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Document 32003R0151

    Regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette "magnetiche", a grani orientati, originarie della Russia

    GU L 25 del 30.1.2003, p. 7–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2005; abrogato da 32005R1371

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/151/oj

    30.1.2003   

    IT

    Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

    L 25/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 151/2003 DEL CONSIGLIO

    del 27 gennaio 2003

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Inchiesta precedente e misure in vigore

    (1)

    Con la decisione n. 303/96/CECA (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati (in appresso denominate «LMGO»), originarie della Russia, di cui ai codici NC 7225 11 00 e 7226 11 10. L'aliquota del dazio antidumping imposto era pari al 40,1 %. È stato inoltre accettato un impegno offerto su tali importazioni.

    (2)

    In considerazione del fatto che il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio scade il 23 luglio 2002, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 963/2002 (3), ha deciso che i procedimenti antidumping avviati ai sensi della decisione n. 2277/96/CECA (4) («la decisione base») e ancora in vigore a tale data sono confermati e a decorrere dal 24 luglio 2002 sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento base. Allo stesso modo, le misure antidumping adottate a seguito di inchieste antidumping tuttora pendenti sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento di base a decorrere dal 24 luglio 2002.

    2.   Domande di riesame

    (3)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di LMGO originarie della Russia (5), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della decisione base.

    (4)

    La domanda è stata presentata dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria del prodotto in esame. La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe probabilmente il rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping e del pregiudizio causato all'industria comunitaria.

    (5)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame, la Commissione ha avviato un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (6).

    (6)

    Nello stesso tempo, la Commissione ha deciso, di sua iniziativa, di avviare un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base al fine di stabilire se la forma delle misure sia o meno adeguata (7). Durante le inchieste attualmente in corso, alla Commissione sono pervenute richieste per ottenere il trattamento di società operante in un'economia di mercato («TEM») presentate dalle società Viz Stal e Novolipetsk Iron and Steel Corporation ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base. La presentazione delle domande è stata motivata dai produttori esportatori in questione con il fatto che essi ormai risponderebbero ai requisiti previsti per ottenere il TEM e che i loro margini di dumping erano, di conseguenza, sostanzialmente diminuiti. In seguito a tali richieste di TEM la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, di avviare riesami intermedi specifici, limitando la portata dell'inchiesta all'esame del dumping praticato dai suddetti produttori esportatori. Si ritiene pertanto opportuno decidere soltanto, in questa fase, quanto ai risultati del riesame in previsione della scadenza (avviato il 20 febbraio 2001). Il riesame intermedio limitato alla forma delle misure, d'altra parte, sarà concluso in contemporanea con la conclusione dei riesami riguardanti il TEM, tenendo quindi conto della situazione economica attuale degli esportatori.

    3.   Presente inchiesta

    a)   Procedura

    (7)

    La Commissione ha ufficialmente avvisato dell'apertura dell'inchiesta i produttori comunitari che hanno chiesto il riesame, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore, e ha dato alle parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

    b)   Parti interessate e visite di verifica

    (8)

    La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e a tutti i produttori noti del prodotto in esame in Brasile, Repubblica ceca, India, Giappone, Repubblica di Corea, Polonia e Stati Uniti d'America, dal momento che tutti questi paesi sono considerati potenziali paesi di riferimento nel quadro della presente inchiesta. La Commissione ha ricevuto le risposte ai questionari dai quattro produttori comunitari che hanno chiesto il riesame, dai due produttori esportatori russi, da un fornitore e da dieci società utilizzatrici nella Comunità. Hanno inoltre risposto al questionario due importatori comunitari i quali sono entrambi collegati a uno dei produttori esportatori russi. Infine, ha risposto al questionario anche un produttore di LMGO del Brasile.

    (9)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché della determinazione dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

     

    Produttori comunitari che hanno presentato la domanda di riesame:

    Acciai Speciali Terni SpA, Terni, Italia,

    EBG Gesellschaft für elektromagnetische Werkstoffe mbH, Gelsenkirchen, Germania,

    Orb Electrical Steels Limited, Newport, Regno Unito,

    Ugo SA, Isbergues, Francia.

     

    Fornitore:

    Thyssen Krupp Stahl AG, Duisburg, Germania.

     

    Utilizzatori:

    Alstom T & D SA, Saint-Ouen, Francia,

    Blum GmbH, Vaihingen, Germania.

     

    Produttori esportatori russi:

    Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK), Lipetsk,

    Viz Stal, Ekaterinburg.

     

    Altra società che ha collaborato all'inchiesta, situata in un paese terzo:

    Duferco Investment SA, Lugano, Svizzera (Società coordinatrice per le importazioni all'interno del gruppo Duferco).

     

    Produttore del paese di riferimento:

    Acesita SA, São Paulo e Timoteo, Brasile.

    (10)

    Anche le seguenti società hanno collaborato all'inchiesta, benché non siano state effettuate visite di verifica presso le loro sedi:

    Utilizzatori:

    Alstom T & D SA, Le Petit Quevilly, Francia,

    Brush Transformers Limited, Loughborough, Regno Unito,

    Cogent Power Ltd, Bilston, Regno Unito,

    France Transfo SA, Maizières-les-Metz, Francia,

    Hawker Siddeley Power Transformers Limited, Londra, Regno Unito,

    Société Nouvelle Transfix SA, Tolone, Francia,

    South Wales Transformers Limited, Blackwood, Regno Unito,

    Surahammars Bruks AB, Surahammar, Svezia.

    (11)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti interessate potevano presentare osservazioni in merito a tali informazioni. Le osservazioni delle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, la Commissione ha modificato le proprie conclusioni.

    c)   Periodo dell'inchiesta

    (12)

    L'inchiesta relativa al persistere e/o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2000 («PI»). L'esame delle tendenze pertinenti per la valutazione del rischio del persistere e/o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1997 fino alla fine del PI («il periodo in esame»).

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (13)

    Il prodotto in esame è lo stesso che era stato oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire lamiere e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia, di cui ai codici NC 7225 11 00 e 7226 11 10. Questo prodotto viene utilizzato per apparecchiature elettromagnetiche e in impianti quali trasformatori elettrici e di distribuzione.

    (14)

    Nel processo di fabbricazione delle LMGO, piuttosto complesso, le strutture dei grani sono orientate uniformemente in direzione della laminazione della lamiera o del nastro, affinché possa condurre un campo magnetico con un elevato grado di efficienza. Il prodotto in esame deve essere conforme a una serie di specifiche tecniche relative all'induzione magnetica, al fattore di irradiazione in pila e al livello massimo ammissibile di perdite di rimagnetizzazione. In genere, entrambi i lati del prodotto sono ricoperti da un sottile rivestimento isolante.

    2.   Prodotto simile

    (15)

    Le LMGO fabbricate e vendute nella Comunità dai produttori comunitari che hanno chiesto il riesame e quelle fabbricate in Russia e vendute nella Comunità dai produttori esportatori sono considerate prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento base. Si è inoltre accertato che le LMGO fabbricate e vendute sul mercato interno del paese terzo ad economia di mercato (il «paese di riferimento»), ossia in Brasile (cfr. i considerando da 20 a 28 sotto), presentavano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base delle LMGO prodotte in Russia ed esportate nella Comunità. Di conseguenza, sono state considerate prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento base.

