Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0214

    2004/214/CE: Decisione della Commissione, del 3 marzo 2004, che modifica la decisione 2000/40/CE relativamente al periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (eco-label) ai frigoriferi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 310]

    GU L 67 del 5.3.2004, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/214/oj

    32004D0214

    2004/214/CE: Decisione della Commissione, del 3 marzo 2004, che modifica la decisione 2000/40/CE relativamente al periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (eco-label) ai frigoriferi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 310]

    Gazzetta ufficiale n. L 067 del 05/03/2004 pag. 0023 - 0023


    Decisione della Commissione

    del 3 marzo 2004

    che modifica la decisione 2000/40/CE relativamente al periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (eco-label) ai frigoriferi

    [notificata con il numero C(2004) 310]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/214/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità(1), in particolare il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 1,

    previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede l'assegnazione di un marchio di qualità (eco-label) a un prodotto avente caratteristiche atte a migliorare significativamente aspetti ambientali fondamentali e stabilisce criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per gruppi di prodotti.

    (2) La decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi(2) scade il 1o dicembre 2003.

    (3) Dopo il riesame di tale decisione conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000, è opportuno prorogare il periodo di validità di questi criteri ecologici per un periodo di dodici mesi e consentire alle imprese cui il marchio di qualità è stato assegnato di continuare ad usarlo almeno fino al completamento della revisione della decisione 2000/40/CE.

    (4) La decisione 2000/40/CE va pertanto modificata in conseguenza.

    (5) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 3 della decisione 2000/40/CE è sostituito dal testo seguente:

    "Articolo 3

    La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri specifici sono validi fino al 1o dicembre 2004. Qualora però, entro tale data, non fosse stata adottata una nuova decisione relativa alla definizione del gruppo di prodotti e ai criteri specifici ad esso applicabili, il periodo di validità terminerà il 1o dicembre 2005 o alla data di adozione della nuova decisione, se precedente."

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Margot Wallström

    Membro della Commissione

    (1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

    (2) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 22.

    Top