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Document 32003R1062

Regolamento (CE) n. 1062/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per le frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)

GU L 154 del 21.6.2003, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1062/oj

32003R1062

Regolamento (CE) n. 1062/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per le frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 21/06/2003 pag. 0047 - 0048


Regolamento (CE) n. 1062/2003 della Commissione

del 20 giugno 2003

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per le frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002(4), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003(6). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

(4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7) Le mandorle sgusciate e le nocciole e le noci comuni con guscio possono attualmente formare oggetto di esportazioni rilevanti sul piano economico.

(8) Dato che le frutta in guscio sono prodotti con una relativa capacità di magazzinaggio, le restituzioni all'esportazione possono essere fissate con una periodicità più lunga.

(9) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo il sistema A1.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi di restituzione all'esportazione delle frutta a guscio, il periodo di presentazione delle domande di titoli e i quantitativi previsti sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(7), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n 1961/2001, il periodo di validità dei titoli del sistema A 1 è di tre mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

(3) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

(5) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(6) GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

(7) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 20 giugno 2003 che fissa le restituzioni all'esportazione delle frutta a guscio (sistema A1)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno 2003 al 7 gennaio 2004

>SPAZIO PER TABELLA>

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