    C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING

    1.   Osservazioni preliminari

    (16)

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento base, lo scopo di un riesame in previsione della scadenza consiste nel determinare se le pratiche di dumping sono prevalse durante il PI e se la scadenza delle misure rischi di comportare la persistenza o la reiterazione del dumping.

    (17)

    Sono quindi stati esaminati, a tale proposito, i volumi delle esportazioni effettuate nella Comunità durante il periodo della presente inchiesta. Durante il periodo dell'inchiesta iniziale, la quota del mercato comunitario rappresentata dalle esportazioni di LMGO originarie della Russia era pari al 7,4 % del consumo comunitario, mentre durante il periodo della presente inchiesta la quota di mercato delle importazioni russe del prodotto in esame nella Comunità ammontava al 2,2 %. Quest'ultima percentuale, tuttavia, è in ogni caso significativa, ed è cioè superiore alla soglia minima definita nell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento base.

    (18)

    Il livello di collaborazione riscontrato nel corso del presente procedimento è stato elevato. Entrambi i produttori esportatori russi noti hanno collaborato e hanno risposto al questionario della Commissione; le risposte da essi fornite sono state verificate con visite in loco.

    2.   Probabilità del persistere del dumping

    (19)

    Nel contesto della probabilità di una persistenza del dumping, si è esaminato se attualmente si verificassero pratiche di dumping sulle esportazioni provenienti dalla Russia. Questo perché, se si accertava che il dumping aveva effettivamente luogo in questa fase, poteva trattarsi di un'indicazione importante circa la probabilità che tali pratiche continuassero e aumentassero in futuro, qualora le misure in vigore vengano lasciate scadere.

    a)   Paese di riferimento

    (20)

    La determinazione del margine di dumping nel corso dell'inchiesta iniziale ha portato a calcolare un margine unico a livello nazionale relativo a tutte le importazioni nella Comunità di LMGO originarie della Russia. A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento base, si è fatto ricorso allo stesso metodo utilizzato nell'inchiesta iniziale. Il valore normale è stato quindi calcolato sulla base delle informazioni provenienti da un paese di riferimento appropriato, selezionato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento base.

    (21)

    Nel corso dell'inchiesta iniziale, il paese di riferimento appropriato prescelto era il Brasile. Come già menzionato nell'avviso di apertura, la Commissione aveva preso in considerazione il Brasile quale paese di riferimento appropriato anche nel quadro della presente inchiesta.

    (22)

    Un produttore esportatore ha contestato la scelta del Brasile, sostenendo che il mercato interno delle LMGO della Repubblica ceca o della Polonia presenta maggiori analogie con il mercato russo.

    (23)

    Anche l'altro produttore esportatore ha contestato la scelta del Brasile, affermando che, data la presenza in questo paese di un solo produttore del prodotto in esame, il livello di concorrenza sul mercato interno brasiliano risultava essere basso.

    (24)

    Come già ricordato al considerando 8, la Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori che notoriamente fabbricano il prodotto in esame in altri paesi terzi, comprese la Repubblica ceca e la Polonia. Questi produttori sono stati invitati a collaborare al presente procedimento e a fornire informazioni sulla produzione e le vendite di LMGO sul mercato interno. Tuttavia, nessuno di essi era disposto a fornire tali dati e a collaborare alla presente inchiesta.

    (25)

    Di conseguenza, si deve sottolineare che, sebbene l'inchiesta abbia confermato la presenza di un unico produttore di LMGO in Brasile, nessun altro produttore degli altri potenziali paesi di riferimento ha offerto la minima collaborazione al riguardo. Pertanto, le informazioni fornite dal produttore brasiliano sono state considerate i dati migliori e più attendibili a disposizione ai fini della determinazione del valore normale.

    (26)

    Come metodo alternativo, il primo produttore esportatore summenzionato ha affermato che, in caso di mancata collaborazione in entrambi i paesi proposti, vale a dire la Repubblica ceca e la Polonia, si doveva ricorrere ai prezzi all'esportazione del prodotto in esame esportato da questi paesi nella Comunità onde stabilire il valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento base. Tuttavia, a causa dell'omessa collaborazione, tali prezzi all'esportazione avrebbero dovuto basarsi sui dati di Eurostat anziché su cifre reali e sottoposte a verifica. Si è ritenuto, a tale proposito, che il ricorso ai dati Eurostat avrebbe fornito risultanze meno precise, poiché i prezzi all'esportazione vengono registrati da Eurostat in modo generico, senza alcuna distinzione tra le differenze che incidono sul prezzo all'esportazione, come ad esempio la diversa qualità dei vari prodotti o il diverso stadio commerciale. Dal momento che il produttore brasiliano ha collaborato al presente procedimento, si è ritenuto più opportuno utilizzare i dati effettivi e verificati di questa società, i quali hanno permesso di determinare risultanze più accurate e precise. Di conseguenza, la scelta della Repubblica ceca o della Polonia è stata respinta.

    (27)

    Si è inoltre accertato che il volume di produzione e il processo produttivo in Brasile erano comparabili a quelli riscontrati in Russia. A dire il vero, il processo di produzione è praticamente lo stesso in tutto il mondo. Come si è già menzionato al considerando 15, è stato inoltre stabilito che il prodotto in esame fabbricato e venduto sul mercato interno del Brasile era un prodotto simile alle LMGO fabbricate in Russia ed esportate nella Comunità. Infine, le vendite di LMGO realizzate sul mercato interno brasiliano erano rappresentative rispetto alle esportazioni russe nella Comunità. Anche nel corso dell'inchiesta iniziale, il paese di riferimento prescelto era il Brasile.

    (28)

    Di conseguenza, la Commissione non aveva alcun motivo di ritenere che la scelta del Brasile non fosse appropriata. Alla luce di quanto precede, e in mancanza di scelte alternative, il Brasile è stato selezionato quale paese di riferimento più appropriato.

    b)   Valore normale

    (29)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento base, si è esaminato se le vendite di LMGO effettuate sul mercato interno del Brasile potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali sulla base del prezzo praticato. Per una tale analisi, la Commissione ha stabilito se queste vendite interne fossero state remunerative. A tal fine, si è proceduto ad un confronto tra il costo unitario totale di produzione durante il PI e il prezzo medio unitario di vendita nello stesso periodo. Dal confronto è emerso che le vendite erano state redditizie. Dall'inchiesta è emerso altresì che tutte le vendite sono state effettuate ad acquirenti indipendenti. I prezzi pagati o pagabili per le LMGO da acquirenti indipendenti sul mercato interno brasiliano nel corso di normali operazioni commerciali sono stati quindi utilizzati per determinare il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento base.

    c)   Prezzo all'esportazione

    (30)

    Nel corso dell'inchiesta iniziale hanno collaborato al procedimento tre produttori esportatori, uno dei quali era un operatore commerciale. Nel corso della presente inchiesta si è appurato che questo operatore commerciale aveva cessato le sue esportazioni del prodotto in esame verso la Comunità prima dell'inizio del periodo dell'inchiesta attualmente in corso. Pertanto, il prezzo all'esportazione nell'ambito della presente inchiesta è stato calcolato sulla base delle informazioni presentate dagli altri due produttori esportatori russi, i quali hanno collaborato entrambi al procedimento.

    (31)

    Uno di questi due produttori esportatori russi ha esportato il prodotto in esame nella Comunità attraverso due operatori commerciali indipendenti, entrambi i quali si sono semplicemente limitati a rifatturarlo agli utilizzatori finali nella Comunità e in altri paesi terzi. Per questo produttore esportatore, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati sulla base dei prezzi applicati ai primi acquirenti indipendenti, vale a dire agli operatori commerciali indipendenti. I prezzi all'esportazione sono stati quindi determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento base.

