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Document 32004D0161

2004/161/CE: Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che proroga la decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE

GU L 52 del 21.2.2004, p. 62–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/161(1)/oj

32004D0161

2004/161/CE: Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che proroga la decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 21/02/2004 pag. 0062 - 0063


Decisione del Consiglio

del 10 febbraio 2004

che proroga la decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE

(2004/161/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto; base imponibile uniforme(1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione 2000/185/CE del Consiglio(2), il Belgio, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito possono applicare fino al 31 dicembre 2003 un'aliquota IVA ridotta ai servizi ad alta intensità di lavoro, per i quali essi avevano inoltrato una domanda.

(2) Il 23 luglio 2003, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva relativa alla revisione globale dell'aliquota IVA ridotta. Poiché il Consiglio non è giunto ad un accordo entro il 31 dicembre 2003, occorre prorogare per due anni il sistema attuale di aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro.

(3) Il periodo massimo di applicazione previsto, per la misura in oggetto, dalla direttiva 77/388/CEE è stato prorogato.

(4) Occorre inoltre prorogare la durata di applicazione della decisione 2000/185/CE.

(5) Per garantire l'applicazione continua delle autorizzazioni di cui a tale direttiva è opportuno prevedere un'applicazione retroattiva della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/185/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, primo comma, i termini "quattro anni, tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003" sono sostituiti dai termini "sei anni, tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2005".

2) All'articolo 3, secondo comma, la data del "31 dicembre 2003" è sostituita dalla data del "31 dicembre 2005".

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Gran Ducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. McCreevy

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/15/CE (cfr. pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 59 del 4.3.2000, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione 2002/954/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 28).

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