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Dokumentum 32004R0285

Regolamento (CE) n. 285/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1306/2003 per quanto riguarda il termine di ritiro dell'alcole

GU L 49 del 19.2.2004., 31—31. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum hatályossági állapota Hatályos

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/285/oj

32004R0285

Regolamento (CE) n. 285/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1306/2003 per quanto riguarda il termine di ritiro dell'alcole

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 19/02/2004 pag. 0031 - 0031


Regolamento (CE) n. 285/2004 della Commissione

del 18 febbraio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 1306/2003 per quanto riguarda il termine di ritiro dell'alcole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1306/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea ha aperto una vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità(2). Di conseguenza, sono stati messi in vendita le partite 22/2003 CE, 23/2003 CE, 24/2003 CE, 25/2003 CE, per un quantitativo, rispettivamente, di 260000 ettolitri, 350000 ettolitri, 50000 ettolitri, e di 29000 ettolitri di alcole a 100 % vol. a favore, rispettivamente, delle società riconosciute Ecocarburantes españoles SA, Bioethanol Galicia SA, Sekab e Altia Corporation. Con notifica del 5 settembre 2003 la Commissione ha comunicato alle autorità competenti e alle società interessate le decisioni relative alle aggiudicazioni di questi lotti.

(2) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1306/2003 prevede che il ritiro dell'alcole venduto ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità deve essere portato a termine entro otto mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.

(3) A causa di difficoltà tecniche dovute ai movimenti di alcole e all'ingente volume delle partite lotti 22/2003 CE e 23/2003 CE aggiudicati alle due società spagnole, il termine previsto per il ritiro dell'alcole risulta insufficiente per le suddette società.

(4) Per permettere alle società in questione di ritirare l'alcole entro un termine ragionevole e per non creare discriminazioni tra le diverse società, è opportuno prorogare di due mesi il termine per il ritiro dell'alcole.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1306/2003.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1306/2003 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro dieci mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2) GU L 185 del 24.7.2003, pag. 12.

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