    (32)

    L'altro produttore esportatore russo era in larga misura di proprietà e sotto il controllo di una holding/società commerciale in Svizzera. Tutte le esportazioni venivano effettuate attraverso la società svizzera a due importatori collegati nella Comunità, i quali rivendevano il prodotto in esame agli acquirenti finali nella Comunità. I prezzi all'esportazione sono stati pertanto costruiti in base ai prezzi di rivendita applicati al primo cliente indipendente nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento base.

    (33)

    Inoltre, la società collegata in Svizzera importava il prodotto in esame nella Comunità attraverso le sue due società d'importazione situate nella Comunità. La società svizzera svolgeva le funzioni di un operatore commerciale e, pertanto, per tener conto di tali funzioni, si è applicato un adeguamento al prezzo all'esportazione sottraendone l'importo relativo a una commissione. Quanto ai suoi due importatori collegati nella Comunità, nel loro caso sono state dedotte le spese generali, amministrative e di vendita, nonché, per ciascuna di queste due società importatrici, è stato dedotto un congruo margine di profitto. Poiché nessun importatore indipendente ha collaborato al procedimento, e in assenza di altre informazioni più attendibili, è stato ritenuto ragionevole un margine di profitto del 5 %.

    (34)

    Durante l'inchiesta iniziale, il suddetto produttore esportatore non era collegato ad alcun importatore nella Comunità o in paesi terzi: pertanto, il prezzo all'esportazione era stato inizialmente determinato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento base.

    d)   Confronto

    (35)

    Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto constatato, influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento base.

    (36)

    Si è constatato che le LMGO fabbricate e vendute in Brasile presentavano caratteristiche leggermente diverse per quanto riguarda lo spessore e la perdita massima da dissipazione nel ferro a certe particolari condizioni elettriche. Pertanto, sono stati applicati adeguamenti per lievi differenze inerenti alle caratteristiche fisiche tra le LMGO vendute sul mercato interno brasiliano e quelle esportate dalla Russia nella Comunità. Inoltre, sono stati applicati adeguamenti relativi ai dazi all'esportazione e, nel caso del produttore esportatore russo non collegato, anche ai costi del credito, in quanto tali costi incidevano sui prezzi all'esportazione calcolati per i produttori esportatori.

    e)   Margine di dumping

    (37)

    È stato effettuato un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. Dal confronto è risultato un sostanziale margine di dumping nelle esportazioni di LMGO dalla Russia verso la Comunità durante il PI. Il margine di dumping era pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo applicato alle esportazioni nella Comunità. La media ponderata del margine di dumping unico a livello nazionale era superiore all'80 %, quindi persino leggermente superiore al margine di dumping accertato nel corso dell'inchiesta iniziale.

    3.   Andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure

    (38)

    È stato esaminato inoltre l'andamento delle importazioni di LMGO dalla Russia in caso di scadenza delle misure. A tal fine, sono state esaminate le esportazioni nella Comunità e nei paesi terzi, nonché il mercato interno russo. Si è tenuto conto, inoltre, della politica dei prezzi applicata dai produttori esportatori russi sui loro diversi mercati.

    a)   Andamento del volume delle esportazioni e dei prezzi nella Comunità

    (39)

    Come si è già ricordato al considerando 1, nel corso dell'inchiesta iniziale la Commissione aveva accettato un impegno offerto dai produttori esportatori russi. L'impegno consisteva principalmente in un massimale quantitativo annuo: in altre parole, i quantitativi di prodotto in esame esportato dopo l'imposizione delle misure definitive erano limitati a un massimale fissato nell'impegno. Nonostante l'impegno, tuttavia, e il fatto che i volumi delle esportazioni rimanevano stabili, dette esportazioni sono proseguite a prezzi in dumping. Non vi è quindi alcun motivo di ritenere che, qualora le misure in vigore vengano abrogate, i prezzi aumentino fino ad arrivare a livelli non in dumping. Al contrario, senza la limitazione imposta dal contingente, i volumi delle importazioni nella Comunità dovrebbero probabilmente aumentare in misura notevole, il che quasi certamente determinerebbe un'ulteriore pressione al ribasso sui prezzi.

    b)   Andamento del volume e dei prezzi delle vendite sul mercato interno e sui mercati dei paesi terzi

    (40)

    Si è accertato che la maggior parte delle esportazioni verranno probabilmente dirette verso la Comunità a motivo dei diversi livelli dei prezzi sui rispettivi mercati. Si è inoltre appurato che l'accesso a un certo numero di potenziali mercati d'esportazione è limitato dall'esistenza di tariffe doganali notevolmente elevate. Nonostante queste restrizioni, le esportazioni verso i paesi terzi durante il PI risultavano superiori tanto alle esportazioni nella Comunità che alle vendite interne. Inoltre, la recente rivalutazione dell'euro rende più attraenti le esportazioni verso la Comunità rispetto alle esportazioni verso i paesi terzi. L'insieme di questi fattori indica che, qualora le misure oggetto dell'inchiesta venissero abrogate, è probabile che gli eventuali aumenti dei volumi delle esportazioni verrebbero dirottati verso il mercato comunitario.

    (41)

    A partire dal 1997, le vendite sul mercato interno russo e le esportazioni verso i paesi terzi sono aumentate, mentre le esportazioni nella Comunità sono diminuite dopo l'imposizione delle misure antidumping, attestandosi più o meno stabilmente su un livello molto basso a causa dell'impegno in vigore. La domanda sul mercato interno della Russia, benché sia cresciuta dal 1997 in poi, è sempre rimasta troppo debole per poter assorbire i volumi di produzione dei produttori esportatori russi. Il volume totale delle vendite interne russe è sempre stato nettamente inferiore al volume totale delle esportazioni (verso tutti i paesi). Come viene precisato più avanti al considerando 82, i produttori russi hanno aumentato le loro capacità di produzione nel corso del periodo in esame, con conseguenti notevoli capacità inutilizzate e un accumulo delle scorte durante il periodo della presente inchiesta. In caso di scadenza delle misure, è probabile che la maggior parte delle scorte disponibili verrà esportata verso la Comunità. Inoltre, e date le considerevoli capacità inutilizzate, non sarebbe difficile per i produttori russi aumentare ulteriormente il loro volume di produzione fino a un livello superiore al livello di assorbimento del mercato interno o di altri potenziali mercati terzi. Anzi, come viene precisato più avanti al considerando 82, le capacità installate durante il PI hanno raggiunto un livello sufficiente a soddisfare la domanda complessiva di LMGO dell'intera Comunità. Non sembra pertanto irragionevole concludere che i volumi delle esportazioni, in particolare di quelle verso la Comunità, aumenterebbero in futuro qualora tali esportazioni avessero libero accesso al mercato a causa della scadenza delle misure attualmente in vigore.

    (42)

    Come viene precisato più avanti al considerando 83, i produttori russi di LMGO dispongono di un'organizzazione di vendita ben sviluppata nella Comunità europea, il che agevola la vendita e la distribuzione del prodotto in esame sul mercato comunitario.

    (43)

    Di conseguenza, visto che in assenza di misure si prevede un incremento del volume delle importazioni nella Comunità e, pertanto, un aumento dell'offerta disponibile di prodotto in esame, si può ragionevolmente prevedere che i prezzi registreranno di nuovo un andamento in calo, qualora le misure vengano lasciate scadere.

