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Document 32003E0319

Posizione comune 2003/319/PESC del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo (RDC) e che abroga la posizione comune 2002/203/PESC

GU L 115 del 9.5.2003, p. 87–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/2005; abrogato da 32005E0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/319/oj

32003E0319

Posizione comune 2003/319/PESC del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo (RDC) e che abroga la posizione comune 2002/203/PESC

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 09/05/2003 pag. 0087 - 0089


Posizione comune 2003/319/PESC del Consiglio

dell'8 maggio 2003

relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo (RDC) e che abroga la posizione comune 2002/203/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea ritiene che si possa raggiungere una pace duratura nella Repubblica democratica del Congo (RDC) attraverso una pace negoziata che sia equa per tutte le parti, il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale della RDC il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo in tutti gli Stati della regione, nonché dei principi di buon vicinato e di non ingerenza negli affari interni, pur tenendo conto degli interessi in materia di sicurezza della RDC e dei paesi limitrofi.

(2) L'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco è stato firmato il 10 luglio 1999 dalla RDC, l'Angola, la Namibia, il Ruanda, l'Uganda, lo Zimbabwe, il "Mouvement pour la Libération du Congo" e il "Rassemblement Congolais pour la Démocratie". In seguito a ciò l'accordo di Pretoria tra la RDC e il Ruanda è stato firmato il 30 luglio 2002, l'accordo di Luanda, tra la RDC e l'Uganda, è stato firmato il 6 settembre 2002 e gli accordi di Pretoria nel contesto del dialogo intercongolese sono stati firmati rispettivamente il 17 dicembre 2002 e il 6 marzo 2003.

(3) Il 15 dicembre 2001 il Consiglio europeo di Laeken ha ribadito il suo pieno sostegno all'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco.

(4) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato le risoluzioni 1234 (1999), 1258 (1999), 1291 (2000), 1304 (2000), 1332 (2000), 1341 (2001), 1355 (2001) e 1376 (2001), 1399 (2002), 1417 (2002), 1445 (2002), 1457 (2003) e 1468 (2003).

(5) È opportuno abrogare la posizione comune 2002/203/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo(1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'obiettivo della presente posizione comune è sostenere l'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e dei vari accordi di pace, sia interni che internazionali, realizzati nel 2002 e il 6 marzo 2003, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il processo globale di pace in corso nella RDC.

Articolo 2

L'Unione europea sosterrà le azioni intraprese dalle Nazioni Unite e dall'Unione africana a sostegno dell'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco, dell'accordo di Pretoria (luglio 2002), dell'accordo di Luanda (settembre 2002), e degli accordi di Pretoria nel contesto del dialogo intercongolese (rispettivamente dicembre 2002 e marzo 2003), nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, ed opererà in stretta cooperazione con tali organismi e con altri attori pertinenti della comunità internazionale nell'ambito dell'attuazione della presente posizione comune.

Articolo 3

L'UE continuerà ad adoperarsi per una stretta osservanza del cessate il fuoco tra i firmatari dell'accordo di Lusaka e a dare il suo sostegno, a tal fine, alla missione di osservazione delle Nazioni Unite in Congo (MONUC) e alla commissione militare mista (CMM). L'Unione europea, ricordando di avere espresso compiacimento per il ritiro delle truppe straniere dalla RDC, a seguito degli accordi di Pretoria (luglio 2002) e di Luanda (settembre 2002), esorterà al completo ritiro di tutte le truppe straniere dalla RDC, conformemente all'accordo di Lusaka, degli accordi di Pretoria e di Luanda e delle decisioni prese su tale base, nonché alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, sotto l'appropriata sorveglianza della MONUC.

Articolo 4

L'UE ritiene che gli accordi di pace tra la RDC e il Ruanda (luglio 2002) e tra la RDC e l'Uganda (settembre 2002) rappresentino un passo fondamentale verso la normalizzazione delle relazioni tra i firmatari e verso il ristabilimento di una pace duratura nella regione dei Grandi Laghi. L'UE ritiene che la piena applicazione di tali accordi sia assolutamente necessaria e che essa debba essere realizzata nello stesso spirito costruttivo che ha portato alla firma degli accordi globali, ed esorterà tutte le parti in causa ad astenersi dal sostenere i gruppi locali contrari a tali accordi.

