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Document 32003R2081

Regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione, del 27 novembre 2003, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 313 del 28.11.2003, p. 11–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2081/oj

32003R2081

Regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione, del 27 novembre 2003, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 313 del 28/11/2003 pag. 0011 - 0020


Regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione

del 27 novembre 2003

relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione, del 4 ottobre 2002, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri(3), ha stabilito la versione di detta nomenclatura valida alla data del 1o gennaio 2003.

(2) La codifica alfabetica dei paesi e territori deve basarsi sulla vigente norma ISO alpha 2, se ed in quanto questa risulta compatibile con le esigenze della legislazione comunitaria.

(3) I cambiamenti intervenuti in rapporto ad alcuni codici rendono necessario elaborare una nuova versione di detta nomenclatura.

(4) È peraltro auspicabile tuttavia prevedere un periodo di transizione che consenta alcuni Stati membri di adattarsi alle modifiche introdotte. Per semplificare le cose è opportuno che detto periodo transitorio si concluda al momento in cui saranno applicabili le disposizioni che rifondono le norme relative al Documento amministrativo unico.

(5) I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La versione della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i suoi Stati membri valida a decorrere dal 1o gennaio 2004 è allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.

Gli Stati membri possono tuttavia utilizzare i codici numerici a tre cifre che figurano anche nell'allegato del presente documento fino all'attuazione delle disposizioni che rifondono gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(4).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2003.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

(2) GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6.

(3) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6.

(4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

ALLEGATO

NOMENCLATURA DEI PAESI E TERRITORI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO DELLA COMUNITÀ E DEL COMMERCIO TRA I SUOI STATI MEMBRI

(Versione valida a partire dal 1o gennaio 2004)

>SPAZIO PER TABELLA>

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