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Document 32003R0067

Regolamento (CE) n. 67/2003 della Commissione, del 16 gennaio 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97

GU L 12 del 17.1.2003, pp. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/67/oj

32003R0067

Regolamento (CE) n. 67/2003 della Commissione, del 16 gennaio 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97

Gazzetta ufficiale n. L 012 del 17/01/2003 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 67/2003 della Commissione

del 16 gennaio 2003

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98(1),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("decisione sull'associazione d'oltremare")(2),

visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità di applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP, nonché per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2300/2002(4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate e stabilisce i quantitativi disponibili per il lotto successivo.

(2) Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di gennaio 2003 è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione indicata nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2003 in virtù del regolamento (CE) n. 2603/97 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità disponibili per il lotto seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(2) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(3) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22.

(4) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 74.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di gennaio 2003 e quantità disponibili per il lotto successivo

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