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Document 32004D0863

    2004/863/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2004, che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati membri per il 2005 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(2004) 4603]

    GU L 370 del 17.12.2004, p. 82–90 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 269M del 14.10.2005, p. 101–109 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/863/oj

    17.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 370/82


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 novembre 2004

    che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati membri per il 2005 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità

    [notificata con il numero C(2004) 4603]

    (2004/863/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione e la sorveglianza di alcune malattie degli animali.

    (2)

    La maggior parte degli Stati membri ha presentato alla Commissione programmi di eradicazione e di sorveglianza di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).

    (3)

    Dall’esame dei programmi di eradicazione e sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri è risultato che essi rispettano la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (2).

    (4)

    Tali programmi sono inclusi nell’elenco prioritario dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di alcune TSE che possono ricevere un contributo finanziario della Comunità nel 2005, elenco istituito con decisione 2004/696/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, sull’elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di talune TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2005 (3).

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4), dispone l’attuazione di programmi annuali per l’eradicazione e la sorveglianza delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini.

    (6)

    Data l’importanza che rivestono l’eradicazione e la sorveglianza delle TSE ai fini del conseguimento degli obiettivi comunitari nell’ambito della sanità pubblica e della salute degli animali appare opportuno rimborsare il 100 % delle spese sostenute dagli Stati membri per i test rapidi effettuati, nei limiti di un importo massimo per ciascun test e programma di sorveglianza delle TSE.

    (7)

    Per la stessa ragione è opportuno rimborsare il 100 % delle spese di laboratorio sostenute dagli Stati membri per l’esecuzione dei test di genotipizzazione entro i limiti di un importo massimo per ciascun test e programma di eradicazione della scrapie.

    (8)

    Il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), stabilisce che i programmi per l’eradicazione e il monitoraggio delle malattie animali devono essere finanziati a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 di tale regolamento.

    (9)

    Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso a condizione che i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE siano realizzati in modo efficiente e che gli Stati membri forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.

    (10)

    Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (6).

    (11)

    I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    CAPO I

    Approvazione dei programmi di sorveglianza delle TSE e relativo contributo finanziario

    Articolo 1

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Belgio è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 3 550 000 EUR.

    Articolo 2

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 700 000 EUR.

    Articolo 3

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 2 375 000 EUR.

    Articolo 4

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Germania è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 15 020 000 EUR.

    Articolo 5

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Estonia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 290 000 EUR.

    Articolo 6

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Grecia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 585 000 EUR.

    Articolo 7

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Spagna è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 4 780 000 EUR.

    Articolo 8

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Francia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 24 045 000 EUR.

    Articolo 9

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Irlanda è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 6 170 000 EUR.

    Articolo 10

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Italia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 6 660 000 EUR.

    Articolo 11

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato da Cipro è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 85 000 EUR.

    Articolo 12

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Lituania è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 835 000 EUR.

    Articolo 13

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 145 000 EUR.

    Articolo 14

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Ungheria è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 085 000 EUR.

    Articolo 15

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato da Malta è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 35 000 EUR.

    Articolo 16

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 4 270 000 EUR.

    Articolo 17

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Austria è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 920 000 EUR.

    Articolo 18

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Portogallo è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 135 000 EUR.

    Articolo 19

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 435 000 EUR.

    Articolo 20

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 160 000 EUR.

    Articolo 21

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Svezia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 305 000 EUR.

    Articolo 22

    1.   Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 5 570 000 EUR.

    Articolo 23

    Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 22 copre il 100 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati per i test effettuati, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, sino a un importo massimo di 8 EUR a test per i test effettuati dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 sui bovini, sugli ovini e sui caprini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001.

    CAPO II

    Approvazione dei programmi di eradicazione della BSE e relativo contributo finanziario

    Articolo 24

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dal Belgio è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 250 000 EUR.

    Articolo 25

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 2 500 000 EUR.

    Articolo 26

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 200 000 EUR.

    Articolo 27

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Germania è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 875 000 EUR.

    Articolo 28

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Estonia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 25 000 EUR.

    Articolo 29

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Grecia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 150 000 EUR.

    Articolo 30

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Spagna è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 320 000 EUR.

    Articolo 31

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Francia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 500 000 EUR.

    Articolo 32

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Irlanda è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 4 000 000 di EUR.

    Articolo 33

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Italia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 205 000 EUR.

    Articolo 34

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato da Cipro è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 25 000 EUR.

    Articolo 35

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 150 000 EUR.

    Articolo 36

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 450 000 EUR.

    Articolo 37

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Austria è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 10 000 EUR.

    Articolo 38

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dal Portogallo è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 975 000 EUR.

    Articolo 39

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 25 000 EUR.

