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Document 32003R0742
Commission Regulation (EC) No 742/2003 of 28 April 2003 amending for the 17th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001
Regolamento (CE) n. 742/2003 della Commissione, del 28 aprile 2003, recante diciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 742/2003 della Commissione, del 28 aprile 2003, recante diciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
GU L 106 del 29.4.2003, p. 16–17
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In force
Regolamento (CE) n. 742/2003 della Commissione, del 28 aprile 2003, recante diciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 106 del 29/04/2003 pag. 0016 - 0017
Regolamento (CE) n. 742/2003 della Commissione del 28 aprile 2003 recante diciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 561/2003(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, considerando quanto segue: (1) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento. (2) I Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti. A seguito di un cambiamento a livello del personale, inoltre, occorre modificare l'indirizzo presso la Commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2003. Per la Commissione Christopher Patten Membro della Commissione (1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. (2) GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1. ALLEGATO L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato: 1) L'indirizzo che figura sotto la dicitura "Paesi Bassi" è sostituito dal testo seguente: " Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE Den Haag Paesi bassi Tel. (31-70) 342 89 97 Fax (31-70) 342 79 18 ". 2) L'indirizzo che figura sotto la dicitura "Svezia" è sostituito dal testo seguente: "- In relazione all'articolo 2a: Riksförsäkringsverket (RFV) S - 103 51 Stockholm Tel. (46-8) 786 90 00 Fax (46-8) 411 27 89 - In relazione all'articolo 4: Rikspolisstyrelsen (RPS) Box 12256 S - 102 26 Stockholm Tel. (46-8) 401 90 00 Fax (46-8) 401 99 00 - In relazione all'articolo 5: Finansinspektionen Box 7831 S - 103 98 Stockholm Tel. (46-8) 787 80 00 Fax (46-8) 24 13 35". 3) L'indirizzo che figura sotto la dicitura "Regno Unito" è sostituito dal testo seguente: "- Per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione: Department of Trade and Industry Export Control and Non-Proliferation Directorate 3-4, Abbey Orchard Street London SW1P 2JJ United Kingdom Tel. (44-207) 215 05 10 Fax (44-207) 215 05 11 - Per quanto riguarda il congelamento dei capitali e delle risorse economiche: HM Treasury International Financial Services Team 1, Horse Guards Road London SW1A 2HQ United Kingdom Tel. (44-207) 270 55 50 Fax (44-207) 270 43 65 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 4607 Fax (44-207) 601 4309". 4) L'indirizzo che figura sotto la dicitura "Comunità europea" è sostituito dal testo seguente: " Commissione delle Comunità europee Direzione generale delle Relazioni esterne Direzione PESC Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni CHAR 12/163 B - 1049 Bruxelles Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56 Fax (32-2) 296 75 63 E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int ".