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Document 32003R0284

    Regolamento (CE) n. 284/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    GU L 42 del 15.2.2003, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/284/oj

    32003R0284

    Regolamento (CE) n. 284/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 042 del 15/02/2003 pag. 0025 - 0027


    Regolamento (CE) n. 284/2003 della Commissione

    del 14 febbraio 2003

    che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002(4), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

    (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

    (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

    (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

    (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.

    (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

    (7) I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.

    (8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

    (9) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risorse disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.

    (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003(6), stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

    (11) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001(8), ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

    (12) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A 1, A 2 e A 3 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

    (13) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.

    (14) È opportuno precisare che nel quadro della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli, in particolare gli articoli 4 e 5.

    (15) Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il periodo di consegna delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e le quantità previste dei titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

    2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

    3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A 3 sono validi due mesi.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

    (2) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

    (3) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

    (4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

    (5) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

    (6) GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

    (7) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

    (8) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

    ALLEGATO

    del regolamento (CE) n. 284/2003 che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    >SPAZIO PER TABELLA>

    N.B:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A" sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

    Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

    F00: Tutte le destinazioni, tranne l'Estonia.

    F03: Tutte le destinazioni, tranne la Svizzera e l'Estonia.

    F04: Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica.

    F08: Tutte le destinazioni, tranne la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e l'Estonia.

    F09: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Malta, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia saudita, Bahreïn, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuweït e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.

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