    4.   Conclusioni circa la probabilità del persistere del dumping

    (44)

    Nonostante le misure imposte, le importazioni di LMGO dalla Russia durante il PI continuavano ad essere effettuate in dumping. Si è accertato che le pratiche di dumping continuavano e che è fortemente probabile che proseguano ancora nel caso in cui le misure vengano lasciate scadere. Inoltre, è probabile che le esportazioni di LMGO originarie della Russia nella Comunità aumentino in misura notevole e che i prezzi di questi quantitativi supplementari di importazioni siano, con ogni probabilità, in dumping a livelli significativi, qualora le misure vengano lasciate scadere.

    D.   INDUSTRIA COMUNITARIA

    (45)

    I quattro produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta rappresentavano il 100 % della produzione comunitaria di LMGO durante il PI. Essi costituiscono quindi l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento base.

    E.   SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

    1.   Consumo nella Comunità

    (46)

    Il consumo nella Comunità è stato calcolato in base alla somma del volume delle vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario e dei volumi totali delle importazioni registrati da Eurostat o dai produttori esportatori russi che hanno collaborato all'inchiesta.

    (47)

    Il consumo comunitario così calcolato, espresso in tonnellate, è aumentato del 5 % tra il 1997 e il 1999, passando da circa 186 000 tonnellate a 195 500 tonnellate; in seguito è però diminuito del 4,9 % fino a ritornare a circa 186 000 tonnellate durante il PI. La tabella seguente illustra dettagliatamente i dati relativi al consumo.

    Consumo

    1997

    1998

    1999

    2000 (PI)

    In tonnellate

    186 087

    183 648

    195 601

    186 220

    Valore indicizzato

    100

    99

    105

    100

    2.   Importazioni dalla Russia

    Volume delle importazioni

    (48)

    In base alle informazioni ricavate da Eurostat e fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, durante il periodo in esame i volumi delle importazioni dalla Russia si attestavano su valori compresi tra 3 750 tonnellate e 6 701 tonnellate. La tabella seguente illustra dettagliatamente i dati relativi alle importazioni.

    Volume

    1997

    1998

    1999

    2000 (PI)

    In tonnellate

    5 238

    6 701

    5 899

    3 750

    Valore indicizzato

    100

    128

    113

    72

    Quota di mercato delle importazioni

    (49)

    La quota di mercato delle importazioni dalla Russia durante il periodo in esame era compresa tra il 2 % e il 3,6 %.

    Miglioramento della qualità dei prodotti originari della Russia e politica dei prezzi applicata dai produttori esportatori russi

    (50)

    Durante l'inchiesta iniziale, si era accertato che le LMGO provenienti dalla Russia venivano vendute in quantitativi assai elevati sul mercato comunitario come materiale di seconda scelta, in quanto prodotti di scarsa qualità. Ciò aveva indotto la Commissione, allora, ad accordare adeguamenti dei prezzi nel calcolare la sottoquotazione dei prezzi e il margine di eliminazione del pregiudizio. In conseguenza degli investimenti realizzati dai produttori russi per migliorare i loro impianti, attualmente le LMGO importate dalla Russia sono, nella quasi totalità dei casi, prodotti di prima qualità.

    (51)

    Sulla base delle cifre riportate da Eurostat, i prezzi delle importazioni, espressi in EUR/tonnellata, hanno registrato una netta diminuzione, passando da 954 EUR/t nel 1997 a 862 EUR/t nel 1998 e infine a 741 EUR/t nel 1999, con un calo di oltre 200 EUR/t in termini assoluti nel giro di due anni. I prezzi hanno poi segnato una parziale ripresa risalendo a 860 EUR/t nel 2000, un livello che rimaneva comunque inferiore di circa il 10 % a quello raggiunto nel 1997. La tabella seguente illustra dettagliatamente i dati relativi ai prezzi.

    Prezzi unitari/importazioni

    1997

    1998

    1999

    2000 (PI)

    In EUR/tonnellata

    954

    862

    741

    860

    Valore indicizzato

    100

    90

    78

    90

    (52)

    La Commissione ha poi confrontato i prezzi delle importazioni russe, ricavati dalle risposte al questionario (su base cif), con i prezzi applicati dall'industria comunitaria per lo stesso prodotto (a livello franco fabbrica). Per tener conto della varietà all'interno del prodotto LMGO, i prodotti venduti dall'industria comunitaria e importati dalla Russia sono stati classificati in diverse categorie, a seconda del loro spessore e della perdita massima da dissipazione nel ferro a certe particolari condizioni elettriche. Si è quindi effettuato il confronto, in analoghe condizioni commerciali e per singola categoria di prodotto, tra i prezzi di vendita medi ponderati dei prodotti importati e i prezzi di vendita medi ponderati dei prodotti dell'industria comunitaria. Dal confronto è emerso che i prezzi delle importazioni dalla Russia erano notevolmente inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria.

    3.   Importazioni dagli altri paesi terzi

    (53)

    I volumi totali delle importazioni di LMGO da tutti gli altri paesi terzi, diversi dalla Russia, sono diminuiti durante il periodo in esame, passando da circa 44 300 tonnellate nel 1997 a circa 38 600 tonnellate nel PI. Una considerevole quantità di queste importazioni era originaria del Giappone oppure è stata classificata da Eurostat come importazioni «dichiarate di origine segreta». La Commissione ha appurato che tali importazioni «di origine segreta» non erano originarie della Russia. Le restanti importazioni erano originarie soprattutto della Polonia e della Repubblica ceca. I quantitativi delle importazioni dalla Polonia erano variabili durante il periodo in esame, da un minimo di circa 1 600 tonnellate nel 1999 fino a un massimo di circa 4 800 tonnellate nel PI. Le importazioni dalla Repubblica ceca hanno invece registrato un netto calo nel corso dell'intero periodo in esame, passando da circa 7 000 tonnellate nel 1997 a meno di 2 000 tonnellate nel PI.

    (54)

    Durante il PI, la quota di mercato delle importazioni provenienti dagli altri paesi terzi, diversi dalla Russia, era pari al 20,7 %; quella delle importazioni originarie del Giappone era dell'11,2 %; della Polonia, pari al 2,6 % e della Repubblica ceca, pari all'1,1 %. La quota di mercato delle importazioni di origine segreta aveva raggiunto il 4,7 % durante il PI.

    (55)

    I prezzi delle importazioni dal Giappone e delle importazioni «dichiarate di origine segreta», come pure delle importazioni di altra provenienza, erano notevolmente superiori a quelli applicati dall'industria comunitaria.

    (56)

    Seguendo un andamento simile a quello osservato per i prezzi dell'industria comunitaria sul mercato comunitario (cfr. il considerando 58), i prezzi delle importazioni dalla Polonia sono diminuiti tra il 1997 e il 1999, per poi registrare un lieve aumento durante il PI, risalendo a un livello che era comunque inferiore a quello raggiunto nel 1997. Questi prezzi erano leggermente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, ma rimanevano in ogni caso notevolmente più elevati dei prezzi delle importazioni dalla Russia.

    (57)

    I prezzi delle importazioni dalla Repubblica ceca sono rimasti più o meno stabili, a un livello inferiore a quello dei prezzi dell'industria comunitaria e delle importazioni dalla Polonia, ma comunque più elevato di quello dei prezzi delle importazioni dalla Russia nello stesso anno.

