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Document 32003R1804

Regolamento (CE) n. 1804/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, per quanto concerne il controllo dell'halon esportato per usi critici, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano

GU L 265 del 16.10.2003, pp. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32009R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1804/oj

32003R1804

Regolamento (CE) n. 1804/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, per quanto concerne il controllo dell'halon esportato per usi critici, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano

Gazzetta ufficiale n. L 265 del 16/10/2003 pag. 0001 - 0004


Regolamento (CE) n. 1804/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 22 settembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, per quanto concerne il controllo dell'halon esportato per usi critici, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Nell'applicazione del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(4), è emersa una serie di problemi che vanno affrontati apportando modifiche a tale regolamento. Tali problemi, relativi ad un'efficace e sicura attuazione di tale regolamento, sono stati discussi con gli Stati membri in sede di comitato di gestione di tale regolamento. Il presente regolamento riguarda quattro modifiche al regolamento (CE) n. 2037/2000.

(2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (CE) n. 2037/2000 la Commissione è incaricata di riesaminare ogni anno gli usi critici di halon elencati nell'allegato VII di tale regolamento. Tuttavia, detto regolamento non prevede che in sede di riesame siano fissati termini per la graduale eliminazione degli usi critici in seguito all'individuazione e all'introduzione di opportune alternative. La prima modifica a detto regolamento prevede la possibilità di stabilire i termini entro i quali deve essere ridotto l'impiego degli halon per usi critici, tenuto conto della disponibilità di alternative o di tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario in sede di revisione dell'allegato VII di tale regolamento. Ciò dovrebbe assicurare che si compiano progressi nel ridurre i quantitativi di halon impiegati per usi critici e accelerare così il ripristino dello strato di ozono.

(3) La seconda modifica riguarda le esportazioni di halon per gli usi critici elencati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000. Dal 1o gennaio 2004 tale regolamento consentirà che soltanto l'halon impiegato per gli scopi elencati nel suo allegato VII resti in uso per l'estinzione degli incendi nella Comunità europea. Detti usi sono ritenuti "critici" in quanto attualmente privi di alternative tecnicamente ed economicamente praticabili. Qualunque attrezzatura contenente halon diversa da quelle elencate nell'allegato VII è quindi ritenuta non critica. Tutti gli impianti in cui l'halon è impiegato per usi non critici, dovrebbero essere eliminati entro il 31 dicembre 2003 e l'halon estratto dovrebbe poter essere immagazzinato per usi critici o esportato da impianti di immagazzinamento per usi critici, oppure distrutto.

(4) L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 autorizza "l'esportazione di prodotti e di apparecchiature contenenti halon, per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII". Tale articolo dovrebbe essere modificato in modo da consentire l'esportazione di halon sfuso per usi critici entro il 31 dicembre 2009 ove esso sia ottenuto da halon recuperato, riciclato o rigenerato che provenga da impianti di immagazzinamento autorizzati o gestiti dall'autorità competente. Dovrebbe essere previsto un riesame delle esportazioni di halon sfuso per usi critici al fine di vietarne, se del caso, l'esportazione prima del 31 dicembre 2009. Dovrebbero essere vietate le esportazioni di halon per usi critici dopo il 31 dicembre 2003 se l'halon non proviene da impianti autorizzati o gestiti dall'autorità competente per immagazzinare halon per usi critici.

(5) La competenza ad autorizzare le esportazioni di halon esportato all'interno di prodotti e attrezzature per usi critici dovrebbe spettare alla Commissione. Quest'ultima dovrebbe autorizzare tali esportazioni soltanto allorché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia verificato che le esportazioni sono destinate ad uno o più degli usi critici specifici elencati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000. Inoltre l'esportatore dovrebbe essere tenuto a notificare le esportazioni effettive alla fine dell'anno.

(6) Gli Stati membri dovrebbero notificare annualmente le sostanze controllate, compreso l'halon, che sono state recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte. Attualmente il regolamento (CE) n. 2037/2000 prevede che la notifica abbia luogo entro il 31 dicembre 2001, anziché annualmente, laddove in futuro le notifiche annuali sarebbero importanti per determinare i progressi compiuti, soprattutto per quanto riguarda la distruzione di halon che è in eccedenza rispetto alle norme relative agli usi critici.

