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Document 32004D0511

2004/511/CE:Decisione del Consiglio, del 10 giugno 2004, relativa alla rappresentanza del popolo cipriota al Parlamento europeo in caso di soluzione della questione di Cipro

GU L 211 del 12.6.2004, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 58–59 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/511/oj

12.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 2004

relativa alla rappresentanza del popolo cipriota al Parlamento europeo in caso di soluzione della questione di Cipro

(2004/511/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 10 su Cipro dell'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo ha più volte sottolineato la sua netta preferenza per l'adesione di una Cipro riunificata. Finora, una soluzione globale della questione di Cipro e la riunificazione dell'isola non sono state raggiunte.

(2)

Ai sensi dell'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto conformemente all'articolo 190 del trattato che istituisce la Comunità europea, all'articolo 108 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (1), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (2) (in seguito «Atto del 1976»).

(3)

L'elezione dei membri del Parlamento europeo per la legislatura 2004-2009 si svolge nei giorni 10-13 giugno 2004. Ai sensi dell'articolo 11 dell'atto di adesione del 2003, a decorrere dall'inizio della legislatura 2004-2009 il numero dei rappresentanti eletti a Cipro è fissato a sei. Tuttavia, non si terranno elezioni per la legislatura 2004-2009 nella parte di Cipro in cui il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

(4)

Al fine di garantire la rappresentanza e i diritti elettorali di tutti i Ciprioti, in caso di raggiungimento di una soluzione globale, occorre prevedere la scadenza anticipata del mandato dei rappresentanti del popolo cipriota al Parlamento europeo eletti nel giugno 2004 o in elezioni successive e lo svolgimento di elezioni straordinarie nell'intera isola di Cipro per il restante periodo della legislatura europea,

DECIDE:

Articolo 1

In caso di entrata in vigore di una soluzione globale della questione di Cipro, si applicano, in deroga all'articolo 190, paragrafo 3, del trattato CE, nonché all'articolo 5, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, dell'Atto del 1976, le disposizioni seguenti:

a)

il mandato dei rappresentanti del popolo cipriota eletti al Parlamento europeo scade all'apertura della prima sessione del Parlamento europeo tenuta dopo le elezioni di cui alla lettera b);

b)

si tengono nell'intera isola di Cipro elezioni straordinarie ai fini dell'elezione dei rappresentanti del popolo cipriota al Parlamento europeo per il restante periodo della legislatura 2004–2009 o eventualmente di una successiva legislatura europea; tali elezioni si svolgono la domenica successiva alla fine di un periodo di quattro mesi dall'adozione da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003, della prima decisione relativa alla revoca della sospensione dell'applicazione dell'acquis;

c)

il mandato dei membri del Parlamento europeo eletti nelle elezioni di cui alla lettera b) inizia all'apertura della prima sessione del Parlamento europeo tenuta dopo le elezioni di cui alla lettera b) e scade all'apertura della prima sessione del Parlamento europeo tenuta dopo le elezioni successive.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. AHERN


(1)  GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1.

(2)  GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1.


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