    (58)

    La tabella seguente illustra dettagliatamente i dati relativi ai volumi (in tonnellate) e ai prezzi (in EUR/tonnellata) delle importazioni provenienti dagli altri paesi terzi, diversi dalla Russia:

    Importazioni provenienti dagli altri paesi terzi

    1997

    1998

    1999

    2000 (PI)

    Giappone

    Volumi

    15 357

    10 730

    15 109

    20 859

    Prezzi

    1 324

    1 428

    1 362

    1 348

    Origine segreta

    Volumi

    18 774

    19 303

    18 200

    8 801

    Prezzi

    1 386

    1 471

    1 390

    1 359

    Polonia

    Volumi

    2 455

    3 224

    1 588

    4 863

    Prezzi

    1 101

    1 027

    994

    1 070

    Repubblica ceca

    Volumi

    7 038

    5 540

    2 724

    1 964

    Prezzi

    929

    928

    923

    959

    Altri

    Volumi

    676

    1 718

    1 800

    2 121

    Prezzi

    1 739

    1 577

    1 481

    1 484

    Totale

    Volumi

    44 300

    40 515

    39 421

    38 608

    Prezzi

    1 282

    1 355

    1 335

    1 303

    4.   Situazione dell'industria comunitaria

    Ristrutturazione dell'industria comunitaria

    (59)

    Si ricorda che durante l'inchiesta iniziale era stato accertato che, tra il 1990 e la fine del periodo dell'inchiesta (fine aprile del 1994), l'industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio che era consistito principalmente in un calo delle vendite, con conseguente perdita di quota di mercato e ribasso dei prezzi. L'insieme di questi fattori aveva provocato il calo dei profitti e, nel complesso, perdite finanziarie.

    (60)

    Da quando sono state istituite le misure antidumping attualmente in vigore, l'industria comunitaria si è sottoposta a un programma di ristrutturazione finalizzato a migliorarne la competitività. In seguito a una fusione, approvata dalla Commissione in data 8 ottobre 1999 (8), tre dei quattro produttori comunitari sono stati assorbiti dal gruppo siderurgico Thyssen Krupp.

    Produzione e scorte

    (61)

    La produzione di LMGO è leggermente diminuita tra il 1997 e il 1998 e in seguito ha registrato un aumento fino a raggiungere un livello di circa 220 000 tonnellate nel PI, con un incremento complessivo del 3 % sull'intero periodo in esame. La tabella seguente illustra dettagliatamente i dati relativi alla produzione.

    Produzione

    1997

    1998

    1999

    2000 (PI)

    In tonnellate

    212 891

    211 655

    220 734

    220 176

    Valore indicizzato

    100

    99

    104

    103

    (62)

    Tenuto conto del fatto che l'industria comunitaria in genere ricorreva a un sistema di produzione su ordinazione che aveva per conseguenza di ridurre al minimo le scorte, si è quindi ritenuto che l'andamento del livello delle scorte non fosse un fattore pertinente relativamente alla situazione dell'industria comunitaria. In realtà, le scorte erano rappresentate di solito da merci semplicemente in attesa di consegna ai clienti che avevano già ordinato i prodotti.

    Capacità

    (63)

    Dal momento che gli impianti di produzione utilizzati per fabbricare le LMGO vengono usati anche per fabbricare altri prodotti, non è stato possibile, né sembrava significativo, determinare la capacità e l'indice di utilizzazione degli impianti specifici relativi al prodotto in esame.

    (64)

    Tuttavia, da una valutazione del livello complessivo di capacità di produzione tanto delle LMGO che degli altri prodotti, è emerso che l'industria comunitaria continuava a disporre di capacità inutilizzate che le avrebbero consentito di produrre LMGO in quantità anche maggiori.

    Vendite

    (65)

    Le vendite di LMGO sul mercato comunitario sono aumentate di circa il 10 % tra il biennio 1997/1998 e il 1999, passando da circa 136 500 tonnellate nel 1997 e 1998 a circa 150 000 tonnellate nel 1999. Hanno poi registrato un netto calo di circa il 5 % nel PI, scendendo a meno di 144 000 tonnellate, in linea con l'andamento del consumo nella Comunità. La tabella seguente illustra dettagliatamente i dati relativi alle vendite.

    Vendite

    1997

    1998

    1999

    2000 (PI)

    In tonnellate

    136 549

    136 432

    150 281

    143 862

    Valore indicizzato

    100

    100

    110

    105

    Quota di mercato

    (66)

    La quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata di 3,4 punti percentuali, passando dal 73,4 % nel 1997 al 76,8 % nel 1999, per poi registrare nuovamente un lieve aumento arrivando al 77,3 % durante il PI, con un ulteriore guadagno di 0,5 punti percentuali in quell'anno. La tabella seguente illustra dettagliatamente i dati relativi alla quota di mercato.

    Quota di mercato

    1997

    1998

    1999

    2000 (PI)

    In %

    73,4

    74,3

    76,8

    77,3

    Valore indicizzato

    100

    101

    105

    105

    Prezzi

    (67)

    I prezzi applicati dall'industria comunitaria sul mercato comunitario hanno registrato il seguente andamento:

    Prezzi unitari

    1997

    1998

    1999

    2000 (PI)

    In EUR/tonnellata

    1 140

    1 122

    1 044

    1 089

    Valore indicizzato

    100

    98

    92

    96

    (68)

    I prezzi delle LMGO nella Comunità sono diminuiti di circa l'8 % tra il 1997 e il 1999, passando da 1 140 EUR/tonnellata nel 1997 a 1 044 EUR/tonnellata nel 1999, con una perdita complessiva di circa 100 EUR/tonnellata in termini assoluti nel giro di soli due anni. Il calo dei prezzi deve essere valutato alla luce di una generale instabilità del mercato mondiale dell'acciaio, la quale ha determinato un ribasso generalizzato dei prezzi dei prodotti di acciaio nel biennio 1998/1999. Tuttavia, tenuto conto del fatto che i prezzi delle importazioni dalla Russia erano i più bassi durante il periodo in esame (cfr. i considerando 51 e 58), è evidente che tali prezzi delle importazioni russe hanno anch'essi esercitato una pressione negativa sui prezzi dell'industria comunitaria in quello stesso periodo.

    Redditività

    (69)

    La redditività complessiva dell'industria comunitaria per le vendite realizzate sul mercato comunitario è diminuita nel corso del periodo in esame, come illustrato dalla seguente tabella:

    Redditività

    1997

    1998

    1999

    2000 (PI)

    In %

    2,6

    4,3

    1,7

    1,8

    (70)

    Tenuto conto del grado di complessità necessario nel processo di fabbricazione delle LMGO, è stato ritenuto ragionevole un margine di profitto dell'8 % affinché questa industria possa conservare la sua efficienza economico-finanziaria. Il livello del 1997 non può essere considerato rappresentativo, in quanto quell'anno sul margine di profitto avevano inciso principalmente le elevate perdite finanziarie registrate da un produttore comunitario che aveva incontrato difficoltà a rifornirsi di materie prime. In quello stesso anno, tutti gli altri produttori comunitari avevano registrato utili che si aggiravano su una percentuale media dell'8 %, cioè a un livello soddisfacente. Per quanto riguarda l'andamento della redditività e la diminuzione di tale valore dal 1998 fino al PI, cfr. anche la spiegazione fornita più avanti ai considerando 77 e 80.

