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Document 32004H0645

2004/645/CE: Raccomandazione della Commissione, del 16 settembre 2004, sull’attuazione da parte degli uffici consolari degli Stati membri del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese [notificata con il numero C(2004) 2886]

GU L 296 del 21.9.2004, p. 23–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/645/oj

21.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/23


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2004

sull’attuazione da parte degli uffici consolari degli Stati membri del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese

[notificata con il numero C(2004) 2886]

(2004/645/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (1) prevede una procedura di domanda specifica, che deroga dalle norme comuni sui visti contenute nell’istruzione consolare comune, volta a semplificare il rilascio di visti a breve durata a gruppi di cittadini cinesi che desiderano viaggiare nel territorio della Comunità. Il memorandum d’intesa è entrato in vigore il 1o maggio 2004.

(2)

Per garantire un elevato livello di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dell’immigrazione clandestina e per evitare il rischio di domande di visto multiple ai diversi uffici consolari degli Stati membri nella Repubblica popolare cinese, è opportuno che gli Stati membri procedano ad un’applicazione armonizzata del protocollo d’intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che è pertanto necessario introdurre procedure di attuazione comuni agli uffici consolari degli Stati membri nella Repubblica popolare cinese.

(3)

Le procedure comuni si basano sulle disposizioni contenute nel protocollo d’intesa, che rappresentano un approccio armonizzato a tutti gli aspetti della questione, dalla procedura di domanda di visto al ritiro dell’accreditamento in caso di violazione delle normative UE e/o cinesi.

(4)

Per la definizione delle procedure comuni sono state usate come riferimento le norme di base di cui all’informazione consolare comune, in particolare le norme relative agli uffici consolari locali.

(5)

In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio comune in materia di accreditamento delle agenzie di viaggio designate dalla Repubblica popolare cinese e la stesura dell'elenco di corrieri nominati dalla agenzie di viaggio cinesi.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni comuni armonizzate in caso di violazione delle norme comunitarie da parte delle agenzie di viaggio cinesi accreditate, conformemente alle norme, di cui all’istruzione consolare comune, in materia di domande di visto trattate da agenzie amministrative, agenzie di viaggio e operatori turistici di gruppo privati.

(7)

Gli Stati membri devono adottare un elenco comune di documenti e informazioni giustificativi necessari alla presentazione di una domanda di visto, esplicitando se necessario il contenuto dei documenti richiesti. In base all’esito delle verifiche delle singole domande di visto, possono essere richieste ulteriori informazioni.

(8)

Gli Stati membri coinvolti nell’attuazione del protocollo d’intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese dovrebbero intensificare la cooperazione in Repubblica popolare cinese e mettere a punto sistemi di scambio di informazioni in materia di irregolarità o attività sospette da parte delle agenzie di viaggio accreditate e facilitare il processo di informazione.

(9)

La Commissione rappresenta la Comunità in seno al comitato sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese previsto dal protocollo d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese e trasmette le informazioni pertinenti relative all’attuazione di tale protocollo d'intesa alle autorità cinesi (CNTA). Gli Stati membri dovrebbero pertanto inserire la Commissione, in quanto rappresentante della Comunità europea in seno al comitato di cui sopra, nel meccanismo di cooperazione locale e garantire lo scambio regolare e fluido di informazioni sull’attuazione del protocollo d’intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

(10)

Gli Stati membri che non partecipano al protocollo d’intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese ma che hanno concluso accordi bilaterali analoghi con la Repubblica popolare cinese dovrebbero poter essere inseriti nel meccanismo di cooperazione locale. Anche la Norvegia e l’Islanda dovrebbero essere invitate a partecipare al meccanismo di cooperazione consolare locale non appena abbiano firmato accordi bilaterali analoghi con la Repubblica popolare cinese,

RACCOMANDA:

Per facilitare l’attuazione effettiva del protocollo d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese, gli Stati membri dovrebbero applicare le seguenti norme di attuazione comuni:

1.

Gli uffici consolari degli Stati membri in Repubblica popolare cinese dovrebbero rilasciare un certificato di accreditamento per ciascuna agenzia di viaggio designata. Tale certificato di accreditamento dovrebbe avere identico formato e riportare, tra le altre cose, il numero di serie, il numero di licenza commerciale, la ragione sociale ed altre informazioni pertinenti relative all’agenzia di viaggio. La validità del certificato non deve superare l’anno.

I certificati di accreditamento rilasciati da uno Stato membro dovrebbero essere riconosciuti dagli altri Stati membri.

Se l’agenzia di viaggi accreditata si presenta all’ufficio consolare di uno Stato membro per la prima volta, l’ufficio consolare dovrebbe procedere alla registrazione della data e dell’ora della visita del rappresentante e trasmettere le informazioni rilevanti alla Commissione. Tale ufficio consolare dovrebbe rilasciare il certificato di accreditamento se riceve dalla Commissione la conferma di essere il primo ufficio consolare a cui si è rivolta l'agenzia di viaggio designata.

2.

Ogni corriere nominato dall’agenzia di viaggio accreditata dovrebbe ricevere un distintivo con fotografia su cui figurano, tra le altre cose, il nome, la data di nascita, il numero di carta d’identità e la ragione sociale, l’indirizzo e il numero di telefono dell’agenzia di viaggi accreditata.

I distintivi dovrebbero avere una validità massima di un anno, dovrebbero essere rilasciati dagli uffici consolari degli Stati membri nella Repubblica popolare cinese e dovrebbero essere di formato identico.

