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Document 32004D0099
2004/99/EC: Commission Decision of 29 January 2004 on a Community financial contribution for the evaluation of methods to detect processed animal proteins in feedingstuffs (notified under document number C(2004) 131)
2004/99/CE: Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alla valutazione dei metodi di individuazione delle proteine animali trasformate nei mangimi [notificata con il numero C(2004) 131]
2004/99/CE: Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alla valutazione dei metodi di individuazione delle proteine animali trasformate nei mangimi [notificata con il numero C(2004) 131]
GU L 29 del 3.2.2004, p. 17–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
2004/99/CE: Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alla valutazione dei metodi di individuazione delle proteine animali trasformate nei mangimi [notificata con il numero C(2004) 131]
Gazzetta ufficiale n. L 029 del 03/02/2004 pag. 0017 - 0018
Decisione della Commissione del 29 gennaio 2004 relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alla valutazione dei metodi di individuazione delle proteine animali trasformate nei mangimi [notificata con il numero C(2004) 131] (2004/99/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), in particolare gli articoli 19 e 20, considerando quanto segue: (1) A norma della decisione 90/424/CEE, alla Comunità spetta intraprendere le azioni scientifiche necessarie allo sviluppo della legislazione comunitaria nel settore veterinario. (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST)(2) vieta l'utilizzazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali d'allevamento, ad eccezione di talune proteine animali. (3) Il divieto dell'utilizzazione di proteine di ruminanti nell'alimentazione dei ruminanti costituisce un elemento chiave nella prevenzione della trasmissione delle EST ai ruminanti. Pertanto, la corretta applicazione di questo divieto deve essere strettamente controllata mediante l'analisi dei mangimi. (4) Le proteine derivanti da specie diverse dai ruminanti non sono state implicate in casi di EST e non vi sono dati scientifici che dimostrino l'implicazione di una proteina derivante da specie diverse dai ruminanti nella trasmissione di EST. Si è però rivelato necessario, per ragioni di controllo sanitario, vietare l'uso di proteine di specie diverse dai ruminanti nell'alimentazione degli animali. In particolare, non esistono metodi di analisi che permettano di differenziare le proteine di ruminanti da quelle di altre specie nell'alimentazione degli animali. (5) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(3) vieta l'utilizzazione nell'alimentazione degli animali di proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie. (6) L'utilizzazione nei mangimi di proteine di specie diverse dai ruminanti nelle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 può essere riesaminata soltanto se diventano disponibili metodi convalidati per differenziare queste proteine dalle proteine di ruminanti. (7) Nel 2003 l'Istituto dei materiali e delle misure di riferimento del Centro comune di ricerca della Commissione ha effettuato uno studio di intercomparazione mirante a individuare le proteine animali trasformate presenti nei mangimi. Tale studio ha dimostrato che la variazione dell'applicazione dei test microscopici, ed eventualmente la limitata competenza di taluni analisti, hanno avuto come conseguenza rilevanti differenze per quanto riguarda la sensibilità, la specificità e la precisione del solo metodo ufficiale attualmente disponibile. Inoltre, lo studio ha indicato l'esistenza di buone prospettive per la validazione di metodi alternativi. (8) Sulla base di questo studio e al fine di armonizzare e migliorare l'individuazione delle proteine animali trasformate, è attualmente all'esame una proposta che precisa e migliora il metodo microscopico. Tale proposta prevede anche l'approvazione, previa validazione, di metodi alternativi specifici alle specie. (9) Tenuto conto di quanto precede, è necessario verificare l'efficacia dei laboratori che effettuano test microscopici, in particolare nei paesi in via d'adesione, e prendere in considerazione metodi alternativi, quando saranno disponibili. (10) Le disposizioni della presente decisione sono necessarie per lo sviluppo della legislazione veterinaria comunitaria e dovrebbero quindi fruire di una partecipazione finanziaria della Comunità. (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Commissione provvede affinché, durante un periodo di almeno dodici mesi, siano eseguiti i seguenti compiti per quanto riguarda la valutazione dei metodi per l'individuazione della presenza nei mangimi di proteine animali trasformate: a) un test di competenza sull'individuazione di costituenti di origine animale nei mangimi; b) studi di pre-validazione su metodi di analisi idonei all'individuazione di costituenti di origine animale nei mangimi, in funzione dei progressi realizzati nella messa a punto di tali metodi. Articolo 2 Per le misure di cui all'articolo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità non supera la somma di 60000 EUR. Articolo 3 La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19; decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1915/2003 (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29). (3) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1; regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10).