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Document 32004D0026(01)

2004/26/: Decisione n. 26/2004 del Comitato delle regioni, del 10 febbraio 2004, relativa alle condizioni e alle modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità europee

GU L 102 del 7.4.2004, p. 84–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/26(2)/oj

32004D0026(01)

2004/26/: Decisione n. 26/2004 del Comitato delle regioni, del 10 febbraio 2004, relativa alle condizioni e alle modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 07/04/2004 pag. 0084 - 0086


Decisione n. 26/2004 del Comitato delle regioni

del 10 febbraio 2004

relativa alle condizioni e alle modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità europee

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce un Ufficio europeo per la lotta antifrode(1),

visto il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode(2),

visto l'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode(3),

considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: "l'Ufficio"), prevede che l'Ufficio avvii e svolga indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o in base ad essi;

considerando che la responsabilità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, come istituito dalla Commissione, va oltre la protezione degli interessi finanziari e si estende a tutte le attività dell'Ufficio connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede amministrativa o penale;

considerando che è necessario aumentare la portata della lotta antifrode avvalendosi dell'esperienza acquisita nel campo delle indagini amministrative;

considerando che è pertanto necessario che tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi, nella loro autonomia amministrativa, affidino all'Ufficio il compito di procedere al loro interno a indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi all'esercizio delle loro attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, come quelli di cui agli articoli 11 e 12, secondo e terzo comma, e agli articoli 13, 14, 16 e 17, primo comma, dello statuto delle Comunità europee (in prosieguo: lo "statuto"), lesivo degli interessi di dette Comunità e perseguibile in sede disciplinare e, se del caso, penale, oppure una colpa personale grave ai sensi dell'articolo 22 dello statuto, o un inadempimento di obblighi analoghi dei membri, dirigenti o dei membri del personale delle istituzioni, degli organi e organismi delle Comunità cui non si applica lo statuto;

considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità adeguate in tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi comunitari e che l'attribuzione di tale compito all'Ufficio non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e non menoma in alcun modo la tutela giuridica delle persone interessate;

considerando che, in attesa della modifica dello statuto, è necessario determinare le modalità pratiche con cui i membri delle istituzioni e degli organi, i dirigenti degli organismi nonché i funzionari e agenti degli stessi collaborano al regolare svolgimento delle indagini interne;

considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 prevede all'articolo 4, paragrafo 6, che ciascuna istituzione, organo e organismo adotti una decisione contenente in particolare norme riguardanti l'obbligo per i membri o i dirigenti, i funzionari e gli agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi di cooperare con gli agenti dell'Ufficio e di fornire loro informazioni, le procedure che gli agenti dell'Ufficio devono osservare all'atto dell'esecuzione delle indagini interne e le garanzie dei diritti delle persone interessate da un'indagine interna;

considerando che conviene tuttavia tener conto del fatto che, a differenza delle altre istituzioni, i membri del Comitato esercitano essenzialmente funzioni a titolo nazionale e rimangono, nell'esercizio di dette funzioni, soggetti al diritto nazionale; che conviene pertanto limitare l'applicazione della presente decisione alle sole attività professionali delle persone in questione esercitate nella loro qualità di membri del Comitato;

considerando che l'Ufficio non ha competenza giudiziaria ed effettua unicamente indagini amministrative; che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;

considerando che, nel lungo periodo, la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita doveva essere affidata ad un organo che non fosse integrato nella struttura amministrativa della Commissione europea, pur beneficiando dell'autonomia indispensabile al buon svolgimento delle sue funzioni;

considerando la decisione n. 294/99 dell'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni, del 17 novembre 1999, relativa alle condizioni e alle modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

Obbligo di cooperare con l'Ufficio

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, e in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, dei testi adottati per la loro applicazione, nonché delle disposizioni dello statuto, il segretario generale, i servizi e tutti i dirigenti, funzionari o agenti del Comitato delle regioni (in prosieguo: il "Comitato"), nonché i membri sono tenuti a cooperare con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: l'"Ufficio").

Articolo 2

Obbligo d'informazione

Tutti i funzionari e gli agenti del segretariato generale i quali vengano a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l'esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure un inadempimento di obblighi imposti ai membri del Comitato dal diritto comunitario, nell'ambito delle attività svolte in tale qualità, qualora tale inadempimento sia lesivo degli interessi della Comunità, ne informano immediatamente il proprio capo servizio o il proprio direttore o il segretario generale o, ove lo ritengano utile, direttamente l'Ufficio.

Il segretario generale, i direttori e i capi servizio, dopo aver informato i propri superiori gerarchici del segretariato generale, trasmettono senza indugio all'Ufficio ogni elemento di fatto a loro noto che faccia presumere l'esistenza di irregolarità di cui al primo comma.

In nessun caso i funzionari o agenti del segretariato generale possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

I membri del Comitato che vengano a conoscenza di fatti di cui al primo comma ne informano il presidente del Comitato o, se lo ritengono utile, direttamente l'Ufficio.

Articolo 3

Assistenza da parte del servizio responsabile della sicurezza

Previa richiesta del direttore dell'Ufficio, il servizio responsabile della sicurezza del Comitato assiste gli agenti dell'Ufficio nell'esecuzione materiale delle indagini.

Articolo 4

Informazione dell'interessato

Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un membro, di un dirigente, di un funzionario o di un agente del Comitato, l'interessato deve esserne prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente un membro, un dirigente, un funzionario o un agente del Comitato, senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.

Nei casi in cui, ai fini dell'indagine, sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare la persona interessata ad esprimersi può essere differita con il consenso del presidente e del segretario generale.

Articolo 5

Informazione riguardo all'archiviazione dell'indagine

Se al termine di un'indagine interna non risultano elementi a carico della persona, l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata con decisione del direttore dell'Ufficio, il quale ne informa l'interessato per iscritto.

Articolo 6

Domanda diretta a togliere l'immunità

Viene trasmessa al direttore dell'Ufficio, per parere, ogni domanda di un'autorità di polizia o di un'autorità giudiziaria degli Stati membri diretta a togliere l'immunità di un funzionario o di un agente del Comitato, per eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita. Se la domanda diretta a togliere l'immunità riguarda un membro del Comitato, l'Ufficio ne viene informato.

Articolo 7

Disposizioni finali

La presente decisione abroga la decisione n. 294/99 dell'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni, del 17 novembre 1999, relativa alle condizioni e alle modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi della Comunità europea.

La presente decisione ha effetto dal 1o marzo 2004.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2004.

Per l'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni

Il Presidente

Albert Bore

(1) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

(2) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

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