Sulla base delle informazioni fornite dalla Repubblica popolare cinese e previa verifica da parte degli Stati membri, la Commissione stilerà un elenco di corrieri, che invierà a tutti gli Stati membri. La Commissione aggiorna l’elenco comune dei corrieri ogni volta che viene segnalata una modifica e ne informa gli uffici consolari di tutti gli Stati membri nella Repubblica popolare cinese.

3.

In caso di violazione di normative UE e/o cinesi, in particolare per quanto riguarda la facilitazione dell'immigrazione clandestina, l'ufficio consolare di uno Stato membro nella Repubblica popolare cinese dovrebbe ritirare l'accreditamento dell’agenzia di viaggi cinese coinvolta. Il ritiro imposto dall’ufficio consolare di uno Stato membro ha effetto immediato per tutti gli Stati membri. Per garantire l’applicazione uniforme da parte di tutti gli Stati membri della sanzione imposta, l’ufficio consolare dovrebbe notificare il ritiro dell'accreditamento alla Commissione e agli altri uffici consolari degli Stati membri nella Repubblica popolare cinese. In determinate circostanze, il ritiro dell'accreditamento può essere riesaminato, per esempio se l'agenzia di viaggi accreditata dimostra che la violazione delle normative UE e/o cinesi è imputabile ad un dipendente che non lavora più per l'agenzia.

Gli uffici consolari degli Stati membri nella Repubblica popolare cinese possono inviare un richiamo alle agenzie di viaggio accreditate nel caso di sospetti circa il coinvolgimento delle agenzie in violazioni non gravi. La Commissione e gli altri uffici consolari locali degli Stati membri devono esserne immediatamente informati.

La Commissione informa la CNTA di ogni ritiro dell’accreditamento e di ogni richiamo inviato alle agenzie di viaggio accreditate.

4.

Gli Stati membri dovrebbero richiedere che la domanda di visto prevista dal memorandum d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese sia accompagnata dai documenti di cui all’allegato della presente raccomandazione. Se necessario, gli Stati membri possono richiedere informazioni ulteriori. In particolare, essi possono esigere che il candidato partecipi ad un colloquio — in persona o per telefono — in cui dovrà dimostrare di possedere sufficienti mezzi finanziari (estratto conto) e fornire documenti che certifichino il rapporto di lavoro o, in caso di minore età, il consenso scritto di entrambi i genitori.

5.

Per facilitare l’attuazione corretta del memorandum d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese, gli Stati membri dovrebbero fornire cicli di formazione specifica nella Repubblica popolare cinese al personale delle agenzie di viaggio accreditate coinvolte nell’attuazione del memorandum d'intesa.

6.

Gli Stati membri e la Commissione devono cooperare strettamente nella Repubblica popolare cinese e riunirsi periodicamente per garantire la trasmissione e il trattamento regolare e fluido delle informazioni, lo scambio di esperienze relative all’individuazione di irregolarità o di altri comportamenti sospetti delle agenzie di viaggio accreditate e l'elaborazione delle pratiche migliori relative all'applicazione concreta del memorandum d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

7.

La raccomandazione è rivolta agli Stati membri che partecipano al memorandum d'intesa sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese tra la CE e la Repubblica popolare cinese.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2004.

Per la Commissione

António VITORINO

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 20.3.2004, pag. 14.


ALLEGATO

A. Informazioni generali relative al gruppo

1)

Elenco dei nomi di tutti i componenti del gruppo, con relativi numeri di passaporto, copia delle pagine di identificazione personale del passaporto e copia delle carte d’identità.

2)

Comunicazione firmata dal rappresentante dell’agenzia di viaggio accreditata contenente l'itinerario dettagliato e gli estremi dei voli di andata e ritorno dalla Repubblica popolare cinese, i nomi, gli indirizzi e i numeri di telefono degli hotel dove il gruppo soggiornerà durante il viaggio, con le date di permanenza in ciascuno di essi e dettagli relativi ai mezzi di trasporto utilizzati dal gruppo negli spostamenti da una località all’altra; inoltre, qualsiasi modifica dell’itinerario che si verifichi in una qualsiasi fase dell’esame della domanda di visto.

3)

Prenotazione del volo con la conferma del volo di andata e ritorno Repubblica popolare cinese-Europa-Repubblica popolare cinese da parte della compagnia aerea (con l’elenco dei nomi dei turisti).

4)

Pagamento delle spese di viaggio.

5)

Polizza assicurativa di gruppo (o individuale per ogni componente del gruppo) valida per tutto il territorio degli Stati membri visitati in base all’itinerario prestabilito. L’assicurazione deve coprire l’intero periodo del viaggio. La polizza assicurativa deve avere un valore di almeno 30 000 EUR e deve coprire tutte le spese che potrebbero sopravvenire relativamente al rimpatrio per ragioni mediche, di cure mediche d’urgenza e/o di ospedalizzazione d'urgenza.

6)

Nome dell'accompagnatore.

7)

Nome, indirizzo, numeri di telefono e fax e indirizzo e-mail dell’operatore turistico designato in Europa.

8)

Conferma da parte dell’operatore turistico partner designato in Europa che l’alloggio e i trasporti previsti nel territorio europeo, quali risultano dall’itinerario del gruppo, saranno forniti a tutti i membri del gruppo.

B. Per ciascun componente del gruppo

9)

Il modulo di domanda di visto debitamente completato da ciascun richiedente, accompagnato da una fotografia recente.

10)

Passaporto valido per il periodo del visto e per almeno i 90 giorni successivi alla scadenza del visto.


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