(7) La terza modifica riguarda l'esportazione di sostanze controllate o di prodotti contenenti sostanze controllate. L'esportazione di sostanze controllate o di prodotti contenenti sostanze controllate dovrebbe essere vietata. Tale divieto favorirà il recupero e la distruzione di tali sostanze controllate in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2037/2000. L'obiettivo principale è porre fine alla crescita delle esportazioni verso i paesi in via di sviluppo di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria usate, in particolare di frigoriferi e congelatori domestici e schiume isolanti ad uso edile, contenenti CFC. In mancanza di adeguati impianti di distruzione nei paesi in via di sviluppo, i CFC finiranno nell'atmosfera, danneggiando lo strato di ozono. Inoltre, i paesi in via di sviluppo stanno iniziando ad eliminare gradualmente i CFC e molti di essi hanno già dichiarato di non voler ricevere prodotti e apparecchiature di seconda mano contenenti CFC.

(8) Il regolamento (CE) n. 2037/2000 si applica non soltanto alle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria, ma anche a tutti i prodotti e apparecchiature contenenti schiume isolanti o schiume a pelle integrale prodotte mediante CFC. Ciò potrebbe implicare, ad esempio, l'impossibilità di esportare dalla Comunità europea gli aeromobili o i veicoli di seconda mano contenenti schiume isolanti rigide o a pelle integrale prodotte mediante CFC. Poiché tale regolamento intendeva vietare le esportazioni di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria usate contenenti CFC e non altri prodotti e apparecchiature contenenti schiume prodotte mediante CFC, è opportuno modificare tale regolamento per escludere prodotti contenenti CFC che non rientrano nel campo di applicazione è ritenuta opportuna.

(9) La quarta modifica riguarda le disposizioni sulle nuove sostanze quali definite nell'articolo 22 e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2037/2000. Tale regolamento non garantisce per la nuova sostanza indicata nell'allegato II - bromoclorometano - lo stesso livello di controllo previsto per le altre sostanze controllate, cosicché la Comunità europea attualmente non si conforma pienamente a tutti gli obblighi che le incombono in virtù del protocollo di Montreal. Per porre rimedio a tale situazione occorre che disposizioni applicabili alle sostanze controllate siano applicate anche al bromoclorometano.

(10) Le modifiche al regolamento (CE) n. 2037/2000 sono del tutto in linea con i suoi obiettivi ambientali che comprendono ulteriori misure di protezione dello strato di ozono, ove possibile, la riduzione della produzione globale di sostanze che riducono lo strato di ozono, la promozione di prassi sicure per il trasporto di siffatte sostanze, la garanzia di un monitoraggio obbligatorio di qualsiasi esportazione, fornendo, ove necessario, chiarimenti giuridici,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2037/2000 è così modificato:

1) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"Il presente regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamenti alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi, idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze."

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) il quarto trattino è sostituito dal seguente:

"- 'sostanze controllate', i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi, gli idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano, soli o in miscela; vergini, recuperati, riciclati o rigenerati. Questa definizione non comprende le sostanze controllate contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze controllate originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima che non abbia reagito o dal loro uso come agenti di fabbricazione che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche o che siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto,";

b) dopo l'undicesimo trattino è inserito il seguente trattino:

"- 'bromoclorometano', la sostanza controllata indicata nel gruppo IX dell'allegato I";

3) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

"g) bromoclorometano";

4) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

"g) bromoclorometano";

b) al paragrafo 4, il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) Il paragrafo 1, lettera c), non si applica all'immissione sul mercato e all'uso di halon recuperati, riciclati o rigenerati in sistemi di protezione antincendio esistenti fino al 31 dicembre 2002 e all'immissione sul mercato e all'uso di halon per usi critici conformemente all'allegato VII. Le autorità competenti degli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le quantità di halon utilizzate per gli usi critici, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e le attività in corso per individuare ed utilizzare alternative appropriate. Ogni anno la Commissione riesamina l'elenco degli usi critici di cui all'allegato VII e, se necessario, adotta modifiche e, ove opportuno, un calendario per la loro eliminazione graduale, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative sia tecnicamente che economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.";

