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Document 32004R0654

Regolamento (CE) n. 654/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 144/2004 per quanto riguarda il quantitativo oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento francese

GU L 104 del 8.4.2004, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/654/oj

32004R0654

Regolamento (CE) n. 654/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 144/2004 per quanto riguarda il quantitativo oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento francese

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 08/04/2004 pag. 0047 - 0047


Regolamento (CE) n. 654/2004 della Commissione

del 7 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 144/2004 per quanto riguarda il quantitativo oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 144/2004 della Commissione(2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200000 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento francese.

(2) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 367308 tonnellate il quantitativo di frumento tenero posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento francese.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 144/2004 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini "200000 tonnellate" sono sostituiti dai termini "367308 tonnellate".

2) Nel titolo dell'allegato, i termini "200000 tonnellate" sono sostituiti dai termini "367308 tonnellate".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 36.

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