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Document 32003R0785
Commission Regulation (EC) No 785/2003 of 8 May 2003 amending Regulation (EEC) No 2921/90 on aid for the production of casein and caseinates from skimmed milk
Regolamento (CE) n. 785/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati
Regolamento (CE) n. 785/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati
GU L 115 del 9.5.2003, p. 15–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2003; abrog. impl. da 32003R2208
Regolamento (CE) n. 785/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati
Gazzetta ufficiale n. L 115 del 09/05/2003 pag. 0015 - 0015
Regolamento (CE) n. 785/2003 della Commissione dell'8 maggio 2003 che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue: (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1471/2002(4), fissa l'importo dell'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o in caseinati. Data l'evoluzione del prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sul mercato comunitario e su quello mondiale, è necessario aumentare l'importo dell'aiuto. (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo di "5,86 euro" è sostituito dall'importo di "6,70 euro". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15. (3) GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22. (4) GU L 219 del 14.8.2002, pag. 3.