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Dokument 32003L0003
Commission Directive 2003/3/EC of 6 January 2003 relating to restrictions on the marketing and use of "blue colourant" (twelfth adaptation to technical progress of Council Directive 76/769/EEC) (Text with EEA relevance)
Direttiva 2003/3/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del "colorante blu" (dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2003/3/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del "colorante blu" (dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 4 del 9.1.2003, s. 12–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Altre edizioni speciali
(ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 031 pag. 61 - 64
Již není platné, Datum konce platnosti: 31/05/2009
Direttiva 2003/3/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del "colorante blu" (dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 004 del 09/01/2003 pag. 0012 - 0015
Direttiva 2003/3/CE della Commissione del 6 gennaio 2003 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del "colorante blu" (dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/2/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso dell'arsenico (decimo adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)(2), in particolare l'articolo 2, lettera a), inserito dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio(3), considerando quanto segue: (1) A norma della direttiva 76/769/CEE, modificata dalla direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4), determinati coloranti azoici non devono essere utilizzati in alcuni articoli tessili e in cuoio. Inoltre, tali articoli tessili e in cuoio possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni di detta direttiva. (2) I rischi per la salute e per l'ambiente del "colorante blu", numero indice 611-070-00-2, sono stati valutati a norma della direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(5). La valutazione dei rischi ha evidenziato la necessità di ridurre i rischi per l'ambiente che comporta l'uso del colorante blu, dato che quest'ultimo presenta un'elevata tossicità acquatica, non è facilmente degradabile e contamina l'ambiente attraverso le acque di scarico. (3) Allo scopo di proteggere l'ambiente, è opportuno proibire l'immissione sul mercato e l'uso del colorante blu per la colorazione di articoli tessili e in cuoio. Il colorante blu va aggiunto pertanto alle sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE. (4) Le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del colorante blu stabilite dalla presente direttiva tengono conto dello stato attuale delle conoscenze e delle tecniche riguardanti le alternative idonee. (5) L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie che stabiliscono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(6) e la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(7), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE(8). (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adattato al progresso tecnico come indicato nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2004. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2003. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. (2) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU L 398 del 30.12.1989, pag. 24. (4) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 15. (5) GU L 227 dell'8.9.1993, pag. 9. (6) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. (7) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. (8) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66. ALLEGATO - Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE il punto 43 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> - All'appendice 4 è aggiunto il seguente punto: Punto 43 Coloranti azoici Elenco delle ammine aromatiche >SPAZIO PER TABELLA> Elenco dei coloranti azoici >SPAZIO PER TABELLA>