Articolo 5

L'UE agirà ai fini di una rapida attuazione del processo di disarmo, smobilitazione, rimpatrio, ricollocazione e reinserimento (DDRRR) dei combattenti dei gruppi armati, tenendo presente la distinzione che si deve fare tra gruppi stranieri e gruppi congolesi, come previsto negli accordi di Lusaka e di Pretoria, che costituisce un elemento fondamentale per il ritorno alla pace nella regione. L'UE rammenta che tale processo deve avvenire in modo volontario, con la collaborazione di tutti i firmatari dell'accordo di Lusaka, e deve poter essere sostenuto da un'azione coordinata della comunità internazionale. L'UE sosterrà l'azione della MONUC e del meccanismo di verifica della parte terza (TPVM) e della CMM, come previsto dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, dall'accordo di Lusaka e dall'accordo di Pretoria (luglio 2002). L'UE offrirà ulteriore sostegno al processo di disarmo, smobilitazione, rimpatrio, ricollocazione e reinserimento (DDRRR) attraverso misure appropriate, in particolare sostenendo il programma di smobilitazione e reinserimento che coinvolge vari paesi (MDRP) per la regione dei Grandi Laghi.

L'UE sosterrà le iniziative prese dal governo della RDC per collaborare con il tribunale penale internazionale per il Ruanda e lo esorterà a continuare su questa via.

Articolo 6

L'UE conferma che sosterrà l'accordo globale e completo sulla transizione nella RDC, firmato a Pretoria il 17 dicembre 2002, nonché all'accordo di Pretoria del 6 marzo 2003 sulle misure di transizione e al memorandum in materia di sicurezza e di forze armate, nel contesto del dialogo intercongolese. L'UE inviterà le parti firmatarie ad attuare in buona fede le disposizioni di tali accordi e a cooperare per la formazione di un governo nazionale di transizione in cui siano rappresentate tutte le parti, che avrà la responsabilità di guidare la RDC fino alle prime elezioni democratiche per un celere e completo ripristino della democrazia rappresentativa, che costituisce una garanzia essenziale per lo sviluppo duraturo ed equo del paese. L'UE sarà pronta a sostenere l'attuazione di questi accordi. Essa darà pieno appoggio all'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per il dialogo intercongolese. Essa ribadisce la sua disponibilità a sostenere la transizione, non appena costituite le istituzioni, attraverso progetti intesi, tra l'altro, all'aiuto alla popolazione, al rafforzamento delle strutture dello Stato, alla ricostruzione economica del paese e ai progetti di disarmo, smobilitazione, rimpatrio, ricollocazione e reinserimento dei gruppi armati (DDRRR). In questo contesto l'UE sottolineerà l'importanza che si aderisca agli accordi tra la RDC e le istituzioni finanziarie internazionali, specialmente l'accordo concernente lo strumento di crescita e di alleviamento della povertà (PRGF) tra il governo della RDC e il Fondo monetario internazionale.

