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Document 32003R1329
Council Regulation (EC) No 1329/2003 of 21 July 2003 amending Regulation (EC) No 992/95 as regards tariff quotas for certain agricultural and fishery products originating in Norway
Regolamento (CE) n. 1329/2003 del Consiglio, del 21 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 relativo ai contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia
Regolamento (CE) n. 1329/2003 del Consiglio, del 21 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 relativo ai contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia
GU L 187 del 26.7.2003, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003
Regolamento (CE) n. 1329/2003 del Consiglio, del 21 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 relativo ai contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2003 pag. 0001 - 0004
Regolamento (CE) n. 1329/2003 del Consiglio del 21 luglio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 relativo ai contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) In conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia(1), sono stati aperti contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia. I contingenti sono stati concessi in base ad un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia concluso il 14 maggio 1973(2). (2) Con un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia approvato con la decisione 2003/465/CE del Consiglio(3), le due parti hanno concordato ulteriori concessioni commerciali bilaterali supplementari relative a taluni prodotti agricoli. In virtù di tale accordo la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari annuali a dazio nullo per taluni prodotti originari della Norvegia. (3) I contingenti tariffari in questione dovrebbero quindi essere aperti ogni anno dal 1o gennaio al 31 dicembre. Durante il primo anno di calendario d'applicazione del presente regolamento, il volume annuo totale dovrebbe essere ridotto proporzionalmente al periodo contingentale trascorso anteriormente all'apertura dei suddetti contingenti. (4) Il volume dei contingenti tariffari dei numeri d'ordine 09.0785 e 09.0786 dovrebbe essere convertito in euro. Gli importi dovrebbero essere calcolati in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(4), applicando il tasso di cambio della corona norvegese pubblicato il 1o ottobre 2002 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(5). (5) A decorrere dal 1o gennaio 2004, è prevista la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti di cui al codice 0204 in base al regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(6). Di conseguenza, il contingente tariffario per questi prodotti originari della Norvegia dovrebbe essere gestito a norma delle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 992/95 sino alla fine dell'anno 2003. Per i restanti mesi relativi all'anno 2003, conviene già prevedere, per ciò che riguarda l'importazione di questi prodotti, che un documento d'origine sia presentato conformemente alle disposizioni stabilite in base al regolamento (CE) n. 2529/2001. (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 992/95 di conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato: 1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo: "4. Tuttavia, in deroga al paragrafo 3, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice 0204, gli importatori devono presentare un documento di origine conformemente alle disposizioni stabilite in base all'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(7)." 2) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 1. Nel 2003, il volume annuale dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 992/95, modificato conformemente all'allegato del presente regolamento, è ridotto proporzionalmente alla parte di periodo contingentale, in mesi interi, trascorsa anteriormente alla data di cui al secondo paragrafo dell'articolo 3. La cifra risultante da questo calcolo è arrotondata all'unità completa successiva. 2. Nel 2003 il volume del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.0761 è pari a 770 tonnellate. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2003. Tuttavia per i prodotti di cui al codice NC 0204 il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini (1) GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3061/95 (GU L 327 del 30.12.1995, pag. 1). (2) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1. (3) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 48. (4) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GUL 311 del 12.12.2000, pag. 17). (5) GU C 235 dell'1.10.2002, pag. 1. (6) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. (7) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. ALLEGATO L'allegato I del regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue: 1) La nota qui di seguito è inserita dopo il titolo "Prodotti originari della Norvegia": ">SPAZIO PER TABELLA> Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando il codice NC è preceduto da 'ex', il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente." 2) La tabella è modificata nel modo seguente: a) il titolo della quarta colonna della tabella è sostituito da "Volume contingentale (tonnellate, salvo diversa indicazione)"; b) le voci della tabella di cui ai numeri d'ordine 09.0757, 09.0761 e 09.0762 sono sostituite dalle seguenti: ">SPAZIO PER TABELLA>" c) Le voci seguenti sono inserite: ">SPAZIO PER TABELLA>"