    Articolo 40

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Slovacchia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 25 000 EUR.

    Articolo 41

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 25 000 EUR.

    Articolo 42

    1.   Il programma di eradicazione della BSE presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 4 235 000 EUR.

    Articolo 43

    Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di eradicazione della BSE di cui agli articoli da 24 a 42 copre il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati, a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 500 EUR per animale.

    CAPO III

    Approvazione dei programmi di eradicazione della scrapie e relativi contributi finanziari

    Articolo 44

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dal Belgio è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 105 000 EUR.

    Articolo 45

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 20 000 EUR.

    Articolo 46

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 5 000EUR.

    Articolo 47

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Germania è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 2 275 000 EUR.

    Articolo 48

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dall’Estonia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 10 000 EUR.

    Articolo 49

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Grecia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 555 000 EUR.

    Articolo 50

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Spagna è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 9 525 000 EUR.

    Articolo 51

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Francia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 1 300 000 EUR.

    Articolo 52

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dall’Irlanda è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 800 000 EUR.

    Articolo 53

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dall’Italia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 2 485 000 EUR.

    Articolo 54

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato da Cipro è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 5 565 000 EUR.

    Articolo 55

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Lettonia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 5 000 EUR.

    Articolo 56

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Lituania è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 5 000 EUR.

    Articolo 57

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 35 000 EUR.

    Articolo 58

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dall’Ungheria è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 5 000 EUR.

    Articolo 59

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 575 000 EUR.

    Articolo 60

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dall’Austria è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 10 000 EUR.

    Articolo 61

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dal Portogallo è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 695 000 EUR.

    Articolo 62

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 65 000 EUR.

    Articolo 63

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Slovacchia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 340 000 EUR.

    Articolo 64

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 5 000 EUR.

    Articolo 65

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dalla Svezia è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 10 000 EUR.

    Articolo 66

    1.   Il programma di eradicazione della scrapie presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

    2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 7 380 000 EUR.

    Articolo 67

    Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di eradicazione della scrapie di cui agli articoli da 44 a 66 copre il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati, a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 50 EUR per animale; copre altresì il 100 % dei costi, imposta sul valore aggiunto esclusa, dell’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione, sino a un importo massimo di 10 EUR per prova di genotipizzazione.

    CAPO IV

    Condizioni applicabili al contributo finanziario della Comunità

    Articolo 68

    Il tasso di conversione per le richieste presentate nella moneta nazionale nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n + 1» o il primo giorno precedente per il quale sia stabilito un tasso.

    Articolo 69

    1.   Il contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 66 è concesso a condizione che la loro attuazione sia conforme alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, comprese le norme sulla concorrenza e l’assegnazione dei pubblici appalti, nonché a condizione che lo Stato membro interessato rispetti le seguenti condizioni:

    a)

    le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’attuazione del programma di eradicazione e sorveglianza delle TSE entrino in vigore entro il 1o gennaio 2005;

    b)

    entro il 1o giugno 2005 sia presentata una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, secondo quanto disposto all’articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE;

    c)

    ogni mese sia trasmessa alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute; tale relazione deve pervenire entro quattro settimane dal termine di ogni mese; le spese sostenute siano fornite su supporto informatizzato conformemente alla tabella riportata nell’allegato della presente decisione;

    d)

    entro il 1o giugno 2006 sia presentata una relazione finale sull’esecuzione tecnica del programma di eradicazione e di sorveglianza delle TSE, corredata della documentazione probante relativa alle spese sostenute e ai risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005;

    e)

    il programma sia attuato in modo efficiente;

    f)

    per i provvedimenti in questione non siano stati richiesti o non vengano successivamente richiesti altri contributi comunitari.

    2.   Qualora lo Stato membro non rispetti le norme suddette, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione nonché dell’eventuale perdita finanziaria subita dalla Comunità.

    CAPO V

    Disposizioni finali

    Articolo 70

    La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2005.

    Articolo 71

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2004.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

    (3)  GU L 316 del 15.10.2004, pag. 91.

    (4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1492/2004 della Commissione (GU L 274 del 24.8.2004, pag. 3).

    (5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    (6)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


    ALLEGATO

    BSE

    SCRAPIE

     

    Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001

    Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.2, 4.2 e 4.3, del regolamento (CE) n. 999/2001

    Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001

    Prove sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001

    Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001

    Regione (1)

    Numero di prove

    Costo unitario

    Costo totale

    Numero di prove

    Costo unitario

    Costo totale

    Numero di prove

    Costo unitario

    Costo totale

    Numero di prove

    Costo unitario

    Costo totale

    Numero di prove

    Costo unitario

    Costo totale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    (1)  I dati per regione sono necessari soltanto nella relazione finale.


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