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Document 32004R0035

    Regolamento (CE) n. 35/2004 della Commissione, dell'8 gennaio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003

    GU L 5 del 9.1.2004, p. 73–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/35/oj

    32004R0035

    Regolamento (CE) n. 35/2004 della Commissione, dell'8 gennaio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003

    Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/2004 pag. 0073 - 0073


    Regolamento (CE) n. 35/2004 della Commissione

    dell'8 gennaio 2004

    relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione(3).

    (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000(5), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

    (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 2 al 8 gennaio 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 342 del 30.12.2003, pag. 34.

    (4) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

    (5) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

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