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Document 32004D0112

    2004/112/CE,Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione, del 22 dicembre 2003, relativa alla firma, in nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra

    GU L 32 del 5.2.2004, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/112(1)/oj

    Related international agreement

    32004D0112

    2004/112/CE,Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione, del 22 dicembre 2003, relativa alla firma, in nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra

    Gazzetta ufficiale n. L 032 del 05/02/2004 pag. 0022 - 0022


    Decisione del Consiglio e della Commissione

    del 22 dicembre 2003

    relativa alla firma, in nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra

    (2004/112/CE, Euratom)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) La Commissione ha negoziato con la Confederazione svizzera, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica.

    (2) L'accordo è stato siglato dai rappresentanti delle parti il 5 settembre 2003.

    (3) Con riserva della sua conclusione a una data successiva, l'accordo dovrebbe essere firmato a nome delle Comunità.

    (4) Con riserva di reciprocità, è opportuno applicare il presente accordo in via provvisoria dal 1o gennaio 2004 in attesa che vengano completate le procedure necessarie alla sua conclusione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2,

    DECIDONO:

    Articolo 1

    1. Con riserva della sua conclusione ad una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra.

    2. Con riserva della sua conclusione ad una data successiva, il presidente della Commissione è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra.

    Articolo 2

    Con riserva di reciprocità, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra, è applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2004 in attesa che siano completate le procedure necessarie alla sua conclusione.

    Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. Matteoli

    Per la Commissione

    Il Presidente

    R. Prodi

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