonché la dicitura "richiesta a norma del regolamento 658/2004".

    Articolo 6

    Ripartizione dei contingenti tariffari

    1. Per le importazioni originarie della RPC, il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per ciascun periodo è ripartito come segue:

    a) il 75 % è assegnato agli importatori tradizionali;

    b) il 25 % agli altri importatori.

    Se il quantitativo assegnato per un dato periodo non viene interamente utilizzato da una delle due categorie di importatori, il rimanente può essere assegnato all'altra categoria.

    2. Per le importazioni diverse da quelle originarie della RPC, il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli importatori tradizionali e degli altri importatori.

    Articolo 7

    Notifiche degli Stati membri alla Commissione

    1. Gli Stati membri notificano alla Commissione se sono state presentate domande di licenza d'importazione e i quantitativi indicati nelle domande.

    2. Per il periodo 11 aprile 2004-10 aprile 2005 le informazioni di cui al paragrafo 1 vanno comunicate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) dell'11 maggio 2004.

    3. Per ciascun periodo successivo, le informazioni di cui al paragrafo 1 vanno comunicate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 10 febbraio immediatamente precedente l'inizio del periodo interessato.

    4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vanno comunicate per via elettronica utilizzando l'apposito formulario inviato dalla Commissione agli Stati membri. Le informazioni riportate nel formulario vanno suddivise per tipo di importatore e per origine ai sensi dell'articolo 2.

    Articolo 8

    Rilascio delle licenze

    1. Sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri in forza dell'articolo 7, la Commissione stabilisce con un regolamento, per ciascuna origine e ciascun tipo di importatore ai sensi dell'articolo 2, tenendo altresì conto delle disposizioni del paragrafo 2, le percentuali di rilascio delle licenze. Tale decisione della Commissione è adottata non oltre il 2 giugno 2004 per quanto riguarda il periodo 11 aprile 2004-10 aprile 2005, e non oltre il 15 marzo immediatamente precedente l'inizio del periodo interessato in tutti gli altri casi.

    2. Se, sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri in forza dell'articolo 7, la Commissione constata che le domande di licenza superano i quantitativi stabiliti in conformità degli articoli 1 e 6, provvede a fissare una percentuale unica di riduzione da applicare alle domande di licenza in questione.

    3. Le licenze vengono rilasciate dalle autorità nazionali competenti il quarto giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al paragrafo 1.

    4. Se, ai sensi del paragrafo 1, il quantitativo per cui viene rilasciata una licenza è inferiore al quantitativo richiesto, la domanda di licenza può essere ritirata entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi di detto paragrafo. In caso di ritiro della domanda di licenza, la cauzione viene immediatamente svincolata.

    Articolo 9

    Paesi in via di sviluppo

    Le importazioni di conserve di mandarini originarie di uno dei paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato II non vengono assoggettate o imputate ai contingenti tariffari.

    Articolo 10

    Disposizioni generali

    1. L'origine delle conserve di mandarini a cui si applica il presente regolamento viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

    2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, qualsiasi immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di mandarini originarie di un paese terzo è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di detto paese e conforme ai requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(12).

    3. Il certificato di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), non è richiesto per le importazioni di conserve di mandarini corredate di una prova dell'origine rilasciata o compilata secondo le pertinenti norme stabilite per poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali.

    4. La prova dell'origine è accettata solo se le conserve di mandarini soddisfano i criteri di determinazione dell'origine specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti.

    Articolo 11

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2004 e si applica sino all'8 novembre 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

    (2) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

    (3) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

    (4) GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

    (5) GU L 290 dell'8.11.2003, pag. 3.

    (6) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

    (7) GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25.

    (8) GU C 236 del 2.10.2003, pag. 30.

    (9) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

    (10) GU L 58 del 26.2.2004, pag. 3.

    (11) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

    (12) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi dall'applicazione delle misure in quanto la loro quota delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità non è superiore al 3 %.

    Emirati arabi uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Angola, Argentina, Barbados, Bangladesh, Burkina-Faso, Bahrein, Burundi, Benin, Brunei Darussalam, Bolivia, Brasile, Bahama, Bhutan, Botswana, Belize, Repubblica democratica del Congo, Repubblica centrafricana, Congo, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cuba, Capo Verde, Gibuti, Dominica, Repubblica dominicana, Algeria, Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Figi, Stati federati di Micronesia, Gabon, Grenada, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea equatoriale, Guatemala, Guinea Bissau, Guyana, Honduras, Haiti, Hong Kong, Indonesia, India, Iraq, Iran (Repubblica islamica dell'), Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Kiribati, Comore, Saint Kitts e Nevis, Kuwait, Repubblica democratica popolare del Laos, Libano, Saint Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Giamahiria araba libica, Marocco, Madagascar, Isole Marshall, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Maurizio, Maldive, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Oman, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Palau, Paraguay, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Isole Salomone, Seicelle, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Sao Tomé e Principe, El Salvador, Repubblica araba siriana, Swaziland, Ciad, Togo, Thailandia, Tunisia, Tonga, Timor Est, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Tanzania (Repubblica unita di), Taiwan, Uganda, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Samoa, Yemen, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe.

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