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano sono vietate, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma o è elencato nell'allegato VII. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti a questo divieto.";

5) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'immissione in libera pratica nella Comunità o il perfezionamento attivo di sostanze controllate sono soggetti alla presentazione di una licenza di importazione. Le licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 13. La Commissione trasmette copia della licenza all'autorità competente dello Stato membro nel quale le sostanze saranno importate. A tal fine, ciascuno Stato membro designa la propria autorità competente. Le sostanze controllate dei gruppi I, II, III, IV, V e IX elencate nell'allegato I, non sono importate per il perfezionamento attivo.";

6) L'articolo 11, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

"1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamenti alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano o di prodotti e apparecchiature, diversi dagli effetti personali, che contengono queste sostanze o che continuano a funzionare solo se alimentati con tali sostanze. Il divieto non si applica alle esportazioni di:";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) halon recuperato, riciclato e rigenerato, immagazzinato per usi critici in impianti autorizzati o gestiti dall'autorità competente per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII entro il 31 dicembre 2009, e prodotti e apparecchiature contenenti halon per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII. Entro il 1o gennaio 2005, la Commissione avvierà un riesame delle esportazioni di tale halon recuperato, riciclato e rigenerato per usi critici, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, adotterà, se del caso, una decisione per vietare tali esportazioni prima del 31 dicembre 2009;"

c) è aggiunta la seguente lettera:

"g) prodotti e apparecchiature usati, contenenti schiume isolanti rigide o schiume a pelle integrale prodotte con clorofluorocarburi. Tale deroga non si applica a:

- apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria,

- apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria che contengono clorofluorocarburi utilizzati quali refrigeranti, o che continuano a funzionare solo se alimentati con clorofluorocarburi, utilizzati quali refrigeranti, in altre apparecchiature e altri prodotti,

- schiume e prodotti per l'isolamento degli edifici.";

7) All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. A decorrere dal 31 dicembre 2003 sono vietate le esportazioni dalla Comunità di halon per usi critici non proveniente da impianti di immagazzinamento autorizzati o gestiti dall'autorità competente per immagazzinare halon per usi critici.";

8) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le esportazioni dalla Comunità di sostanze controllate sono soggette ad autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Commissione alle imprese per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2001 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11. Le disposizioni che disciplinano l'autorizzazione ad esportare halon quale sostanza controllata figurano nel paragrafo 4. La Commissione invia copia di ogni autorizzazione all'esportazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.";

9) All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Sono soggette ad autorizzazione le esportazioni dalla Comunità di halon, prodotti e apparecchiature contenenti halon, per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Commissione all'esportatore previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Nella domanda di autorizzazione all'esportazione figurano:

- il nome e l'indirizzo dell'esportatore,

- una descrizione commerciale dell'esportazione,

- la quantità totale di halon,

- il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature,

- una dichiarazione secondo cui l'halon deve essere esportato per un uso critico specifico di cui all'allegato VII,

- qualsiasi ulteriore informazione ritenuta necessaria dall'autorità competente.";

10) All'articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 dicembre 2001, e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, i sistemi istituiti per promuovere il recupero delle sostanze controllate usate, inclusi gli impianti disponibili, e le quantità di sostanze controllate usate recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte.";

11) L'articolo 19 è modificato come segue:

a) È inserito il seguente paragrafo:

"4 bis. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno l'esportatore comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, i dati forniti da ogni richiedente in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, per quanto riguarda il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente."

b) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 4, per ottemperare al protocollo o per migliorare l'attuazione concreta di tali prescrizioni.";

12) Nell'allegato I, dopo il gruppo VIII, sono aggiunti i seguenti termini:

Nella colonna intitolata "Gruppo" sono inseriti i termini "Gruppo IX", nella colonna intitolata "Sostanza" è inserita la dicitura "CH2BrCl (halon 1011 bromoclorometano)" e nella colonna "Potenziale di riduzione dell'ozono" è inserito il numero "0,12".

13) L'allegato II è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

R. Buttiglione

(1) GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 297.

(2) GU C 95 del 23.4.2003, pag. 27.

(3) Parere del Parlamento europeo del 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2003.

(4) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2003/160/CE della Commissione (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 29).

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