    Flusso di cassa, capacità di ottenere capitali e salari

    (71)

    L'andamento del flusso di cassa e dei salari è stato il seguente:

     

    1997

    1998

    1999

    2000 (PI)

    Flusso di cassa

    n.r.

    100

    80

    103

     

    1997

    1998

    1999

    2000 (PI)

    Salari

    100

    98

    94

    103

    Non si sono registrati particolari difficoltà quanto alla capacità di ottenere capitali nel corso del periodo in esame. Occorre tener presente che tre dei produttori comunitari in questione appartengono a un gruppo di grandi dimensioni.

    Investimenti e utile sul capitale investito

    (72)

    L'industria comunitaria ha realizzato significativi investimenti volti a razionalizzare la produzione e le vendite, al fine di accompagnare il forte programma di ristrutturazione avviato.

     

    1997

    1998

    1999

    2000 (PI)

    Utile sul capitale investito (%)

    n.r.

    12,2

    4,0

    3,6

    Produttività e occupazione

    (73)

    La tabella seguente illustra dettagliatamente i dati relativi a produttività e occupazione.

    Indice 1997 = 100

    1997

    1998

    1999

    2000 (PI)

    Produttività

    100

    106

    115

    115

    Numero di lavoratori impiegati

    100

    94

    90

    90

    (74)

    Grazie alla notevole azione di ristrutturazione intrapresa dall'industria comunitaria dopo l'istituzione delle misure antidumping oggetto del presente riesame, la produttività ha registrato un incremento complessivo del 15 % nel corso del periodo in esame.

    (75)

    Il processo di ristrutturazione ha comportato inoltre una riduzione del 10 % del numero di lavoratori impiegati dall'industria nello stesso periodo.

    Attività di esportazione dell'industria comunitaria

    (76)

    L'industria comunitaria era molto attiva sui mercati dei paesi terzi ed esportava circa un terzo della sua produzione di LMGO, il che dimostra che aveva basi solide ed era in grado di affrontare la concorrenza su scala mondiale. Con il sopraggiungere della crisi internazionale del settore dell'acciaio, le esportazioni dell'industria sono diminuite del 7 %, passando da circa 78 000 tonnellate nel 1997 a circa 73 000 tonnellate nel 1999, per poi risalire fino a 76 000 tonnellate durante il PI. La tabella seguente illustra dettagliatamente i dati relativi ai volumi delle esportazioni dell'industria comunitaria.

    Esportazioni

    1997

    1998

    1999

    2000 (PI)

    Volumi in tonnellate

    78 209

    73 774

    72 961

    76 345

    Valore indicizzato

    100

    94

    93

    98

    Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (77)

    Per quel che riguarda l'impatto sulla situazione dell'industria comunitaria derivante dall'entità del margine di dumping effettivo accertato durante il PI, va osservato che il margine riscontrato per la Russia è più elevato di quello accertato nel corso del periodo dell'inchiesta iniziale (cfr. il considerando 37). La situazione dell'industria comunitaria ha registrato un certo miglioramento in seguito all'istituzione delle misure in vigore, ma non si può affermare che l'industria si sia completamente ripresa. Pertanto, qualora le misure venissero abrogate, l'impatto del margine di dumping accertato nel corso della presente inchiesta sarebbe significativo.

    Crescita

    (78)

    Si deve ricordare che il consumo comunitario è aumentato del 5 % tra il 1997 e il 1999, per poi diminuire del 4,9 % durante il PI, riattestandosi intorno a un livello prossimo a quello registrato nel 1997.

    Il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha registrato un andamento analogo nello stesso periodo, benché il calo registrato tra il 1999 e il 2000 sia stato meno marcato rispetto alla contemporanea diminuzione del consumo.

    5.   Conclusioni relative alla situazione dell'industria comunitaria

    (79)

    In termini di volumi, l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Russia ha permesso all'industria comunitaria di migliorare la sua situazione economica tra il 1997 e il 1999: ciò a sua volta le ha consentito di aumentare la produzione del 3,7 % e le vendite sul mercato comunitario del 10 %, oltre a registrare nello stesso periodo una crescita di 3,4 punti percentuali della sua quota di mercato. Tuttavia, durante il PI l'andamento ha registrato un'inversione di tendenza (produzione: – 0,3 %, consegne sul mercato comunitario: – 4,3 % punti percentuali) mentre il consumo diminuiva del 4,9 % nello stesso periodo (cfr. il considerando 47).

    (80)

    La situazione finanziaria dell'industria comunitaria aveva registrato un iniziale miglioramento dopo l'istituzione delle misure. Tuttavia, in conseguenza di una generale instabilità registrata sul mercato mondiale dell'acciaio, i prezzi dell'industria comunitaria, sui quali anche i prezzi delle importazioni dalla Russia esercitavano una contemporanea pressione al ribasso, sono diminuiti di circa l'8 % tra il 1997 e il 1998. Nonostante i significativi sforzi intrapresi dai produttori comunitari in direzione di una ristrutturazione, i considerevoli aumenti di produttività da essi registrati e il miglioramento della loro situazione in termini di volumi delle vendite, il calo dei prezzi ha determinato, nel periodo dal 1998 al PI, una costante diminuzione della redditività dell'industria comunitaria.

    (81)

    Si è pertanto concluso che, nonostante il miglioramento osservato successivamente all'istituzione delle misure antidumping, l'industria comunitaria rimane tuttora in una situazione precaria.

    F.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE E/O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    (82)

    Tenendo conto del fatto che gli impianti di produzione utilizzati per fabbricare le LMGO possono essere usati anche per fabbricare altri prodotti (cfr. il considerando 63), non appariva significativo effettuare un'accurata valutazione delle capacità di produzione dei produttori esportatori russi in relazione unicamente al prodotto in esame. Nondimeno, come già precisato al considerando 41, i produttori russi di LMGO hanno aumentato la loro capacità complessiva disponibile (destinata tanto al prodotto in esame che ad altri prodotti) di circa il 10 % durante il periodo in esame. Il livello attuale è di gran lunga superiore a quanto sarebbero in grado di assorbire il mercato interno russo o altri potenziali mercati terzi. Anzi, il livello di capacità attualmente raggiunto sarebbe sufficiente a soddisfare la domanda complessiva di LMGO dell'intera Comunità. Come già sottolineato al considerando 40, i produttori russi di LMGO dispongono di considerevoli capacità inutilizzate che potrebbero utilizzare per rifornire i mercati d'esportazione. Anzi, se questi volumi in eccesso fossero diretti verso il mercato comunitario, potrebbero superare di gran lunga i livelli già significativi che avevano registrato nel corso dell'inchiesta iniziale.

    (83)

    A partire dal 1994, i produttori russi di LMGO hanno messo a punto una loro organizzazione di vendita nella Comunità europea. Ad esempio, uno dei produttori esportatori interessati dispone oggi della sua organizzazione collegata di vendita nella Comunità. Tenuto conto degli investimenti effettuati a tale scopo, appare quindi evidente che i produttori russi intendono sviluppare le loro vendite sul mercato dell'UE.

    (84)

    Come era avvenuto già durante il PI, tali produttori russi continuano a vendere LMGO sul mercato comunitario a prezzi notevolmente inferiori a quelli dei produttori comunitari: pertanto, qualora le misure in vigore vengano lasciate scadere, una tale politica dei prezzi, associata alle loro capacità di vendere maggiori quantitativi di prodotto in esame, potrebbe probabilmente determinare un ribasso dei prezzi sul mercato comunitario, fenomeno già riscontrato durante l'inchiesta iniziale.

