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Document 32004D0234

    2004/234/CE: Decisione della Commissione, del 9 marzo 2004, che chiude la nuova inchiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

    GU L 71 del 10.3.2004, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/234/oj

    32004D0234

    2004/234/CE: Decisione della Commissione, del 9 marzo 2004, che chiude la nuova inchiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 071 del 10/03/2004 pag. 0035 - 0036


    Decisione della Commissione

    del 9 marzo 2004

    che chiude la nuova inchiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

    (2004/234/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (in appresso denominato "regolamento di base"), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002(2), in particolare l'articolo 12,

    previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO

    (1) Il 26 agosto 2002 la Commissione ha ricevuto una richiesta affinché indaghi per verificare se le misure antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese abbiano inciso sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita del prodotto in questione nella Comunità.

    (2) La richiesta è stata presentata dalla Establishing Legal Lighting Competition Federation (E2LC) (in appresso "il richiedente") per conto di produttori che rappresentano oltre il 90 % della produzione comunitaria totale del prodotto in questione.

    (3) La richiesta conteneva elementi prima facie a dimostrazione del fatto che i dazi antidumping istituiti nei confronti delle lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese non avevano determinato variazioni significative o di qualsiasi altro tipo sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita nella Comunità.

    (4) Di conseguenza, la Commissione, previa consultazione, ha aperto mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) una nuova inchiesta, antiassorbimento, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, nei confronti delle importazioni nella Comunità del prodotto in questione, attualmente classificabile al codice NC ex 8539 31 90 e originario della Repubblica popolare cinese.

    (5) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

    B. RITIRO DELLA RICHIESTA E CHIUSURA DELLA NUOVA INCHIESTA

    (6) Con lettera del 21 novembre 2003 indirizzata alla Commissione, il richiedente ha formalmente ritirato la richiesta.

    (7) Nella lettera con cui ritira la richiesta il richiedente ha sottolineato, fra l'altro, che dovrebbero essere dati rilievo e priorità alle importazioni di CFL-i effettuate illegalmente in violazione della normativa doganale comunitaria e del diritto commerciale internazionale o comunque contrarie a prassi commerciali accettabili, piuttosto che sulle importazioni per le quali sono state espletate le normali procedure doganali e sono stati pagati i dazi antidumping, le quali risultano rappresentare una quota minoritaria delle importazioni di CFL-i cinesi che entrano nella Comunità. Nella lettera si sottolinea inoltre che l'entità e la spudoratezza della frode è così allarmante da rendere necessaria un'azione per affrontare in via prioritaria, in cooperazione con la Comunità e le autorità degli Stati membri, il problema delle prassi commerciali illegali che provocano distorsioni sul mercato comunitario. Il richiedente ha infine indicato una serie di indagini antifrode coronate dal successo in alcuni Stati membri.

    (8) La nuova inchiesta può essere chiusa in caso di ritiro della richiesta, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse comunitario.

    (9) La Commissione ha ritenuto che la nuova inchiesta in oggetto debba essere chiusa poiché dall'inchiesta non erano emersi elementi a dimostrazione del fatto che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse comunitario. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto la possibilità di esprimersi in merito. Non sono pervenute osservazioni secondo cui tale chiusura sarebbe contraria all'interesse comunitario. Tuttavia, alcuni importatori hanno dichiarato che le prassi commerciali fraudolente provocano effettivamente distorsioni della concorrenza e che dovrebbero essere adottate le misure necessarie per combattere tali prassi.

    (10) La Commissione conclude pertanto che occorre chiudere la nuova inchiesta antiassorbimento sulle importazioni nella Comunità del prodotto in questione, originario della Repubblica popolare cinese,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La nuova inchiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese è chiusa.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

    (3) GU C 244 del 10.10.2002, pag. 2.

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