Articolo 7

L'UE esorterà a un arresto immediato del conflitto armato e delle violenze in tutte le regioni della RDC. L'UE condanna nei termini più decisi le atrocità recentemente commesse nella parte orientale del paese, specialmente nella regione Ituri. I responsabili devono essere assicurati alla giustizia. L'UE rammenta che lo statuto di Roma del tribunale penale internazionale è applicabile a tutti gli atti di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra commessi nel territorio della RDC dopo l'entrata in vigore dello stesso (1o luglio 2002). L'UE esorterà al ritiro completo delle truppe straniere dalla regione Ituri, nonché al potenziamento del processo di DDRRR, all'attuazione completa del mandato della MONUC, e agli sforzi intesi al consolidamento della pace, che sono fondamentali per raggiungere una certa stabilità nelle regioni Ituri e Kivu. L'UE esorterà tutti i gruppi della regione Ituri a porre fine al conflitto in tale zona e tutte le parti a cooperare pienamente per costituire la commissione di pacificazione dell'Ituri. Essa esorterà anche a integrare nella commissione di pacificazione dell'Ituri quei gruppi della regione che non hanno ancora dato il loro sostegno alla stessa. L'UE ritiene che tale commissione di pacificazione possa più facilmente raggiungere un consenso con una presidenza neutrale e in presenza di un completo ritiro delle truppe straniere. Essa inviterà i governi della RDC, del Ruanda e dell'Uganda a far uso di tutta la loro influenza per mettere fine alle tensioni e a operare per assicurare nella regione Ituri condizioni che consentano di attuare efficacemente l'accordo di Luanda (settembre 2002). L'UE prende atto della recente modifica dell'accordo di Luanda a tal fine, effettuata a Dar es Salaam nel febbraio 2003, e conformemente all'UNSCR 1468 (2003) inviterà il governo dell'Uganda a tener fede al suo impegno di ritirare le sue truppe senza ulteriori indugi.

Articolo 8

L'UE condanna lo sfruttamento illegale delle risorse naturali, che rappresenta una delle cause e delle conseguenze dei quattro anni di guerra, nonché un fattore che alimenta conflitti prolungati, secondo la recente relazione ONU del gruppo di esperti sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali e di altre ricchezze nella RDC. L'UE invita tutti gli Stati a trarre le appropriate conclusioni dai risultati di tale gruppo ed esorta tutti gli Stati interessati a prendere le necessarie misure. L'UE sostiene l'azione decisa nella risoluzione 1457 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2003), che dovrebbe contribuire a mettere fine a siffatto sfruttamento. L'UE è pronta a cooperare con il gruppo per l'adempimento del nuovo mandato.

Articolo 9

L'UE garantirà alla RDC un appropriato livello di aiuto umanitario e allo sviluppo, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 6, e offrirà il suo sostegno al governo di transizione per la ricostruzione e lo sviluppo del paese, avendo cura che ne traggano beneficio tutti i congolesi e tutte le regioni della RDC e che esso contribuisca in modo dinamico e proattivo al processo di pace, favorendo il ripristino dello Stato congolese, il buon governo, il miglioramento della situazione economica nonché il rispetto dei diritti dell'uomo. Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di proseguire gli sforzi per raggiungere gli obiettivi summenzionati.

Articolo 10

L'UE, nella sua cooperazione con i paesi della regione coinvolti nella crisi congolese, terrà conto degli sforzi da essi compiuti per l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco, degli accordi di pace e delle risoluzioni di cui all'articolo 2.

Articolo 11

L'UE continuerà a sostenere il processo di pace nel Burundi basato sull'accordo di Arusha, il cui successo è legato alla soluzione della crisi congolese e che può di per sé promuovere la pace e la stabilità nella regione dei Grandi Laghi. L'UE appoggerà la riunione di una conferenza internazionale sulla pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo nella regione dei Grandi Laghi non appena l'evoluzione dei processi di pace di Lusaka e di Arusha lo consentirà e non appena lo decideranno i paesi interessati.

Articolo 12

L'UE si riserva il diritto di modificare o annullare qualsiasi azione di sostegno all'attuazione dell'accordo di Lusaka sul cessate il fuoco e dei successivi accordi, se le parti di tali accordi non si atterranno alle disposizioni degli stessi.

Articolo 13

La posizione comune 2002/203/PESC è abrogata.

Articolo 14

L'attuazione della presente posizione comune sarà oggetto di regolari controlli, segnatamente per tener conto degli sviluppi nel processo di pace nella RDC.

Articolo 15

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione. Essa è riesaminata alla luce degli sviluppi nella regione. Una nuova decisione sarà comunque adottata entro l'8 maggio 2004.

Articolo 16

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Chrisochoïdis

(1) GU L 68 del 12.3.2003, pag. 1.

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