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Document 32004R0279

    Regolamento (CE) n. 279/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 977/2003 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

    GU L 47 del 18.2.2004, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/279/oj

    32004R0279

    Regolamento (CE) n. 279/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 977/2003 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

    Gazzetta ufficiale n. L 047 del 18/02/2004 pag. 0025 - 0025


    Regolamento (CE) n. 279/2004 della Commissione

    del 17 febbraio 2004

    che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 977/2003 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 977/2003 della Commissione, del 6 giugno 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 977/2003 prevede, per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004, l'apertura di un contingente tariffario di 169000 giovani bovini maschi di peso non superiore a 300 kg e destinati all'ingrasso. Detto regolamento prevede, all'articolo 9, una nuova attribuzione dei quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli d'importazione al 6 febbraio 2004.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 977/2003 ammontano a 11565 capi.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2004.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'Agricoltura

    (1) GU L 141 del 7.6.2003, pag. 5.

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