    (85)

    Come si è dimostrato ai considerando da 59 a 81, l'industria comunitaria rimane tuttora in situazione di precarietà, in particolare per quanto riguarda la sua redditività. È probabile che se l'industria comunitaria dovesse trovarsi esposta a un incremento dei volumi delle importazioni dalla Russia a prezzi in dumping, ciò provocherebbe un deterioramento della sua situazione finanziaria, come si era già accertato durante l'inchiesta iniziale. Alla luce di questi fatti, si è pertanto concluso che con tutta probabilità l'abrogazione delle misure determinerebbe la persistenza e/o la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    1.   Introduzione

    (86)

    Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore possa essere contraria all'interesse complessivo della Comunità.

    L'analisi si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa, ossia dell'industria comunitaria, dei fornitori di materie prime, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame. Ai fini di quest'analisi, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate identificate.

    (87)

    Va inoltre osservato che, nell'ambito di un riesame in previsione della scadenza, l'esame di una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore consente di valutare se tali misure abbiano eventualmente un impatto negativo indebito sulle parti interessate.

    2.   Interesse dell'industria comunitaria

    (88)

    Come dimostrato nella sezione relativa all'analisi della situazione dell'industria, all'inizio del periodo in esame l'industria comunitaria è stata in grado di migliorare la sua situazione e, in particolare, di recuperare un livello soddisfacente di redditività. Questo dimostra che tale industria è capace di trarre beneficio dalla protezione offerta dalle misure antidumping nei confronti delle pratiche commerciali sleali.

    (89)

    Inoltre, l'industria comunitaria ha dato prova della sua ferma intenzione e volontà di consolidare la sua presenza concorrenziale tanto sul mercato comunitario che su quello mondiale. Da quando era stata condotta l'inchiesta iniziale, l'industria si è sottoposta a un vasto programma di ristrutturazione e attualmente è controllata da due gruppi finanziari indipendenti, al fine di centralizzare e garantire l'approvvigionamento delle materie prime per la fabbricazione delle LMGO all'interno del gruppo Thyssen Krupp e di concentrare gli investimenti per la ricerca di tipi di prodotto tecnicamente più perfezionati e caratterizzati da migliori prestazioni (riduzione della perdita da dissipazione nel ferro). In effetti, lo scopo della fusione di tre dei produttori comunitari denunzianti sotto il controllo della stessa holding era creare un'entità di maggiori dimensioni in grado di competere più efficacemente con gli altri produttori di LMGO (circa 11) presenti sul mercato mondiale.

    (90)

    È evidente che durante il periodo in esame l'industria comunitaria continuava ad essere vulnerabile e che aveva necessità di mantenere un volume adeguato di produzione e di consegne sia sul mercato comunitario sia sui mercati d'esportazione, in modo tale da preservare l'onere rappresentato dai costi fissi a un livello sostenibile e da rimanere competitiva. In altre parole, gli sforzi intrapresi dall'industria per razionalizzare la produzione e in direzione di una ristrutturazione sarebbero vanificati se nuove e accresciute pratiche di dumping le impedissero di registrare un volume di vendite sufficiente.

    (91)

    In conclusione, tenuto conto dell'attuale livello di efficienza economico-finanziaria dell'industria comunitaria e dei suoi decisi sforzi per rimanere competitiva tanto sul mercato europeo che su quello mondiale, si ritiene che, in caso di scadenza delle misure in vigore, la situazione di tale industria verrebbe ad essere compromessa da un conseguente e previsto aumento delle importazioni di LMGO dalla Russia.

    3.   Interesse delle industrie fornitrici

    (92)

    Un solo fornitore ha risposto al questionario della Commissione. Questa società, che appartiene alla stessa holding dei tre produttori comunitari menzionati sopra (cfr. il considerando 60), produce diverse qualità di acciaio e in particolare la materia prima necessaria per la fabbricazione delle LMGO. Dal momento che gli altri grandi gruppi siderurgici hanno ormai cessato questo tipo di produzione, questo fornitore rimane l'unico importante produttore di questa qualità di acciaio nella Comunità europea.

    L'azienda in questione ha effettuato considerevoli investimenti volti a razionalizzare e sviluppare la produzione di acciai al silicio detti «magnetici». Questi investimenti sono stati realizzati contemporaneamente alla fusione cui si è fatto riferimento sopra (cfr. il considerando 60), e possono essere considerati come parte dell'azione complessiva del gruppo intesa a migliorare la sua posizione concorrenziale.

    Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che la situazione di questo produttore di acciai al silicio detti «magnetici» dipende strettamente da quella dell'industria comunitaria. Inoltre, dal momento che è difficile riconvertirsi dalla produzione di acciai al silicio detti «magnetici» a quella di altri tipi di acciaio senza dover far fronte a spese ingenti, qualsiasi diminuzione della produzione di LMGO comporterebbe ripercussioni negative anche sul livello occupazionale.

    (93)

    Si è pertanto concluso che il mantenimento delle misure in vigore è anche nell'interesse dei fornitori.

    4.   Interesse degli importatori di LMGO

    (94)

    Nessun importatore indipendente ha collaborato alla presente inchiesta. Sulla base delle informazioni disponibili, va osservato che il prodotto in esame, che viene generalmente importato da importatori/operatori commerciali specializzati del settore siderurgico, rappresenta soltanto una piccola quota della gamma dei diversi prodotti di acciaio di cui si occupano questi ultimi. Si è quindi ritenuto che la proroga delle misure antidumping avrebbe un impatto soltanto trascurabile, o addirittura nullo, sulla situazione complessiva dei suddetti importatori/operatori commerciali.

    5.   Interesse delle industrie utilizzatrici

    (95)

    Circa 40 utilizzatori di LMGO hanno ricevuto un questionario mirato a seconda della loro attività specifica.

    Alla Commissione sono pervenuti nove questionari debitamente compilati, il che equivale a meno del 20 % del consumo complessivo di LMGO nella Comunità.

    (96)

    L'industria «a valle» o utilizzatrice si può dividere in due settori principali:

    il primo settore taglia le LMGO secondo forme predefinite e assembla questi pezzi per fabbricare nuclei magnetici di trasformatori, i quali vengono poi rivenduti ai produttori di trasformatori affinché li sottopongano a ulteriore lavorazione,

    l'altro settore produce trasformatori. Questo secondo settore dell'industria utilizzatrice utilizza i nuclei magnetici fabbricati dalle società del primo settore oppure produce da solo tali nuclei prima di fabbricare i trasformatori.

    (97)

    Il settore dei fabbricanti di nuclei magnetici di trasformatori si è sviluppato solo di recente; gli operatori nel settore sono pochi e solo una società, collegata a uno dei produttori denunzianti, ha collaborato all'inchiesta. Sebbene le LMGO rappresentino la voce più significativa tra i costi previsti nel processo di fabbricazione di nuclei magnetici di trasformatori, non vi è alcuna indicazione che questo settore sia soggetto a particolari pressioni volte a ridurre i suoi prezzi. In realtà, questi operatori che riforniscono i produttori di trasformatori dipendono strettamente dai prezzi che questi ultimi riescono a ottenere per i loro prodotti finiti.

