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Document 32003R0158

Regolamento (CE) n. 158/2003 della Commissione, del 29 gennaio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1662/2002 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni filati di filamenti di acetato di cellulosa originarie della Lituania e degli Stati Uniti

GU L 25 del 30.1.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/158/oj

32003R0158

Regolamento (CE) n. 158/2003 della Commissione, del 29 gennaio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1662/2002 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni filati di filamenti di acetato di cellulosa originarie della Lituania e degli Stati Uniti

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 30/01/2003 pag. 0035 - 0036


Regolamento (CE) n. 158/2003 della Commissione

del 29 gennaio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1662/2002 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni filati di filamenti di acetato di cellulosa originarie della Lituania e degli Stati Uniti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002(2), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1662/2002 della Commissione(3) (in appresso "il regolamento"), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di alcuni filati di filamenti di acetato di cellulosa (in appresso "il prodotto") originarie della Lituania e degli Stati Uniti.

(2) In seguito una società interessata, la Eastman Chemical Company (in appresso "Eastman"), ha chiesto alla Commissione un chiarimento del regolamento al fine di far beneficiare la sua divisione non registrata "Voridian Company" dell'aliquota del dazio antidumping individuale ad essa applicabile. La società attualmente non può beneficiare dell'aliquota del dazio dello 0 % della Eastman in quanto usa il nome "Voridian Company" nei documenti rilasciati per esportare il prodotto nella Comunità, senza quindi rendere noto che appartiene alla Eastman. Tuttavia, quest'ultima è l'unica persona giuridica che fabbrica il prodotto per l'esportazione nella Comunità, mentre la "Voridian Company" è soltanto una sua divisione non registrata. La Eastman ha pertanto chiesto alla Commissione di cambiare il nome con cui è menzionata nel regolamento in "Voridian Company, a Division of Eastman Chemical Co.".

(3) La Commissione ha esaminato tutte le informazioni fornite, che dimostrano in modo soddisfacente che tutte le attività della Eastman legate alla produzione, alle vendite e alle esportazioni del prodotto in realtà sono rimaste immutate dall'inizio dell'inchiesta e che la modifica richiesta può essere considerata un semplice adattamento a una riorganizzazione aziendale, avvenuta dopo il periodo relativo all'inchiesta sul dumping.

(4) Il regolamento deve pertanto essere modificato, con decorrenza dalla sua data di entrata in vigore, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1662/2002 della Commissione è modificato come segue:

1) Nei considerandi 7, 22, 105 e 107, il riferimento a "Eastman Chemical Company" va letto "Voridian Company, a Division of Eastman Chemical Co.".

2) La tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituita dalla tabella seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica con decorrenza dal 20 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2003.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

(3) GU L 251 del 19.9.2002, pag. 9.

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