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Document 32004R0275

Regolamento (CE) n. 275/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, che avvia un'inchiesta relativa all'eventualità dell'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, mediante importazioni di cavi di acciaio spediti dal Marocco, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie del Marocco o meno, e che dispone la registrazione di tali importazioni

GU L 47 del 18.2.2004, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/275/oj

32004R0275

Regolamento (CE) n. 275/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, che avvia un'inchiesta relativa all'eventualità dell'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, mediante importazioni di cavi di acciaio spediti dal Marocco, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie del Marocco o meno, e che dispone la registrazione di tali importazioni

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 18/02/2004 pag. 0013 - 0015


Regolamento (CE) n. 275/2004 della Commissione

del 17 febbraio 2004

che avvia un'inchiesta relativa all'eventualità dell'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, mediante importazioni di cavi di acciaio spediti dal Marocco, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie del Marocco o meno, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio(2) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

(1) La Commissione ha ricevuto una domanda, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (di seguito: "il regolamento di base"), di apertura di un'inchiesta sull'eventualità dell'elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese.

(2) La domanda è stata presentata il 5 gennaio 2004 dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS) per conto di diciannove produttori comunitari.

B. PRODOTTO

(3) I prodotti interessati dalla possibile elusione sono cavi di acciaio originari della Repubblica popolare cinese, normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99 (di seguito: "i prodotti interessati"). Tali codici sono indicati a titolo puramente informativo.

(4) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono cavi di acciaio spediti dal Marocco (di seguito: "i prodotti oggetto dell'inchiesta") normalmente dichiarati sotto gli stessi codici dei prodotti interessati.

C. MISURE IN VIGORE

(5) Le misure attualmente in vigore per le quali è stata prospettata l'eventualità di un'elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio(3), come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1674/2003(4).

D. MOTIVAZIONE

(6) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di cavi di acciaio originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo di cavi di acciaio in Marocco.

(7) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

Dopo l'istituzione dei dazi sui prodotti interessati, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dal Marocco verso la Comunità si è modificata in misura considerevole, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti per un tale cambiamento a parte l'istituzione del dazio.

Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Marocco di cavi di acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dei prodotti interessati risultano compromessi sia in termini di quantitativi che di prezzi. Le importazioni dei prodotti interessati sembrano essere state sostituite da ingenti volumi di importazioni di cavi di acciaio dal Marocco. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nel corso dell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure attualmente in vigore.

La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi dei cavi di acciaio sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per i prodotti interessati.

E. PROCEDURA

(8) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di cavi di acciaio spedite dal Marocco, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie o meno di questo paese.

a) Questionari

(9) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esportatori/produttori e alle loro associazioni in Marocco, agli esportatori/produttori e alle loro associazioni nella Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle loro associazioni nella Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore o che sono elencati nella domanda, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e del Marocco. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

(10) In ogni caso, tutte le parti interessate sono tenute a contattare la Commissione entro e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurino nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(11) Le autorità della Repubblica popolare cinese e del Marocco saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno copia della domanda.

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

(12) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno di quanto affermano. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) Esenzione delle importazioni dalla registrazione o dalle misure

(13) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta possono essere esenti da registrazione o da misure se non costituiscono una forma di elusione.

(14) L'eventuale elusione si verifica al di fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base si prefigge di lottare contro le pratiche di elusione senza però danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento dei produttori del paese interessato che possono provare di non partecipare a tali pratiche elusive. Sembra pertanto necessario dare ai produttori interessati la possibilità di chiedere un'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure sulle importazioni per i prodotti da loro esportati.

(15) I produttori che desiderino essere esentati devono farne richiesta e inviare, qualora sia stato loro richiesto, le risposte al questionario entro il termine appropriato, affinché si possa stabilire che non eludono i dazi antidumping, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli importatori potrebbero sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dalle misure qualora le loro importazioni provenissero da produttori ai quali sia stata concessa tale esenzione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

F. REGISTRAZIONE

(16) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno disporre la registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di cavi di acciaio spedite dal Marocco.

G. TERMINI

(17) Ai fini di una corretta amministrazione, occorre fissare i termini entro i quali le parti interessate possano:

- manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell'inchiesta,

- chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(18) È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

(19) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, o non le comunichi entro i termini stabiliti nel presente regolamento, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(20) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte in questione avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di cavi di acciaio spediti dal Marocco, a prescindere dal fatto che siano originarie o meno di questo paese, classificabili ai codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99 (codici TARIC 7312 10 82 12, 7312 10 84 12, 7312 10 86 12, 7312 10 88 12, 7312 10 99 12 ), eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano richiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste di autorizzazioni riguardanti i certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura "Diffusione limitata"(5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura "Consultabile da tutte le parti interessate". Qualsiasi informazione, richiesta o comunicazione va inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79, 5/16

B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2004.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

(3) GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.

(4) GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1.

(5) Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

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