    (98)

    Nel caso del settore dei fabbricanti di trasformatori, invece, si tratta di un'industria con una consolidata base d'attività ormai da lungo tempo, che rifornisce tradizionalmente i grandi produttori d'energia. Queste aziende produttrici di trasformatori in genere appartengono a grandi gruppi industriali presenti sull'intero mercato mondiale. Alcuni di questi hanno creato enti unici d'acquisto che centralizzano tutti gli ordini per il gruppo, al fine di garantirsi una migliore posizione negoziale rispetto ai produttori di LMGO. Esistono peraltro anche taluni gruppi o società di dimensioni minori.

    Le LMGO rappresentano una voce di costo importante nel costo totale dei prodotti finiti di questa industria (in percentuale variabile tra il 10 % e il 30 % a seconda del tipo di trasformatore). La principale preoccupazione espressa da tale industria era di poter operare in un mercato dove prevalgano condizioni di concorrenza leale, che le consentano di fabbricare e vendere prodotti di qualità.

    (99)

    A tale riguardo, alcuni utilizzatori di LMGO hanno affermato di aver dovuto constatare durante il PI un livello di approvvigionamento insufficiente da parte di taluni produttori comunitari a causa di un'avvertibile mancanza di capacità disponibili, mentre altri hanno sostenuto che non era possibile importare le LMGO da altre fonti di approvvigionamento. Tuttavia, non hanno presentato alcun elemento di prova a sostegno di tali affermazioni. In ogni caso, queste ultime sono in evidente contraddizione con le risultanze emerse nel corso della presente inchiesta. Anzi, come si è precisato al considerando 64, nel periodo in esame l'industria comunitaria disponeva di capacità che le avrebbero consentito di produrre quantitativi maggiori di prodotto in esame. Inoltre, le LMGO potevano essere importate anche da altre fonti come la Polonia e la Repubblica ceca (cfr. il considerando 58). Le suddette affermazioni sono quindi prive di fondamento.

    (100)

    Per quanto riguarda la situazione della concorrenza sul mercato comunitario delle LMGO, alcuni utilizzatori hanno affermato che la proroga delle misure, limitando le esportazioni dalla Russia, manterrebbe artificialmente alti i prezzi del prodotto in esame, il che nuocerebbe alla loro competitività sul mercato comunitario. Tuttavia, sulla base dei dati di Eurostat, il volume delle importazioni dai paesi terzi sembrava essere piuttosto limitato, cosicché la quota di mercato degli utilizzatori comunitari non aveva registrato un calo né era diminuito il volume delle loro esportazioni. I prezzi medi dei trasformatori importati apparivano inoltre pressoché stabili. Sembra quindi che le misure antidumping in vigore non abbiano inciso negativamente sul livello di competitività di questa industria.

    (101)

    Inoltre, alcune critiche si sono concentrate sul fatto che il gruppo Thyssen Krupp è al tempo stesso l'unico produttore di acciai al silicio detti «magnetici» nella Comunità e il proprietario di tre dei quattro produttori comunitari di LMGO.

    La Commissione ha analizzato nei dettagli la particolare situazione del gruppo Thyssen Krupp con riferimento alle disposizioni del trattato CECA relative alla concorrenza (cfr. i considerando 60 e 89). Nel corso dell'inchiesta non è stata presentata o messa a disposizione della Commissione alcuna nuova informazione, o dati di tipo complementare, che indicasse che la situazione della concorrenza era mutata rispetto al momento in cui era stata condotta l'analisi summenzionata da parte della Commissione medesima. Di conseguenza, anche le suddette critiche appaiono immotivate.

    (102)

    Sulla scorta di quanto precede, apparentemente le misure non hanno un impatto significativo sulla situazione degli utilizzatori. Inoltre, non vi è nessuna indicazione che in futuro il mantenimento delle misure verrà ad avere un'incidenza diversa.

    (103)

    Qualora le misure vengano abrogate, la situazione dell'industria comunitaria rischia di deteriorarsi ulteriormente a causa della persistenza/reiterazione delle importazioni in dumping. In effetti, come già osservato al considerando 92, e tenuto conto inoltre delle caratteristiche specifiche e della complessità dell'attività di produzione delle LMGO, il numero di fonti di approvvigionamento del prodotto in esame disponibili su scala mondiale è piuttosto limitato. Qualora l'industria comunitaria dovesse ridurre le sue attività, gli utilizzatori di LMGO finirebbero progressivamente col dipendere sempre più da materiali importati.

    (104)

    Si deve anche osservare, a tale proposito, che il prodotto in esame può essere considerato come un prodotto strategico per le industrie utilizzatrici. In effetti, le LMGO sono prodotti unici che, nella maggior parte delle loro applicazioni, non possono essere sostituite da materiali alternativi di nessun altro tipo. Anzi, il complesso processo di fabbricazione con cui è prodotto rende l'acciaio «a grani orientati» notevolmente diverso dalla maggior parte degli altri tipi di acciaio. Le LMGO vengono impiegate principalmente per fabbricare trasformatori elettrici e di distribuzione. Esse rappresentano perciò un elemento chiave in un settore strategico di fondamentale importanza per le infrastrutture di distribuzione dell'energia. È quindi nell'interesse delle industrie utilizzatrici europee che le fonti di approvvigionamento del prodotto in esame nella Comunità non vengano ulteriormente indebolite dal persistere o dalla reiterazione delle importazioni in dumping.

    6.   Conclusioni

    (105)

    Sulla scorta dei fatti e delle considerazioni suesposti, si è concluso che la proroga delle misure in vigore non è contraria all'interesse complessivo della Comunità.

    H.   FORMA DELLE MISURE

    (106)

    La portata della presente inchiesta era limitata a quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 2, della decisione base (9). Come si è già menzionato sopra (cfr. il considerando 6), le inchieste aperte a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, al fine di stabilire se la forma delle misure sia o meno adeguata e in merito allo status TEM proseguiranno. In tale contesto, si ricorda che con la decisione n. 303/96/CECA, del 19 febbraio 1996, la Commissione ha accettato un impegno che deve essere mantenuto in attesa dell'esito dei riesami avviati a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

    I.   MISURE ANTIDUMPING

    (107)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore nella loro forma attuale. Inoltre, dopo tale comunicazione, è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni. La Commissione non ha ricevuto nuove osservazioni o argomentazioni al riguardo.

    (108)

    Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento base, le misure antidumping applicabili sulle importazioni di LMGO originarie della Russia, istituite con la decisione n. 303/96/CECA, devono essere mantenute,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia, di cui ai codici NC 7225 11 00 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) e 7226 11 10 (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm).

    2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo è pari al 40,1 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto (codice addizionale TARIC: 8877).

    3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, il dazio non si applica alle importazioni dei prodotti in esame esportati e fatturati direttamente agli acquirenti della Comunità dalle società sotto elencate (entrambe classificate sotto il codice addizionale TARIC 8878):

    Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK), Lipetsk,

    Viz Stal, Ekaterinburg.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. PAPANDREOU


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

    (2)  GU L 42 del 20.2.1996, pag. 7.

    (3)  GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9).

    (4)  GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

    (5)  GU C 216 del 28.7.2000, pag. 2.

    (6)  GU C 53 del 20.2.2001, pag. 13.

    (7)  GU C 53 del 20.2.2001, pag. 13.

    (8)  Cfr. il sito Internet della DG COMP (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases).

    (9)  Sostituita dal regolamento base [regolamento (CE) n. 384/96, del 22 dicembre 1995] dopo che il trattato CECA è venuto a scadere.


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