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Document 32003R1107
Commission Regulation (EC) No 1107/2003 of 26 June 2003 altering the export refunds on white sugar and raw sugar exported in the natural state
Regolamento (CE) n. 1107/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
Regolamento (CE) n. 1107/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
GU L 158 del 27.6.2003, p. 6–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1107/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 27/06/2003 pag. 0006 - 0007
Regolamento (CE) n. 1107/2003 della Commissione del 26 giugno 2003 che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase, considerando quanto segue: (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1051/2003 della Commissione(3). (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1051/2003 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1051/2003 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. (2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26. (3) GU L 139 del 6.6.2003, pag. 20. ALLEGATO RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI >SPAZIO PER TABELLA> NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo: S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).