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Document 32003R1124

Regolamento (CE) n. 1124/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 581/2003

GU L 158 del 27.6.2003, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1124/oj

32003R1124

Regolamento (CE) n. 1124/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 581/2003

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 27/06/2003 pag. 0048 - 0048


Regolamento (CE) n. 1124/2003 della Commissione

del 26 giugno 2003

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 581/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 581/2003 della Commissione(3).

(2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000(5), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 20 al 26 giugno 2003 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 581/2003, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 42,38 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 15770 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 36.

(4) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

(5) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

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