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Document 32003R2193

    Regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

    GU L 328 del 17.12.2003, p. 3–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/05/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 29/05/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2193/oj

    32003R2193

    Regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

    Gazzetta ufficiale n. L 328 del 17/12/2003 pag. 0003 - 0012


    Regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio

    dell'8 dicembre 2003

    che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione(1),

    considerando quanto segue:

    (1) Il 20 marzo 2000, su richiesta della Comunità, l'organo di conciliazione (Dispute Settlement Body, DSB) dell'OMC ha adottato la relazione del panel e quella dell'organo d'appello che stabilivano che il regime fiscale Foreign Sales Corporations (FSC) degli Stati Uniti d'America costituiva una sovvenzione all'esportazione vietata ai sensi dell'accordo OMC.

    (2) Il 15 novembre 2000, gli Stati Uniti d'America hanno varato la FSC Repeal and Extraterritorial Income Exclusion Act of 2000, una legge per la sostituzione del regime FSC. Il 29 gennaio 2002, il DSB ha adottato le relazioni del panel e dell'organo d'appello che stabilivano che tale legge costituiva anch'essa un sistema illegale di sovvenzionamento delle esportazioni ai sensi delle norme OMC, e non comportava l'eliminazione delle sovvenzioni concesse nel quadro dell'FSC. Conseguentemente, il 7 maggio 2003, il DSB ha autorizzato la Comunità ad applicare contromisure fino alla concorrenza di 4043 milioni di USD in forma di dazi supplementari del 100 % ad valorem su determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America.

    (3) Si ritiene che, nella fase iniziale, l'applicazione progressiva di dazi d'importazione supplementari fino al 17 % ad valorem sulle importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America selezionati sia una contromisura appropriata, in considerazione della mancata applicazione da parte degli Stati Uniti d'America delle raccomandazione del DSB. Una volta raggiunto il livello di applicazione dei dazi supplementari sopra indicato, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una proposta relativa alle ulteriori azioni da intraprendere alla luce degli sviluppi della situazione.

    (4) È necessario che nei confronti di questi prodotti selezionati siano sospese, a partire dal 1o marzo 2004, le concessioni tariffarie della Comunità. La sospensione dei consolidamenti tariffari deve essere temporanea ed essere applicata solo fintanto che non sarà stata abolita la misura non conforme alle disposizioni dell'OMC. L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento viene determinata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(2).

    (5) Dall'applicazione di tali dazi doganali supplementari dovrebbero essere esclusi i prodotti per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione dal o una riduzione del dazio.

    (6) Dall'applicazione di tali dazi doganali supplementari dovrebbero essere esclusi i prodotti per i quali si possa dimostrare l'avvenuta esportazione dagli Stati Uniti d'America nella Comunità precedentemente alla data della prima applicazione dei dazi stessi.

    (7) I prodotti cui si applica la sospensione delle concessioni dovrebbero essere vincolati al regime doganale di "trasformazione sotto controllo doganale" in conformità col regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(3) solo previo esame del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le concessioni tariffarie accordate dalla Comunità sono sospese nei confronti dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato del presente regolamento a partire dal 1o marzo 2004.

    Articolo 2

    1. Sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato del presente regolamento è applicato un dazio ad valorem supplementare, in aggiunta al dazio doganale applicabile ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 secondo le seguenti modalità:

    - 5 % dal 1o marzo 2004 al 31 marzo 2004,

    - 6 % dal 1o aprile 2004 al 30 aprile 2004,

    - 7 % dal 1o maggio 2004 al 31 maggio 2004,

    - 8 % dal 1o giugno 2004 al 30 giugno 2004,

    - 9 % dal 1o luglio 2004 al 31 luglio 2004,

    - 10 % dal 1o agosto 2004 al 31 agosto 2004,

    - 11 % dal 1o settembre 2004 al 30 settembre 2004,

    - 12 % dal 1o ottobre 2004 al 31 ottobre 2004,

    - 13 % dal 1o novembre 2004 al 30 novembre 2004,

    - 14 % dal 1o dicembre 2004 al 31 dicembre 2004,

    - 15 % dal 1o gennaio 2005 al 31 gennaio 2005,

    - 16 % dal 1o febbraio 2005 al 28 febbraio 2005,

    - 17 % dal 1o marzo 2005.

    2. Dopo il 1o marzo 2005, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di revisione del regolamento alla luce degli sviluppi della situazione.

    3. L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento viene determinata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    Articolo 3

    Il Consiglio decide dell'abrogazione del presente regolamento dopo la completa applicazione da parte degli Stati Uniti d'America della raccomandazione dell'organo di conciliazione dell'OMC.

    Articolo 4

    1. Il dazio supplementare non si applica ai prodotti elencati nell'allegato per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione dal o una riduzione del dazio.

    2. Il dazio supplementare non si applica a prodotti elencati nell'allegato per i quali si possa dimostrare l'avvenuta spedizione nella Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e di cui non sia possibile modificare la destinazione.

    3. I prodotti elencati nell'allegato possono essere vincolati al regime doganale di "trasformazione sotto controllo doganale" ai sensi dell'articolo 551, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93 solo previo esame delle condizioni economiche da parte del comitato del codice doganale, a meno che i prodotti e le operazioni non siano menzionati nell'allegato 76, parte A, del regolamento in questione.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    F. Frattini

    (1) GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 114.

    (2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

    (3) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

    ALLEGATO

    I prodotti da assoggettare ai dazi supplementari sono identificati mediante i loro codici NC di otto cifre. Per la designazione relativa a tali codici, si consulti l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1). La designazione dei capitoli NC di due cifre è fornita a puro titolo informativo.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1871/2003 della Commissione (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 5).

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